Commission Regulation (EEC) No 3076/87 of 14 October 1987 amending Regulation (EEC) No 2638/69 laying down additional provisons on quality control of fruit and vegetables marketed within the Community

Published date15 October 1987
Subject MatterAccession,Fruit and vegetables,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 291, 15 October 1987
EUR-Lex - 31987R3076 - IT 31987R3076

Regolamento (CEE) n. 3076/87 della Commissione del 14 ottobre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2638/69 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all' interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 15/10/1987 pag. 0016 - 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3076/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2638/69 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2638/69 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1450/85 (4), ha stabilito l'elenco delle zone di spedizione nonché l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione delle modifiche per quel che riguarda il nome dei nuovi organismi incaricati dei suddetti controlli; che è pertanto opportuno modificare gli elenchi di cui sopra;

considerando che gli articoli 133 e 263 dell'atto di adesione definiscono gli obiettivi generali che i nuovi Stati membri devono perseguire, in particolare l'applicazione progressiva delle norme di qualità e degli obblighi che ne derivano; che è conseguentemente opportuno completare gli elenchi di cui sopra rispettivamente per quanto riguarda le zone di spedizione e l'organismo incaricato del controllo in Spagna e in Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento cono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2638/69 è modificato come segue:

1. All'allegato I sono aggiunte le rubriche seguenti:

« REGNO DI SPAGNA

- Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-León, País Vasco, Navarra

- Extremadura, Andalucía, Castilla-la...

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