Commission Regulation (EU) 2015/1095 of 5 May 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for professional refrigerated storage cabinets, blast cabinets, condensing units and process chillers (Text with EEA relevance)

Published date08 July 2015
Subject Matterenergia,ambiente,ravvicinamento delle legislazioni,energía,medio ambiente,aproximación de las legislaciones,énergie,environnement,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 177, 8 luglio 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 177, 8 de julio de 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 177, 8 juillet 2015
TESTO consolidato: 32015R1095 — IT — 09.01.2017

02015R1095 — IT — 09.01.2017 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (UE) 2015/1095 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2015 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO (UE) 2016/2282 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 L 346 51 20.12.2016


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 115, 29.4.2016, pag. 51 (2015/1095)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2015/1095 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2015

recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato di armadi refrigerati professionali e di abbattitori.

Il presente regolamento si applica agli abbattitori e agli armadi refrigerati professionali alimentati dalla rete elettrica, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi.

Esso non si applica tuttavia ai seguenti prodotti:

a) armadi refrigerati professionali alimentati principalmente da energia non elettrica;

b) armadi refrigerati professionali dotati di un'unità di condensazione remota;

c) armadi aperti, laddove tale apertura costituisce un requisito fondamentale per la loro funzionalità principale;

d) armadi destinati specificamente alla trasformazione di alimenti, laddove la semplice presenza di uno scomparto con un volume netto equivalente a meno del 20 % del volume netto totale dell'armadio e destinato specificamente alla trasformazione di alimenti non è sufficiente per un'esenzione;

e) armadi destinati specificamente alla sola funzione di scongelamento controllato di alimenti congelati, laddove la presenza di uno scomparto destinato specificamente allo scongelamento controllato di alimenti congelati non è sufficiente per un'esenzione;

f) saladette;

g) banchi frigo e altre forme simili di armadi, destinati principalmente all'esposizione e alla vendita di alimenti, oltre alla refrigerazione e alla conservazione;

h) armadi che non utilizzano un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;

i) abbattitori e camere di abbattimento con una capacità superiore a 300 kg di alimenti;

j) dispositivi di abbattimento a ciclo continuo;

k) armadi refrigerati professionali e abbattitori su misura, prodotti non in serie in base a specifiche individuali del cliente e non equivalenti agli altri armadi refrigerati professionali quali descritti nell'allegato I, definizione 10, o agli abbattitori, quali descritti nell'allegato I, definizione 11.

l) armadi da incasso;

m) armadi roll-in e passanti;

n) armadi statici;

o) congelatori a pozzetto.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato di unità di condensazione che funzionano a bassa o media temperatura o entrambe.

Esso non si applica tuttavia ai seguenti prodotti:

a) unità di condensazione provviste di evaporatore che può essere un evaporatore integrato, come nelle unità monoblocco, o remoto, come nelle unità split;

b) pack di compressori o rack di compressori senza condensatore;

c) unità di condensazione il cui lato condensatore non utilizza aria per il trasferimento termico.

3. Il presente regolamento stabilisce inoltre le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato di chiller di processo destinati a funzionare a bassa o media temperatura.

Esso non si applica tuttavia ai seguenti prodotti:

a) chiller di processo destinati a funzionare a temperatura elevata;

b) chiller di processo che utilizzano esclusivamente condensazione evaporativa;

c) chiller di processo prodotti su misura e non in serie, assemblati sul posto;

d) chiller ad assorbimento.

Articolo 2

Definizioni

1. Si applicano le definizioni seguenti:

a) ►C1 «armadio refrigerato professionale» : un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere senza interruzione la temperatura degli alimenti nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati alla conservazione di alimenti in ambienti non domestici ma non all'esposizione o all'accesso da parte dei clienti;
b) «abbattitore» : un apparecchio di refrigerazione isolato destinato principalmente a raffreddare rapidamente gli alimenti caldi portandoli a una temperatura inferiore a 10 °C nel caso della refrigerazione e inferiore a – 18 °C nel caso del congelamento;
c) «camera di abbattimento» : un ambiente chiuso la cui porta d'accesso e il cui spazio interno sono sufficientemente ampi da consentire l'accesso di una persona, destinato principalmente a raffreddare rapidamente gli alimenti caldi portandoli a una temperatura inferiore a 10 °C nel caso della refrigerazione e inferiore a – 18 °C nel caso del congelamento;
d) «capacità» : per gli abbattitori, il peso di alimenti che l'abbattitore è in grado di portare in un'unica operazione a una temperatura inferiore a 10 °C nel caso della refrigerazione e inferiore a – 18 °C nel caso del congelamento;
e) «macchine ed apparecchi di abbattimento a ciclo continuo» : un abbattitore dotato di un nastro trasportatore per l'introduzione degli alimenti, che consenta di mantenere un ciclo continuo per l'abbattimento o il congelamento degli alimenti;
f) «alimenti» : cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo, che devono essere refrigerati a temperature specifiche;
g) «armadio da incasso» : un apparecchio di refrigerazione fisso e isolato, destinato a essere installato all'interno di un mobile, di un'apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura;
h) «armadio roll-in» : un armadio refrigerato professionale provvisto di un unico scomparto che consente di introdurre prodotti su carrelli;
i) «armadio passante» : un armadio refrigerato professionale accessibile da entrambi i lati;
j) «armadio statico» : un armadio refrigerato professionale sprovvisto di ventilazione forzata interna, destinato specificamente alla conservazione di alimenti sensibili alla temperatura o a evitare l'effetto di essicazione degli alimenti conservati in contenitori non sigillati, laddove un unico scomparto statico nell'armadio non è sufficiente a designare quest'ultimo come statico;
k) ►C1 «armadio ad alte prestazioni» : un armadio refrigerato professionale in grado di mantenere senza interruzione la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 5, come indicato nell'allegato IV, tabella 3;
l) «armadio aperto» : un armadio refrigerato professionale il cui scomparto refrigerato può essere raggiunto dall'esterno senza aprire una porta o un cassetto, laddove la semplice presenza di uno scomparto raggiungibile dall'esterno senza aprire una porta o un cassetto e il cui volume netto equivalga a meno del 20 % del volume totale dell'armadio refrigerato professionale non è sufficiente a qualificarlo come tale;
m) «saladette» : un armadio refrigerato professionale con una o più porte o cassetti posti sul piano verticale, provvisto di diversi fori sulla superficie superiore nei quali è possibile introdurre recipienti per la conservazione temporanea e di facile accesso di alimenti quali, tra gli altri, guarniture per pizza o ingredienti per insalate;
n) «congelatore a pozzetto» : un congelatore per alimenti i cui scomparti sono accessibili dall'alto oppure, se dispone sia di apertura dall'alto che di scomparti verticali, in cui il volume lordo degli scomparti ad apertura dall'alto supera il 75 % del volume lordo totale dell'apparecchio;
o) ►C1 «unità di condensazione» : un prodotto provvisto di almeno un compressore alimentato a elettricità e di un condensatore, in grado di raffreddare e mantenere senza interruzione una temperatura bassa o media all'interno di un apparecchio o di un sistema di refrigerazione utilizzando un ciclo a compressione di vapore una volta collegato a un evaporatore e ad un dispositivo di espansione;
p) «bassa temperatura» : l'unità di condensazione è in grado di garantire la sua capacità nominale di raffreddamento a una temperatura di vapore saturo pari a – 35 °C;
q) «media temperatura» : l'unità di condensazione è in grado di garantire la sua capacità nominale di
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