Commission Regulation (EC) No 811/2008 of 13 August 2008 suspending the introduction into the Community of specimens of certain species of wild fauna and flora

Published date14 August 2008
Subject MatterCommercial policy,Environment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 219, 14 August 2008
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14.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219/17

REGOLAMENTO (CE) N. 811/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2008

che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all’introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (2) ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.
(2) L’elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1037/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (3).
(3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l’introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. È pertanto opportuno sospendere l’introduzione delle seguenti specie:
Falco cherrug proveniente da Armenia, Bahrein, Iraq, Mauritania e Tagikistan; Ovis vignei bocharensis proveniente dall’Uzbekistan,
Odobenus rosmarus proveniente dalla Groenlandia,
Accipiter erythropus, Aquila rapax, Gyps africanus, Lophaetus occipitalis e Poicephalus gulielmi provenienti dalla Guinea,
Hieraaetus ayresii, Hieraaetus spilogaster, Polemaetus bellicosus, Falco chicquera, Varanus ornatus (esemplari selvatici e allevati allo stato naturale) e Calabaria reinhardtii (esemplari selvatici) provenienti dal Togo,
Agapornis pullarius e Poicephalus robustus provenienti dalla Costa d’Avorio,
Stephanoaetus coronatus proveniente dalla Costa d’Avorio e dal Togo,
Pyrrhura caeruleiceps proveniente dalla Colombia; Pyrrhura pfrimeri proveniente dal Brasile,
Brookesia decaryi, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus, Uroplatus guentheri, Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus, Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus pietschmanni, Uroplatus sikorae, Euphorbia ankarensis, Euphorbia berorohae, Euphorbia bongolavensis, Euphorbia duranii, Euphorbia fiananantsoae, Euphorbia iharanae, Euphorbia labatii, Euphorbia lophogona, Euphorbia neohumbertii, Euphorbia pachypodoides, Euphorbia razafindratsirae, Euphorbia suzannae-manieri e Euphorbia waringiae provenienti dal Madagascar,
Varanus niloticus e Kinixys homeana (esemplari selvatici dal Togo, esemplari allevati allo stato naturale dal Benin) provenienti dal Benin e dal Togo,
Python regius, Geochelone sulcata (esemplari allevati allo stato naturale) e Pandinus imperator (esemplari allevati allo stato naturale) provenienti dal Benin,
Cuora amboinensis, Malayemys subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Cheilinus undulatus, Hippocampus kelloggi e Seriatopora stellata provenienti dall’Indonesia,
Peltocephalus dumerilianus proveniente dalla Guyana,
Chitra chitra proveniente dalla Malaysia; Cryptophyllobates azureiventris, Dendrobates variabilis e Dendrobates ventrimaculatus provenienti dal Perù,
Hippocampus kuda proveniente dall’Indonesia e dal Vietnam,
Ornithoptera urvillianus (esemplari allevati allo stato naturale), Ornithoptera victoriae (esemplari allevati allo stato naturale), Tridacna gigas e Heliopora coerulea provenienti dalle Isole Salomone,
Tridacna derasa proveniente dal Vietnam; Tridacna rosewateri proveniente dal Mozambico,
Plerogyra simplex, Hydnophora rigida, Blastomussa wellsi e Trachyphyllia geoffroyi provenienti dalle isole Figi,
Plerogyra sinuosa, Favites halicora, Acanthastrea spp., Cynarina lacrymalis e Scolymia vitiensis provenienti dall’isola di Tonga,
Cycadaceae spp., Stangeriaceae spp. e Zamiaceae spp. provenienti da Madagascar, Mozambico e Vietnam.
(4) I paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell’introduzione nella Comunità, a norma del presente regolamento, sono stati consultati.
(5) Nel corso della quattordicesima sessione, la Conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ha modificato i riferimenti della nomenclatura e ha riorganizzato l’ordine degli elenchi delle specie animali contenuti nelle appendici della CITES in modo che gli ordini, le famiglie e i generi siano presentati in ordine alfabetico. Occorre pertanto rinominare e riordinare le specie elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 1037/2007.
(6) L’elenco delle specie di cui è sospesa l’introduzione nella Comunità deve pertanto essere modificato e, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1037/2007.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006, è sospesa l’introduzione nella Comunità degli esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche elencate nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1037/2007 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 318/2008 della Commissione (GU L 95 dell’8.4.2008, pag. 3).

(2) GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 100/2008 della Commissione (GU L 31 del 5.2.2008, pag. 3).

(3) GU L 238 dell’11.9.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Esemplari delle specie elencate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Specie Provenienza Esemplari Paese d’origine In base all’art. 4, par. 6, lettera:
FAUNA
CHORDATA
MAMMALIA
ARTIODACTYLA
Bovidae
Capra falconeri Selvatica Trofei di caccia Uzbekistan a
Ovis ammon nigrimontana Selvatica Trofei di caccia Kazakstan a
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus Selvatica Trofei di caccia Bielorussia, Kirghizistan, Turchia a
Felidae
Lynx lynx Selvatica Trofei di caccia Azerbaigian, Moldova, Ucraina a
Ursidae
Ursus arctos Selvatica Trofei di caccia Columbia britannica a
Ursus thibetanus Selvatica Trofei di caccia Russia a
AVES
FALCONIFORMES
Accipitridae
Leucopternis occidentalis Selvatica Tutti Ecuador, Perù a
Falconidae
Falco cherrug Selvatica Tutti Armenia, Bahrein, Iraq, Mauritania, Tagikistan a


Esemplari delle specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Specie Provenienza Esemplari Paese d’origine In base all’art. 4, par. 6, lettera:
FAUNA
CHORDATA
MAMMALIA
ARTIODACTYLA
Bovidae
Ovis vignei bocharensis Selvatica Tutti Uzbekistan b
Saiga borealis Selvatica Tutti Russia b
Saiga tatarica Selvatica Tutti Kazakstan, Russia b
Camelidae
Lama guanicoe Selvatica Tutti, tranne:
gli esemplari che fanno parte delle scorte registrate in Argentina purché le autorizzazioni siano confermate dal segretariato prima di essere accolte dallo Stato membro importatore,
i prodotti ottenuti dalla tosatura di animali vivi effettuata nell’ambito del programma di gestione approvato, adeguatamente marcati e registrati,
le esportazioni a fini non commerciali di quantità limitate di lana per i test industriali, fino a 500 kg all’anno
Argentina b
Cervidae
Cervus elaphus bactrianus Selvatica Tutti Uzbekistan b
Hippopotamidae
Hexaprotodon liberiensis (sinonimo Choeropsis liberiensis) Selvatica Tutti Costa d’Avorio, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone b
Hippopotamus amphibius Selvatica Tutti Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sierra Leone, Togo b
Moschidae
Moschus anhuiensis Selvatica Tutti Cina b
Moschus berezovskii Selvatica Tutti Cina b
Moschus chrysogaster Selvatica Tutti Cina b
Moschus fuscus Selvatica Tutti Cina b
Moschus moschiferus Selvatica Tutti Cina, Russia b
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