Commission Regulation (EC) No 785/2006 of 23 May 2006 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq

Published date05 December 2008
Subject MatterCommon foreign and security policy
L_2006138IT.01000701.xml
25.5.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138/7

REGOLAMENTO (CE) N. 785/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
(2) Il 12 maggio 2006, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco che comprende Saddam Hussein e altri alti funzionari dell'ex regime iracheno, le persone ad essi legate da stretti vincoli di parentela nonché le entità possedute o controllate da essi o da persone che agiscono per loro conto o su loro istruzione, cui deve essere applicato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV.
(3) Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 figurano i nomi di persone giuridiche, organismi ed entità aggiunti con regolamento (CE) n. 979/2004 della Commissione (2). Questi nomi devono essere inseriti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 per garantire l’esatta corrispondenza con l’elenco compilato dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1) GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1450/2005 (GU L 230 del 7.9.2005, pag. 7).

(2) GU L 180 del 15.5.2004, pag. 9.


ALLEGATO I

Le persone giuridiche, gli organismi e le entità...

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