Commission Regulation (EEC) No 3799/86 of 12 December 1986 laying down provisions for the implementation of Articles 4a, 6a, 11a and 13 of Council Regulation (EEC) No 1430/79 on the repayment or remission of import or export duties

Published date13 December 1986
Subject MatterCharges having an equivalent effect,Common customs tariff,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 352, 13 December 1986
EUR-Lex - 31986R3799 - IT 31986R3799

Regolamento (CEE) n. 3799/86 della Commissione del 12 dicembre 1986 che fissa le disposizioni d' applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 352 del 13/12/1986 pag. 0019


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3799/86 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1986

che fissa le disposizioni d'applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione e all'esportazione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3069/86 (2), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1575/80 della Commissione (3) ha fissato le condizioni di applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79; che le suddette disposizioni di applicazione consistono essenzialmente in norme procedurali riguardanti la trasmissione delle richieste di rimborso o di sgravio da parte delle autorità competenti degli Stati membri alla Commissione ed il loro esame da parte di quest'ultima; che è necessaria comunque una decisione della Commissione;

considerando che dall'esperienza risulta che, in alcune determinate situazioni particolari, le condizioni per la concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi sono sempre soddisfatte; che, invece, altre situazioni non possono di per se stesse essere considerate come situazioni particolari che consentano tale rimborso o sgravio;

considerando che la definizione precisa di tali situazioni diverse deve consentire di affidare alle autorità competenti degli Stati membri la cura di decidere o meno la concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi ogni qualvolta esse siano in presenza di una situazione del genere; che invece, per garantire l'applicazione uniforme dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, è necessario continuare a ricorrere alla Commissione in tutti gli altri casi;

considerando che occorre pertanto adeguare le disposizioni prese per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79;

considerando d'altronde che il regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio ha tra l'altro inserito nel regolamento (CEE) n. 1430/79 un articolo 4 bis, un articolo 6 bis ed un articolo 11 bis, che definiscono le condizioni in cui è possibile procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione nei casi in cui le disposizioni procedurali previste rispettivamente all'articolo 4, all'articolo 6 e all'articolo 11 del suddetto regolamento, non siano state rispettate; che per garantire un'applicazione uniforme di tali nuovi articoli in tutta la Comunità, occorre precisare alcuni criteri cui essi si riferiscono;

considerando che, per maggiore chiarezza, è auspicabile riprendere in un nuovo regolamento tutte le disposizioni d'ora in poi valide per l'applicazione pratica dell'articolo 4 bis, dell'articolo 6 bis, dell'articolo 11 bis e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, nonché conseguentemente abrogare il regolamento (CEE) n. 1575/80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, in appresso denominato « regolamento di base ».

2. Ai sensi del presente regolamento, per « autorità di decisione » s'intende l'autorità dello Stato membro in cui sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o i dazi all'esportazione di cui si richiede il rimborso o lo sgravio e che è abilitata a deliberare in merito a detta richiesta.

TITOLO I

RIMBORSO O SGRAVIO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

A. Disposizioni di applicazione specifiche proprie agli articoli 4 bis, 6 bis e 11 bis del regolamento di base

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base:

a) per « interessato » si intende la persona di cui all'articolo 15, primo comma del regolamento di base, nonché, se del caso, qualsiasi altra persona che sia intervenuta...

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