Commission Regulation (EEC) No 1442/93 of 10 June 1993 laying down detailed rules for the application of the arrangements for importing bananas into the Community

Celex Number31993R1442
Coming into Force12 June 1993
End of Effective Date31 December 1998
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1993/1442/oj
Published date12 June 1993
Date10 June 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 142, 12 June 1993
EUR-Lex - 31993R1442 - IT 31993R1442

Regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 12/06/1993 pag. 0006 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0006


REGOLAMENTO (CEE) N. 1442/93 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 1993 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, secondo e terzo comma, e paragrafo 3, secondo comma, nonché l'articolo 20,

considerando che il titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93 istituisce un regime per l'importazione delle banane fresche provenienti dai paesi terzi; che occorre stabilire le relative modalità d'applicazione;

considerando che, ai fini dell'applicazione del regime di contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del summenzionato regolamento, è opportuno stabilire quali operatori possono presentare domanda di titolo d'importazione; che i criteri da adottare devono non soltanto tener conto della diversità e della complessità delle strutture d'approvvigionamento e di commercializzazione esistenti nei vari Stati membri alla data di entrata in vigore del regime, ma anche garantire l'accesso al contingente ai vari tipi di operatori la cui attività economica specializzata dipende direttamente da tale accesso, senza perturbare i normali rapporti commerciali tra gli agenti economici operanti ai vari stadi del circuito commerciale; che devono pertanto essere considerati come « operatori » gli agenti economici che hanno assunto a proprio carico i maggiori oneri e rischi commerciali inerenti all'acquisto dei prodotti freschi presso i produttori dei paesi terzi, all'approvvigionamento del mercato comunitario e alla maturazione; che il commercio all'ingrosso, meno specializzato, non corre gli stessi rischi sul piano commerciale e non dipende da un accesso diretto al contingente tariffario per poter proseguire la propria attività economica;

considerando che, per gli stessi motivi, è opportuno, nel determinare i diritti d'importazione, applicare un coefficiente di ponderazione ai quantitativi commercializzati dagli operatori presi in considerazione, al fine di tener conto della loro funzione economica e dei loro rischi commerciali; che siffatta ponderazione garantisce una maggiore parità di trattamento fra i vari tipi di operatori nella Comunità e corregge gli effetti negativi scaturenti dal fatto che gli stessi quantitativi di prodotti vengono ripetutamente conteggiati a diversi stadi del circuito commerciale;

considerando che occorre stabilire le modalità di registrazione e le comunicazioni necessarie per la gestione del contingente tariffario, nonché i documenti giustificativi dei diritti degli operatori;

considerando che nella fattispecie si applica - salvo in caso di deroga espressamente prevista - il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 (3); che, a norma dell'articolo 9 di tale regolamento, i diritti derivanti dai titoli possono essere trasmessi dal titolare, durante il periodo di validità degli stessi, una sola volta per ogni titolo o relativo estratto;

considerando che è d'uopo precisare le condizioni e gli effetti della cessione del titolo, tenendo conto della definizione delle categorie di operatori, nonché dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 404/93; che si deve ammettere la cessione dei titoli, onde favorire la persistenza e lo sviluppo delle relazioni commerciali sia tra i vari agenti economici del settore, sia tra gli operatori appartenenti a una stessa categoria, sia tra gli operatori della categoria A e quelli della categoria B, sia tra i medesimi ed i nuovi operatori della categoria C; che non si ritiene invece opportuno suscitare relazioni commerciali artificiose o speculative, né rischiar di perturbare i normali rapporti commerciali, autorizzando i nuovi operatori a cedere i loro titoli ad operatori appartenenti alle categorie A e B;

considerando che le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 404/93, riguardanti i quantitativi di riferimento da prendere in considerazione per determinare i diritti d'importazione degli operatori, hanno come conseguenza quella di limitare gli effetti delle cessioni dei titoli; che, infatti, i diritti d'importazione degli operatori della categoria B scaturiscono esclusivamente dai quantitativi di banane ACP tradizionali o di banane comunitarie da essi commercializzati;

considerando, in particolare, che occorre accertarsi dell'origine delle banane ACP tradizionali, subordinando il rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di certificati d'origine emessi dai paesi interessati;

considerando che gli Stati membri devono fornire alla Commissione informazioni statistiche sul mercato della banana, per consentirle di seguirne l'andamento e per facilitare la compilazione annuale del bilancio di previsione menzionato all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che il comitato di gestione delle banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nel quadro del contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, del regime d'importazione delle banane al di fuori di tale contingente e del regime d'importazione delle banane tradizionali originarie dei paesi ACP.

TITOLO I MODALITÀ D'APPLICAZIONE DEL REGIME DEL CONTINGENTE TARIFFARIO

Articolo 2

Per il secondo semestre 1993, il contingente tariffario è aperto nei seguenti limiti:

a) 665 000 t per la categoria degli operatori che prima del 1992 hanno commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali ai sensi dell'articolo 15 del precitato regolamento, in appresso denominata « categoria A »;

b) 300 000 t per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali, in appresso denominata « categoria B »;

c) 35 000 t per la categoria degli operatori che dal 1992 o successivamente hanno iniziato a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o ACP tradizionali, in appresso denominata « categoria C ».

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, è considerato « operatore » delle categorie A e/o B e può essere titolare di un titolo d'importazione un agente economico, persona fisica o giuridica, agente singolo o associazione, stabilito nella Comunità nel periodo che determina il suo quantitativo di riferimento nonché al momento della sua registrazione ai sensi dell'articolo 4, il quale, operando in proprio, ha realizzato una o più delle funzioni seguenti:

a) ha...

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