Commission Regulation (EEC) No 1865/90 of 2 July 1990 concerning interest on account of late payment to be charged in the event of late repayment of assistance from the Structural Funds

Published date03 July 1990
Subject MatterCoordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 170, 3 July 1990
EUR-Lex - 31990R1865 - IT

Regolamento (CEE) n. 1865/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, relativo agli interessi di mora in caso di restituzione tardiva di contributi dei Fondi strutturali

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 03/07/1990 pag. 0035 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0031


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1865/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1990

relativo agli interessi di mora in caso di restituzione tardiva di contributi dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato di cui all'articolo 124 del trattato;

considerando che l'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 stabilisce che qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione e che le somme non restituite possono essere aumentate degli interessi di mora; che detta disposizione prevede che la Commissione adotti le modalità di applicazione per il pagamento degli anzidetti interessi di mora;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Qualsiasi restituzione alla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 deve essere effettuata entro il termine stabilito dall'ordine di riscossione previsto dall'articolo 28 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977. Questo termine è fissato alla fine del secondo mese che segue il mese di emissione dell'ordine di riscossione.

2. Qualsiasi ritardo nella restituzione dà luogo al pagamento di interessi di mora. Il tasso di quest'ultimo è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue...

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