Commission Regulation (EC) No 785/2006 of 23 May 2006 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Published date | 05 December 2008 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
25.5.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 138/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 785/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) | Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) | Il 12 maggio 2006, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco che comprende Saddam Hussein e altri alti funzionari dell'ex regime iracheno, le persone ad essi legate da stretti vincoli di parentela nonché le entità possedute o controllate da essi o da persone che agiscono per loro conto o su loro istruzione, cui deve essere applicato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV. |
(3) | Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 figurano i nomi di persone giuridiche, organismi ed entità aggiunti con regolamento (CE) n. 979/2004 della Commissione (2). Questi nomi devono essere inseriti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 per garantire l’esatta corrispondenza con l’elenco compilato dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(4) | Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1450/2005 (GU L 230 del 7.9.2005, pag. 7).
(2) GU L 180 del 15.5.2004, pag. 9.
ALLEGATO I
Le persone giuridiche, gli organismi e le entità...
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