Commission Regulation (EEC) No 526/86 of 28 February 1986 on transitional measures applicable to trade within the Community in goods obtained in Spain, in Portugal or in another Member State under a procedure for the relief from, or drawback of, customs duties or other import charges - compensatory levy

Published date28 February 1986
Subject MatterAccession,Free movement of goods
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 52, 28 February 1986
EUR-Lex - 31986R0526 - IT

Regolamento (CEE) n. 526/86 della Commissione del 28 febbraio 1986 relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi all' interno della Comunità di merci ottenute in Spagna, in Portogallo o in un altro stato membro sotto un regime recante sospensione o ristorno di dazi doganali o di altre imposizioni all' importazione - diritto di compensazione

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 28/02/1986 pag. 0001 - 0075


REGOLAMENTO (CEE) N. 526/86 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1986 relativo alle misure transitorie applicabili agli scambi all'interno della Comunità di merci ottenute in Spagna, in Portogallo o in un altro stato membro sotto un regime recante sospensione o ristorno di dazi doganali o di altre imposizioni all'importazione - diritto di compensazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 50, paragrafo 3, e 210, paragrafo 3, nonché l'articolo 8, paragrafo 3 del suo protocollo n. 3,

considerando che è necessario determinare a quali condizioni le merci ottenute nella Comunità sotto un regime recante sospensione o ristorno di dazi doganali o di altre imposizioni all'importazione possono essere ammesse al beneficio del regime comunitario, negli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e gli altri stati membri, dall'altro, nonché gli scambi tra questi due nuovi stati membri ;

considerando che l'ammissione delle suddette merci al beneficio del regime comunitario, ove non sia subordinata alla percezione di un diritto, qui definito « diritto di compensazione », tendente a compensare gli effetti dell'applicazione di questo regime, rischia di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, nella misura in cui i prodotti impiegati nella loro fabbricazione siano prodotti terzi ;

considerando che tale rischio non ha un particolare carattere di gravità purché la riduzione tariffaria negli scambi tra la Spagna e il Portogallo nonché negli scambi tra questi due stati membri, da un lato, e gli altri stati membri, dall'altro, non raggiunga una determinata entità ; che, pertanto, è opportuno prevedere, in linea di massima, la riscossione di un diritto di compensazione unicamente nel caso in cui detta riduzione superi dal 25 % al 30 % all'incirca i dazi di base ;

considerando che, astrazion fatta dai regimi tariffari particolari risultanti da accordi conclusi dalla Comunità con alcuni paesi terzi, le merci, nella cui fabbricazione sono entrati i prodotti in provenienza da altri paesi terzi, possono essere immesse in libera pratica, a condizione che detti prodotti siano sottoposti integralmente ai dazi doganali previsti nei loro confronti nella tariffa doganale comune o dalla tariffa unificata CECA ;

considerando equo, per tali ragioni, che il diritto di compensazione, al quale sarà subordinata l'ammissione delle merci al beneficio del regime comunitario, prenda come base i dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, relativi ai prodotti entrati nella fabbricazione di dette merci che non siano stati sottoposti, all'atto dell'importazione, a dazi doganali e a tasse di effetto equivalente loro applicabili in Spagna, in Portogallo o negli altri stati membri, oppure che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse ;

considerando che la percentuale del diritto di compensazione dovrebbe, di norma, essere fissata ad un livello corrispondente alla percentuale della riduzione tariffaria applicabile nello stato membro di importazione ; che una traduzione meccanica delle riduzioni considerate in percentuali del diritto di compensazione, tenuto conto in particolare del numero e della diversità dei regimi stabiliti per lo smantellamento dei dazi, rischierebbe di portare all'adozione di misure estremamente complesse e quindi praticamente inapplicabili ; che è pertanto opportuno raggruppare le categorie di prodotti per i quali le riduzioni tariffarie sono simili onde diminuire sensibilmente il numero di aliquote del diritto di compensazione, senza tuttavia trascurare la necessità, per evitare deviazioni di traffico, di limitare lo scarto tra tali aliquote e quelle risultanti da un'applicazione rigorosa delle riduzioni previste nell'atto di adesione ;

considerando d'altronde, che, a fini di semplificazione, è opportuno prevedere la riscossione di un diritto di compensazione del 100 % qualora il prelievo risultante dall'applicazione rigorosa dell'atto di adesione fosse superiore al 75 %, nonché in tutti i casi in cui il Portogallo applicasse a prodotti comunitari, prima del 31 dicembre 1985, un dazio di entità ridotta ;

considerando che, per quanto riguarda prodotti agricoli sottoposti ai prelievi ed alle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune e talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, il fatto di essere ottenuti nella Comunità, in un regime recante sospensione o ristorno di detti prelievi o imposizioni, non è compatibile con l'applicazione del regime degli importi compensativi di cui agli articoli 53 e 72, nonché agli articoli 213 e 240 dell'atto di adesione ;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti agricoli oggetto nella Comunità di un'organizzazione comune di mercato nonché i prodotti agricoli trasformati, sottoposti a regolamentazioni specifiche in seguito all'attuazione della politica agricola comune, è opportuno determinare il metodo di calcolo del diritto di compensazione qualora detti prodotti siano entrati nella fabbricazione, in un regime recante sospensione o ristorno delle imposizioni previste nei loro confronti, di merci che non siano oggetto né dell'allegato II del trattato CEE, né del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli(1) né del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo(2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1982/85(3) ;

considerando che, a condizione...

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