Commission Regulation (EEC) No 3886/92 of 23 December 1992 laying down detailed rules for the application of the premium schemes provided for in Council Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and repealing Regulations (EEC) No 1244/82 and (EEC) No 714/89
Published date | 31 December 1992 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 391, 31 December 1992 |
Regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89
Gazzetta ufficiale n. L 391 del 31/12/1992 pag. 0020 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0091
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0091
REGOLAMENTO (CEE) N. 3886/92 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1992 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (2), in particolare l'articolo 4 b, paragrafo 8, l'articolo 4 c, paragrafo 4, l'articolo 4 d, paragrafi 6 e 8, l'articolo 4 e, paragrafi 1 e 5, l'articolo 4 f, paragrafo 4, l'articolo 4 g, paragrafo 5, l'articolo 4 h, paragrafo 2, l'articolo 4 i, paragrafo 4, e l'articolo 4 k, paragrafo 2,
considerando che i regimi di premi di cui agli articoli da 4 a a 4 h del regolamento (CEE) n. 805/68 rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992 (3), con il quale è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in appresso denominato « sistema integrato »; che è quindi opportuno che il presente regolamento si limiti a disciplinare gli aspetti non ancora regolati in modo orizzontale nell'ambito del sistema integrato;
considerando che il documento amministrativo previsto dall'articolo 4 b, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68 per la gestione del premio speciale deve di norma essere definito e predisposto a livello nazionale; che per tener conto delle specifiche condizioni di gestione e di controllo nei singoli Stati membri devono essere ammesse diverse varianti dei documenti amministrativi; che per seguire in modo affidabile gli spostamenti di un animale spedito da uno Stato membro ad un altro è necessario che il documento amministrativo di scambio all'uopo rilasciato sia uniforme per tutta la Comunità;
considerando che occorre precisare che la concessione del premio speciale è subordinata al rispetto delle disposizioni riguardanti i documenti amministrativi e l'identificazione degli animali; che, conformemente all'obiettivo perseguito con l'introduzione del massimale regionale e del coefficiente di densità, gli animali interessati da tali elementi non possono più formare oggetto di una domanda di premio speciale per la stessa fascia d'età; che con riguardo al premio di destagionalizzazione occorre considerare tali animali alla stregua di quelli che sono stati ammessi a beneficiare del premio;
considerando che l'esperienza acquisita suggerisce di mantenere invariati rispetto al regime precedente i periodi di concessione del premio speciale al momento della macellazione; che per tener conto del nuovo elemento rappresentato dalle due fasce d'età è tuttavia necessario prevedere due distinte opzioni in materia di concessione; che la scelta dell'opzione A presuppone una struttura di produzione stabile, in particolare per quanto attiene alla presenza degli animali presso chi li detiene; che gli aspetti peculiari di ciascuna delle due opzioni rende necessario ed opportuno derogare a talune disposizioni applicabili al regime generale;
considerando che gli specifici problemi di controllo determinati dal fatto che le domande vengono presentate dopo la fine del periodo di detenzione esigono l'introduzione di speciali misure precauzionali riguardanti, tra l'altro, una dichiarazione preventiva di partecipazione, esigenze complementari circa il contenuto della domanda e gli elementi di prova da accludervi, ed obblighi particolari di registrazione degli animali;
considerando che le condizioni di concessione del premio di destagionalizzazione devono venir previste in modo da rendere integralmente operativo il pertinente regime a partire dal 1993, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 c, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68;
considerando che, a norma dell'articolo 4 d, paragrafo 8, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68, dev'essere precisata la nozione di vacca nutrice; che a tale riguardo è opportuno fare riferimento alle stesse razze interessate dal regime precedente, eccezion fatta per due razza che sinora non sono state prese in considerazione ai fini della definizione di vacca nutrice; che è inoltre appropriato continuare ad applicare, per gli aspetti fondamentali, le norme di gestione già in vigore per il precedente regime del premio per vacca nutrice, in particolare per quanto riguarda la resa lattiera media e il premio nazionale complementare;
