Commission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards laying down detailed rules on organic aquaculture animal and seaweed production

Published date06 August 2009
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 204, 06 August 2009
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6.8.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 204/15

REGOLAMENTO (CE) N. 710/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 11, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettere a) e c), l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 38, lettere a), b) e c), e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare il titolo III, stabilisce le prescrizioni fondamentali relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica. Occorre definire le modalità di applicazione di tali prescrizioni modificando il regolamento (CE) n. 889/2008 (2) della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.
(2) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea (3) illustra le prospettive di sviluppo di questo settore per i prossimi dieci anni, al fine di promuovere l'insediamento stabile di questa attività nelle zone rurali e costiere, come alternativa alla pesca in termini di prodotti e di occupazione. La comunicazione sottolinea le potenzialità dell'acquacoltura biologica e l'esigenza di stabilire norme e criteri in materia.
(3) Ai fini di una comune comprensione, occorre completare e correggere le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 889/2008, onde evitare ambiguità e garantire l'applicazione uniforme delle norme alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.
(4) La zona di crescita delle alghe marine e degli animali d'acquacoltura di produzione biologica è della massima importanza per la coltura di prodotti sicuri e di alta qualità con un impatto minimo sull'ambiente acquatico. La normativa comunitaria sulla qualità delle acque e sui contaminanti alimentari — tra cui la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (4), la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (5), il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (6) del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 852/2004 (7), n. 853/2004 (8) e n. 854/2004 (9) — stabilisce obiettivi ambientali per l'acqua e garantisce una qualità elevata degli alimenti. È pertanto opportuno elaborare un piano di gestione sostenibile per la produzione di alghe marine e di prodotti dell'acquacoltura, corredato di misure specifiche quali la riduzione dei rifiuti.
(5) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (10), la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (11) e la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (12) sono intese a garantire una corretta interazione con l'ambiente, tenendo in considerazione le conseguenze di tali attività sugli obiettivi ambientali per l'acqua fissati in applicazione delle direttive 2000/60/CE e 2008/56/CE. È opportuno disporre la stesura di una valutazione ambientale concernente l'adattamento ottimale all'ambiente circostante e l'attenuazione di eventuali effetti negativi. Poiché la produzione biologica di alghe marine e di animali d'acquacoltura è un'attività relativamente nuova in confronto all'agricoltura biologica, tali valutazioni devono assicurare che essa sia non solo accettabile dal punto di vista ambientale, ma, rispetto ad altre opzioni, più in accordo con l'interesse pubblico generale, più sostenibile e più adatto in termini ambientali.
(6) Lo specifico mezzo acquatico solubile richiede una netta separazione tra unità di acquacoltura biologiche e non biologiche; occorre pertanto definire le opportune distanze di separazione. Vista la variabilità delle situazioni degli ambienti di acqua dolce e marini nell'intero territorio comunitario, è preferibile che le distanze di separazione adeguate siano fissate e livello di Stati membri, in quanto questi ultimi sono più preparati ad affrontare la questione della separazione considerando l'eterogeneità di questi ambienti acquatici.
(7) La coltivazione di alghe marine può avere effetti benefici sotto certi aspetti, come la rimozione dei nutrienti, e può favorire la policoltura. Si dovrà avere cura di non sfruttare eccessivamente le praterie di alghe marine selvatiche per consentirne la ricostituzione ed evitare che la produzione abbia un impatto rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico.
(8) Negli Stati membri si registra una crescente penuria di colture proteiche biologiche. Nel contempo, le importazioni di mangimi proteici biologici sono insufficienti a coprire il fabbisogno. La superficie totale coltivata a colture proteiche biologiche non è sufficientemente estesa per soddisfare la domanda di proteine biologiche; occorre pertanto autorizzare, a determinate condizioni, la somministrazione di mangimi proteici provenienti da appezzamenti nel primo anno di conversione.
(9) Poiché la produzione di animali di acquacoltura biologica è appena agli esordi, non si dispone ancora di riproduttori biologici in quantità sufficiente. Si deve consentire, a determinate condizioni, l'introduzione di riproduttori e di novellame non biologici.
(10) La produzione di animali di acquacoltura biologica deve garantire il rispetto delle esigenze proprie di ciascuna specie animale. A questo proposito, le pratiche di allevamento, i sistemi di gestione e gli impianti di contenimento devono rispondere alle esigenze di benessere degli animali. Occorre disciplinare la costruzione e la posa di idonee gabbie e recinti di rete in mare, nonché l'apprestamento di impianti di allevamento a terra. Per ridurre al minimo gli organismi nocivi e i parassiti e garantire uno stato ottimale di salute e di benessere degli animali, occorre fissare coefficienti di densità massimi. Occorrono disposizioni specifiche che tengano conto dell'ampia varietà di specie con particolari esigenze.
(11) Grazie ai recenti progressi della tecnica, si diffondono sempre più in acquacoltura i sistemi a ricircolo, i quali dipendono da un apporto esterno e sono caratterizzati da un elevato consumo energetico, ma consentono di limitare gli scarichi di rifiuti e di evitare le fughe. In base al principio che la produzione biologica deve essere il più naturale possibile, l'uso di tali sistemi non dovrebbe essere autorizzato nell'acquacoltura biologica finché non si disponga di ulteriori conoscenze. Il loro uso potrebbe essere eccezionalmente consentito solo negli incubatoi e nei vivai.
(12) I principi generali della produzione biologica, enunciati agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 834/2007, presuppongono una concezione e una gestione appropriate dei processi biologici, basate su sistemi ecologici che si avvalgono di risorse naturali interne al sistema, secondo metodi che, in particolare nella pratica dell'acquacoltura, rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. Essi comprendono anche il principio secondo cui, nella produzione acquicola, deve essere conservata la biodiversità degli ecosistemi acquatici naturali. Tali principi si basano sull'analisi del rischio e sul ricorso, se necessario, a misure precauzionali e preventive. A questo scopo occorre chiarire che l'uso di ormoni e di derivati ormonali per stimolare artificialmente la riproduzione degli animali d'acquacoltura è incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione che ne hanno i consumatori e che pertanto tali sostanze non devono essere utilizzate nell'acquacoltura biologica.
(13) Il mangime per gli animali d'acquacoltura deve rispondere alle esigenze nutrizionali e rispettare la norma sanitaria vieta la somministrazione ad una specie di materiale proveniente dalla stessa specie, come prescritto dal regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (13). È pertanto opportuno adottare disposizioni specifiche per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori e non carnivori.
(14) I pesci e i crostacei carnivori di produzione biologica devono essere nutriti con materie prime provenienti di preferenza dallo sfruttamento sostenibile della pesca, come disposto all'articolo 5, lettera o), del regolamento 834/2007 e secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre
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