Commission Regulation (EC) No 859/2008 of 20 August 2008 amending Council Regulation (EEC) No 3922/91 as regards common technical requirements and administrative procedures applicable to commercial transportation by aeroplane
Coming into Force | 20 September 2008 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32008R0859 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2008/859/oj |
Published date | 20 September 2008 |
Date | 20 August 2008 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 254, 20 September 2008 |
20.9.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 254/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 859/2008 DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2008
recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3922/91, la Commissione adotta le modifiche dei requisiti tecnici comuni e delle procedure amministrative di cui all’allegato III rese necessarie dal progresso scientifico e tecnico. |
(2) | L'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 si basa su un insieme di regole armonizzate adottate dalle autorità aeronautiche comuni (JAA), denominate «codici comuni di navigabilità — trasporto aereo commerciale (velivoli)» (JAR-OPS 1). |
(3) | Il regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione (2) ha aggiornato l'allegato III per tenere conto delle modifiche apportate alle JAR-OPS dal 1o gennaio 2005 (modifiche da 9 a 12), prima della data di applicazione di detto allegato (16 luglio 2008). |
(4) | Sulla base dell'ulteriore lavoro effettuato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e in attesa dell'adozione delle norme attuative di cui al regolamento (CE) n. 8/2008, l'allegato di cui trattasi dovrebbe essere ulteriormente modificato per inserirvi determinati requisiti tecnico-operativi attinenti ai più importanti elementi di sicurezza contenuti nello stesso. |
(5) | I nuovi requisiti di cui trattasi dovrebbero essere applicabili senza indugio. Tuttavia un certo lasso di tempo è necessario all'industria e alle autorità per attuare le complesse disposizioni relative alle «operazioni in condizioni di bassa visibilità» e alla «formazione degli equipaggi». |
(6) | Occorre quindi modificare in tal senso l’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91. |
(7) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Le disposizioni dell'allegato del presente regolamento relative a OPS 1.1005, OPS 1.1010, OPS 1.1015, appendice 1 di OPS 1.1005, appendice 1 di OPS 1.1010, appendice 1 di OPS 1.1015 e appendice 3 di OPS 1.1005/1.1010/1.1015 si applicano a decorrere dal 16 luglio 2009.
3. Le disposizioni dell'allegato del presente regolamento relative a OPS 1.430, OPS 1.435, OPS 1.440, OPS 1.450, OPS 1.455, OPS 1.460, appendice 1 di OPS 1.430, appendice 1 di OPS 1.440, appendice 1 di OPS 1.450, appendice 1 di OPS 1.455 si applicano a decorrere dal 16 luglio 2011.
4. In attesa dell'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'allegato del regolamento (CE) n. 8/2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2008.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.
(2) GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1.
ALLEGATO
ALLEGATO III
Requisiti tecnici comuni e procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili
OPS 1: Trasporto aereo commerciale (velivoli)
Indice
CAPO A | — | Applicabilità e definizioni |
CAPO B | — | Disposizione generale |
CAPO C | — | Certificazione e supervisione dell’operatore |
CAPO D | — | Procedure operative |
CAPO E | — | Operazioni in ogni condizione meteorologica |
CAPO F | — | Prestazioni — Parte generale |
CAPO G | — | Prestazioni di classe A |
CAPO H | — | Prestazioni di classe B |
CAPO I | — | Prestazioni di classe C |
CAPO J | — | Massa e bilanciamento |
CAPO K | — | Strumenti ed equipaggiamenti |
CAPO L | — | Apparati di comunicazione e di navigazione |
CAPO M | — | Manutenzione del velivolo |
CAPO N | — | Equipaggio di condotta |
CAPO O | — | Equipaggio di cabina |
CAPO P | — | Manuali, documentazione e giornali di bordo, registrazioni |
CAPO Q | — | Limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo |
CAPO R | — | Trasporto di merci pericolose per via aerea |
CAPO S | — | Sicurezza (Security) |
CAPO A
APPLICABILITÀ E DEFINIZIONI
OPS 1.001
Applicabilità
La norma OPS 1 prescrive i requisiti applicabili all’impiego dei velivoli civili per il trasporto aereo commerciale da parte di operatori che abbiano la sede principale dell’attività, ed eventualmente la sede legale, in uno degli Stati membri, e che vengono di seguito denominati operatori. La norma OPS 1 non si applica:
1) | ai velivoli impiegati per scopi militari, per servizi doganali e per servizi di polizia; né |
2) | ai voli per lanci paracadutistici e per attività antincendio ed ai relativi voli di posizionamento e di rientro in cui le persone trasportate sono quelle che sarebbero normalmente trasportate sui voli per lanci paracadutistici o voli antincendio; né |
3) | ai voli immediatamente prima, durante o immediatamente dopo un’attività di lavoro aereo purché tali voli siano connessi con tale attività e su di essi, esclusi i membri dell’equipaggio, non siano trasportate più di 6 persone indispensabili allo svolgimento dell’attività di lavoro aereo. |
OPS 1.003
Definizioni
a) | Ai fini del presente allegato si intende per:
|
b) | La parte M e la parte 145 richiamate nel presente allegato sono quelle di cui al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (1). |
CAPO B
GENERALITÀ
OPS 1.005
Disposizione generale
a) | L’operatore non utilizza velivoli per trasporto aereo commerciale che non siano in accordo con quanto stabilito nella norma OPS 1. Per quanto riguarda le operazioni dei velivoli di prestazione di classe B, requisiti meno restrittivi possono essere individuati nell’appendice 1 della norma OPS 1.005, lettera a). |
b) | L’operatore si attiene ai requisiti di aeronavigabilità retroattivi applicabili ai velivoli utilizzati per il trasporto aereo commerciale. |
c) | Ogni velivolo è impiegato in conformità a quanto prescritto dal proprio certificato di navigabilità (Certificate of Airworthiness) e nell’ambito dei limiti approvati, contenuti nel manuale di volo del velivolo (Aeroplane Flight Manual — AFM). |
d) | Tutti i dispositivi di addestramento (STD), quali i simulatori di volo o i dispositivi di addestramento al volo (FTD), che sostituiscono un velivolo a fini di addestramento e/o controllo devono essere qualificati conformemente ai requisiti applicabili della norma JAR-STD. L’operatore che intende utilizzare tali dispositivi deve ottenere l’approvazione dell’autorità. |
OPS 1.020
Leggi, regolamenti e procedure — Responsabilità dell’operatore
L’operatore deve garantire che:
1) | tutto il personale impiegato sia consapevole dell’obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati nei quali sono condotte le operazioni e che riguardano lo svolgimento dei loro compiti; e |
2) | tutti i membri d’equipaggio abbiano familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure relative allo svolgimento dei loro compiti. |
OPS 1.025
Lingua comune
a) | L’operatore deve garantire che tutti i membri dell’equipaggio siano in grado di comunicare con una lingua comune. |
b) | L’operatore deve garantire che tutto il personale addetto alle operazioni di terra e di volo sia in grado di capire la lingua usata nelle parti del manuale delle operazioni (Operations Manual) attinenti al proprio compito ed alle proprie responsabilità. |
OPS 1.030
Lista degli equipaggiamenti minimi — Responsabilità dell’operatore
a) |
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