Commission Regulation (EEC) No 2729/88 of 31 August 1988 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1442/88 on the granting, for the 1988/89 to 1995/96 wine years, of permanent abandonment premiums of wine-growing areas

Published date01 September 1988
Subject MatterWine,Accession,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 241, 1 September 1988
EUR-Lex - 31988R2729 - IT

Regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione del 31 agosto 1988 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

Gazzetta ufficiale n. L 241 del 01/09/1988 pag. 0108 - 0113
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0137
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0137


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2729/88 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1988

relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996 di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (1), in particolare l'articolo 20,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in particolare l'articolo 90,

considerando che è opportuno precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere i premi di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 per tutte le categorie di superfici viticole;

considerando che è necessario definire le varietà menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1442/88;

considerando che è necessario definire le varietà di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/88, per la Spagna;

considerando che è indispensabile, per garantire l'efficacia e il controllo del regime, precisare le indicazioni che devono essere fornite nella domanda di concessione dei premi e prevedere la verifica dell'esattezza di queste informazioni;

considerando che il richiedente può ricevere come anticipo l'importo totale del premio, a condizione che abbia costituito preventivamente una cauzione di un importo pari al 110 % dell'aiuto;

considerando che è opportuno, prima di versare il premio o prima di svincolare la cauzione, in caso di versamento di un anticipo, verificare quale sia la capacità produttiva delle superfici da estirpare e se l'estirpazione di dette superfici è effettivamente avvenuta; che questa verifica deve essere attestata, per servire come prova che il richiedente ha effettivamente effettuato l'estirpazione; che, tuttavia, la verifica della capacità produttiva non è necessaria quando l'abbandono riguarda tutta la superficie viticola dell'azienda;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1442/88 statuisce che i conduttori agricoli che hanno diritto al premio in seguito all'abbandono definitivo delle superfici viticole beneficiano di un esonero dall'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88 (3), in funzione della diminuzione del potenziale di produzione effettuata; che in particolare l'esonero parziale deve, da un lato, incoraggiare i produttori a effettuare estirpazioni di notevole entità e, dall'altro, a non scendere al di sotto di un livello interessante per i produttori che effettuano abbandoni limitati; che, di conseguenza, è opportuno applicare al volume di diminuzione del potenziale di produzione un coefficiente di esonero compreso tra 0,61 e 1 per gli abbandoni corrispondenti ad una percentuale del potenziale dell'azienda compreso tra il 20 e il 50 %;

considerando che per la Spagna non sono disponibili dati relativi al periodo di cinque anni fissato per la constatazione della media di produzione dell'azienda;

considerando che per le cantine sociali o le associazioni di produttori che effettuano una dichiarazione di produzione globale per l'insieme dei loro membri, si deve prevedere un adattamento di questo metodo di calcolo;

considerando che è necessario che ogni anno gli Stati membri comunichino alla Commissione i risultati dell'estirpazione, in particolare i dati relativi all'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, prima dell'avvio di queste misure nella campagna viticola considerata;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione...

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