Commission Regulation (EEC) No 3799/86 of 12 December 1986 laying down provisions for the implementation of Articles 4a, 6a, 11a and 13 of Council Regulation (EEC) No 1430/79 on the repayment or remission of import or export duties
Published date | 13 December 1986 |
Subject Matter | Charges having an equivalent effect,Common customs tariff,Provisions under Article 235 EEC |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 352, 13 December 1986 |
Regolamento (CEE) n. 3799/86 della Commissione del 12 dicembre 1986 che fissa le disposizioni d' applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 13/12/1986 pag. 0019
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3799/86 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1986
che fissa le disposizioni d'applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione e all'esportazione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3069/86 (2), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1575/80 della Commissione (3) ha fissato le condizioni di applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79; che le suddette disposizioni di applicazione consistono essenzialmente in norme procedurali riguardanti la trasmissione delle richieste di rimborso o di sgravio da parte delle autorità competenti degli Stati membri alla Commissione ed il loro esame da parte di quest'ultima; che è necessaria comunque una decisione della Commissione;
considerando che dall'esperienza risulta che, in alcune determinate situazioni particolari, le condizioni per la concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi sono sempre soddisfatte; che, invece, altre situazioni non possono di per se stesse essere considerate come situazioni particolari che consentano tale rimborso o sgravio;
considerando che la definizione precisa di tali situazioni diverse deve consentire di affidare alle autorità competenti degli Stati membri la cura di decidere o meno la concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi ogni qualvolta esse siano in presenza di una situazione del genere; che invece, per garantire l'applicazione uniforme dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, è necessario continuare a ricorrere alla Commissione in tutti gli altri casi;
considerando che occorre pertanto adeguare le disposizioni prese per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79;
considerando d'altronde che il regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio ha tra l'altro inserito nel regolamento (CEE) n. 1430/79 un articolo 4 bis, un articolo 6 bis ed un articolo 11 bis, che definiscono le condizioni in cui è possibile procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione nei casi in cui le disposizioni procedurali previste rispettivamente all'articolo 4, all'articolo 6 e all'articolo 11 del suddetto regolamento, non siano state rispettate; che per garantire un'applicazione uniforme di tali nuovi articoli in tutta la Comunità, occorre precisare alcuni criteri cui essi si riferiscono;
considerando che, per maggiore chiarezza, è auspicabile riprendere in un nuovo regolamento tutte le disposizioni d'ora in poi valide per l'applicazione pratica dell'articolo 4 bis, dell'articolo 6 bis, dell'articolo 11 bis e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, nonché conseguentemente abrogare il regolamento (CEE) n. 1575/80;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, in appresso denominato « regolamento di base ».
2. Ai sensi del presente regolamento, per « autorità di decisione » s'intende l'autorità dello Stato membro in cui sono stati contabilizzati i dazi all'importazione o i dazi all'esportazione di cui si richiede il rimborso o lo sgravio e che è abilitata a deliberare in merito a detta richiesta.
TITOLO I
RIMBORSO O SGRAVIO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE
A. Disposizioni di applicazione specifiche proprie agli articoli 4 bis, 6 bis e 11 bis del regolamento di base
Articolo 2
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base:
a) per « interessato » si intende la persona di cui all'articolo 15, primo comma del regolamento di base, nonché, se del caso, qualsiasi altra persona che sia intervenuta...
To continue reading
Request your trial