Commission Regulation (EC) Νo 630/2007 of 4 June 2007 amending Council Regulation (EC) No 32/2000 to take account of amendments to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Published date | 07 June 2007 |
Subject Matter | Customs duties: Community tariff quotas |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 145, 07 June 2007 |
7.6.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 145/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 630/2007 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) | Nella nomenclatura combinata per il 2007, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (3), i codici della nomenclatura combinata (codici NC) per alcuni prodotti sono stati modificati. Gli allegati I, III, IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 si riferiscono ad alcuni di questi codici NC. È quindi necessario aggiornare tali allegati. |
(2) | Il regolamento (CE) n. 32/2000 deve dunque essere modificato di conseguenza. |
(3) | Poiché il regolamento (CE) n. 1549/2006 è entrato in vigore il 1o gennaio 2007, il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla stessa data. |
(4) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, III, IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 5 dell’8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1506/2006 della Commissione (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 7).
(2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 501/2007 (GU L 119 del 9.5.2007, pag. 1).
(3) GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I, III, IV e V del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati come segue.
1) | Nell’allegato I i codici sono modificati come segue:
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2) | Nell’allegato III i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue:
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3) | Nella prima parte dell’allegato IV i codici NC nella seconda colonna sono modificati come segue:
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