Council Regulation (EEC) No 2066/92 of 30 June 1992 amending Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal and repealing Regulation (EEC) No 468/87 laying down general rules applying to the special premium for beef producers and Regulation (EEC) No 1357/80 introducing a system of premiums for maintaining suckler cows
| Published date | 30 July 1992 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 215, 30 July 1992 |
Regolamento (CEE) n. 2066/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87 che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici
Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0049 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0193
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0193
REGOLAMENTO (CEE) N. 2066/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87 che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che il settore delle carni bovine è costantemente influenzato da fattori economici che determinano uno squilibrio strutturale tra la domanda e l'offerta sul mercato comunitario, tenuto conto delle possibilità d'esportazione nei paesi terzi;
considerando che gli obiettivi di risanamento della situazione dell'agricoltura nel suo complesso impongono l'adozione di varie misure, tanto nei settori agricoli che forniscono le materie prime per l'allevamento dei bovini, quanto nello stesso settore delle carni bovine; che gli effetti combinati di tali misure si traducono in una diminuzione del prezzo d'intervento in quest'ultimo settore;
considerando che le conseguenze che ne derivano per i produttori dovrebbero essere congruamente compensate con alcuni premi, limitando nel contempo il numero degli animali maschi che danno diritto al premio ad un livello corrispondente ad un'azienda economicamente valida; che, tenuto conto delle varie attività specifiche d'allevamento, occorre lasciare in vigore il premio speciale per i produttori di carni bovine ed il premio per il mantenimento delle vacche nutrici; che, nel rivedere le rispettive condizioni di concessione, è opportuno adeguare tali regimi alla nuova situazione;
considerando che il riorientamento dei premi non dovrà tradursi in un aumento della produzione globale; che, a tal fine, occorre limitare il numero di capi aventi diritto al premio applicando rispettivamente massimali regionali e massimali individuali da stabilirsi in funzione degli anni di riferimento; che, per quanto riguarda il regime del premio speciale, la maggior parte degli Stati membri non dispone delle informazioni necessarie per stabilire massimali di riferimento individuali per ciascun produttore; che siffatte valutazioni dettagliate creerebbero inoltre difficoltà amministrative di vario tipo; che occorre pertanto lasciare agli Stati membri la libertà di fissare massimali individuali o massimali regionali;
considerando che la macellazione di un numero troppo elevato di capi durante la stagione della macellazione rischia di perturbare il mercato e di comportare eccessivi acquisti all'intervento; che per incentivare la macellazione degli animali maschi fuori del periodo annuale di fine pascolo è opportuno concedere, a determinate condizioni, un premio addizionale al premio speciale per gli animali macellati fuori stagione nei primi quattro mesi dell'anno;
considerando che, per il regime del premio per vacca nutrice, è invece opportuno prevedere la fissazione di massimali di riferimento individuali; che in seguito ad eventuali cambiamenti nei patrimoni o nelle capacità produttive dei beneficiari può essere necessario procedere a determinati adattamenti sul piano della produzione; che è quindi opportuno prevedere che i diritti acquisiti in materia di massimali individuali possano essere trasferiti, a determinate condizioni, ad altri produttori insieme con l'azienda o senza mantenere il legame tra i diritti al premio e le superfici lavorate;
considerando che sia i nuovi produttori, sia i produttori già in attività, ma il cui massimale individuale non corrisponde per vari motivi all'evoluzione normale del numero di vacche nutrici, non devono essere esclusi dal diritto al premio; che a tal fine occorre prevedere la costituzione di una riserva nazionale, ricorrendo inizialmente ad un prelievo forfettario sui massimali individuali di tutti i produttori, che in seguito sarà alimentata e gestita secondo criteri comunitari; che per la stessa ragione conviene sottoporre il trasferimento di diritti al premio senza trasferimento dell'azienda a regole che consentano il ritiro, senza pagamento compensativo, di una parte di questi diritti trasferiti e di trasferire i diritti ritirati alla stessa riserva nazionale;
considerando che per sostenere i produttori nelle zone svantaggiate conviene prevedere la creazione di una riserva addizionale da distribuire esclusivamente a questi produttori;
considerando che è opportuno stabilire un nesso tra zone o località sensibili e la produzione di vacche nutrici, in modo da garantire il mantenimento di tale produzione, specialmente in regioni che non offrono altre alternative;
considerando inoltre che, dato l'accentuarsi della tendenza a una produzione bovina intensiva, è d'uopo prendere in considerazione, per calcolare i premi connessi con l'allevamento, le varie possibilità d'impiego del potenziale foraggero di ogni azienda, correlate al numero e alle specie di animali presenti nell'azienda stessa; che, segnatamente per incentivare una produzione estensiva, è opportuno, da un lato, limitare la concessione di detti premi applicando un coefficiente di densità massima di capi detenuti nell'azienda e, dall'altro, concedere un importo complementare ai produttori che non superi un tasso di carico minimo; che, tuttavia, occorre prendere in considerazione la situazione dei piccoli produttori;
considerando che uno dei fattori che contribuiscono a destabilizzare la situazione del mercato è rappresentato dalla presenza negli allevamenti di un gran numero di vitelli maschi, appartenenti a razze ad orientamento lattiero; che, date le diverse strutture di produzione negli Stati membri, è opportuno lasciare loro la scelta tra il pagamento di un premio alla macellazione di tali vitelli e il ricorso ad un nuovo meccanismo di intervento per le carcasse leggere di animali maschi;
considerando che gli importi del premio speciale e del premio per vacca nutrice devono essere modificati progressivamente e in più fasi; che, al fine di raggiungere l'obiettivo economico perseguito, i premi devono essere concessi entro un certo termine;
considerando che l'agricoltura nel territorio dei nuovi Laender tedeschi versa ancora in una situazione particolare rispetto al resto della Comunità; che essa è oggetto di un processo di ristrutturazione continuo e profondo, attraverso il quale la dimensione e la conduzione di numerose aziende cambieranno, così come cambierà la loro struttura produttiva; che queste circostanze particolari devono essere prese in considerazione procedendo all'adozione, a titolo transitorio, di misure specifiche; che è pertanto necessario sia fissare massimali regionali particolari per i regimi di premio speciale e di premio per vacca nutrice, sia autorizzare la Germania a disciplinare i dettagli del funzionamento di dette misure; che il Consiglio deciderà, in base ad una relazione della Commissione, in merito all'integrazione del territorio dei nuovi Laender tedeschi nel regime comunitario;
considerando che, per quanto riguarda il premio per il mantenimento delle vacche nutrici, è necessario prevedere condizioni specifiche di transizione dal vecchio al nuovo regime;
considerando che, al fine di preservare la coerenza del diritto agrario comunitario, è opportuno, per l'applicazione delle condizioni relative all'estensivizzazione della produzione, avvalersi degli atti legislativi vigenti; che nella fattispecie si tratta del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (4) e della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (5);
considerando che il controllo delle attività dell'allevamento che beneficiano di premi rende necessario un sistema di...
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