considerando che per mettere in atto il regime dei massimali individuali instaurato dai nuovi articoli del regolamento (CEE) n. 805/68 occorre precisare le norme per la determinazione e la comunicazione ai produttori di detti massimali; che è inoltre necessario definire alcuni termini affinché le pertinenti disposizioni possano essere applicate;
considerando che è opportuno, tenuto conto dell'effetto regolatore che il regime dei massimali individuali esercita sul mercato, prevedere la cessione alla riserva nazionale dei diritti al premio che non siano stati utilizzati per un determinato periodo dal rispettivo titolare; che è altresì opportuno adottare misure adeguate per garantire che i diritti assegnati a titolo gratuito e provenienti dalla riserva nazionale siano utilizzati dai beneficiari unicamente per i fini previsti;
considerando che l'applicazione uniforme delle disposizioni concernenti il trasferimento e la cessione temporanea di diritti presuppone la definizione di alcune norme amministrative; che, per evitare un carico di lavoro amministrativo supplementare, è opportuno fissare ad un livello sufficientemente elevato il numero minimo di diritti che possono essere trasferiti e ceduti temporaneamente, tenendo conto naturalmente della situazione specifica dei piccoli produttori; che tali norme devono inoltre impedire che venga trasgredito l'obbligo, di cui all'articolo 4 e, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, di cedere alla riserva nazionale, ogni qualvolta vi sia trasferimento di diritto senza trasferimento dell'azienda, una determinata percentuale dei diritti trasferiti; che occorre altresì disporre che la cessione temporanea sia limitata nel tempo onde evitare l'elusione delle norme relative ai trasferimenti;
considerando che va assimilato ad un trasferimento dell'azienda il caso particolare di un produttore che sfrutta solo terreni pubblici o collettivi e che trasferisce tutti i suoi diritti ad un altro produttore mettendo fine alla sua attività;
considerando che l'applicazione di un sistema amministrativo di trasferimento in cui tutti i trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda vengano effettuati unicamente tramite la riserva nazionale implica la definizione di un quadro giuridico, onde salvaguardare la coerenza economica rispetto al sistema del trasferimento diretto dei diritti tra produttori; che è opportuno in particolare predisporre criteri oggettivi per determinare l'importo che la riserva nazionale deve versare al produttore che abbia trasferito diritti, nonché l'importo che deve versare il produttore che riceverà diritti equivalenti provenienti dalla riserva nazionale;
considerando che la possibilità di scegliere come campagna di riferimento quella del 1990 o quella del 1991 comporta problemi di transizione che devono essere risolti; che, pur avendo cura che il numero totale di diritti esistenti non venga aumentato al di là del numero di diritti acquisiti e/o potenziali corrispondenti alla campagna di riferimento prescelta, è necessario prevedere l'attribuzione iniziale di diritti a taluni produttori che si trovano in situazioni specifiche; che, per tener conto delle circostanze eccezionali a seguito delle quali un produttore non ha chiesto il premio per la campagna o le campagne successive alla campagna di riferimento pur avendo ottenuto il premio per quest'ultima, è necessario prevedere la possibilità per tale produttore di ricevere diritti dalla riserva nazionale; che inoltre, conformemente al principio del legittimo affidamento, è necessario prevedere, sotto forma di attribuzione di diritti supplementari, una compensazione al produttore il cui massimale individuale non raggiunga il livello normale a causa della partecipazione ad un programma comunitario di estensivizzazione;
considerando che le isole Canarie sono soggette soltanto dal 1o luglio 1992 alle disposizioni della politica agraria comune, in particolare a quelle del regime del premio per vacca nutrice; che per tale motivo i massimali individuali dei produttori situati in questo territorio non possono essere fissati basandosi sui premi concessi per la campagna di riferimento; che tuttavia, per restare quanto più possibile vicini alla situazione economica della campagna di riferimento, è opportuno fissare i massimali individuali sulla base ed entro il limite del numero di capi censiti in tale territorio nella campagna di riferimento e tenendo conto dei premi concessi ai produttori per la campagna 1992;
considerando che il passaggio dal regime esistente quando è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 2066/92 al regime dei massimali individuali può determinare, in taluni Stati membri, problemi particolari connessi ai trasferimenti dei diritti al premio da parte dei produttori che non...
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