Commission Regulation (EU) 2015/924 of 8 June 2015 amending Regulation (EU) No 321/2013 concerning the technical specification for interoperability relating to the ‘rolling stock — freight wagons’ subsystem of the rail system in the European Union (Text with EEA relevance)

Published date17 June 2015
Subject MatterTrans-European networks,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 150, 17 June 2015
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17.6.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/10

REGOLAMENTO (UE) 2015/924 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2015

recante modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che l'Agenzia ferroviaria europea (l'Agenzia) provveda alla revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) alla luce del progresso tecnico e dell'evoluzione del mercato e delle esigenze a livello sociale e proponga alla Commissione i progetti di adeguamento delle STI che ritiene necessari.
(2) Nella decisione C(2007)3371, del 13 luglio 2007, la Commissione ha assegnato all'Agenzia un mandato di riferimento per svolgere talune attività previste dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio (3) e della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). In base al suddetto mandato di riferimento, l'Agenzia era tenuta a rivedere la STI riguardante i carri merci di cui al regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione (5).
(3) Il 21 gennaio 2014 l'Agenzia ha pubblicato un parere sull'estensione della marcatura «GE» dei carri (ERA-ADV-2014-1).
(4) Il 21 maggio 2014 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle modifiche da apportare alla STI in merito alla valutazione da parte dell'organismo notificato dei ceppi dei freni in materiali compositi (ERA-REC-109-2014-REC).
(5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 321/2013.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato:

1) All'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera c):
«c) per quanto riguarda la marcatura “GE” illustrata al punto 5 dell'appendice C dell'allegato, i carri della flotta esistente che sono stati autorizzati a norma della decisione 2006/861/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2009/107/CE, o della decisione 2006/861/CE, modificata dalle decisioni 2009/107/CE e 2012/464/UE e che soddisfano le condizioni di cui al punto 7.6.4 della decisione 2009/107/CE, possono ottenere la marcatura “GE” senza alcuna ulteriore valutazione da parte di terzi o nuova autorizzazione di messa in servizio. Le imprese ferroviarie rimangono responsabili dell'utilizzo di tale marcatura sui carri in funzione.»;
2) Sono aggiunti i seguenti articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater: «Articolo 8 bis 1. In deroga alle disposizioni della sezione 6.3 dell'allegato, può essere rilasciato un certificato CE di verifica per un sottosistema contenente componenti corrispondenti al componente di interoperabilità “elemento di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” che non dispongono di una dichiarazione CE di conformità durante un periodo transitorio di dieci anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il componente è stato costruito prima della data di applicazione del presente regolamento;
b) il componente di interoperabilità è stato usato in un sottosistema già approvato e messo in servizio in almeno uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento.
2. La produzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema che utilizza componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati, compresa la concessione di autorizzazione di messa in servizio del sottosistema, prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1. 3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1:
a) le ragioni dell'assenza di certificazione di qualsiasi componente di interoperabilità devono essere adeguatamente individuate nella procedura di verifica per il sottosistema di cui al paragrafo 1; e
b) le autorità nazionali di sicurezza segnalano nella loro relazione annuale di cui all'articolo 18 della direttiva 2004/49/CE, l'impiego di componenti di interoperabilità “elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” non certificati nel contesto delle procedure di autorizzazione.
Articolo 8 ter 1. Fino alla scadenza del loro periodo di autorizzazione, i componenti di interoperabilità “elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” elencati nell'appendice G dell'allegato non sono soggetti alla dichiarazione CE di conformità. Durante questo periodo gli “elementi di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” elencati nell'appendice G dell'allegato sono ritenuti conformi al presente regolamento. 2. Dopo la scadenza del loro periodo di autorizzazione, i componenti di interoperabilità “elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” elencati nell'appendice G dell'allegato devono essere coperti dalla dichiarazione CE di conformità. Articolo 8 quater 1. In deroga alle disposizioni della sezione 6.3 dell'allegato, può essere rilasciato un certificato CE di verifica per un sottosistema contenente componenti corrispondenti al componente di interoperabilità “elemento di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” che non dispongono di una dichiarazione CE di conformità durante un periodo transitorio di dieci anni dopo la scadenza del periodo di autorizzazione del componente di interoperabilità, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il componente è stato costruito prima della scadenza del periodo di autorizzazione del componente di interoperabilità;
b) il componente di interoperabilità è stato utilizzato in un sottosistema già approvato e messo in servizio in almeno uno Stato membro prima della scadenza del suo periodo di autorizzazione.
2. La produzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema che utilizza componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati, compresa la concessione di autorizzazione di messa in servizio del sottosistema, prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1. 3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1:
a) le ragioni dell'assenza di certificazione di qualsiasi componente di interoperabilità devono essere adeguatamente individuate nella procedura di verifica per il sottosistema di cui al paragrafo 1; e
b) le autorità nazionali di sicurezza segnalano nella loro relazione annuale di cui all'articolo 18 della direttiva 2004/49/CE, l'impiego di componenti di interoperabilità non certificati “elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” nel contesto delle procedure di autorizzazione.»;
3) È inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Il certificato di esame del tipo o della progettazione del componente di interoperabilità “elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” è valido per un periodo di 10 anni. In questo periodo è consentita la messa in servizio di nuovi componenti dello stesso tipo sulla base di una dichiarazione CE di conformità che faccia riferimento al certificato di esame del tipo o della progettazione.»;
4) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ERA pubblica sul proprio sito Internet l'elenco approvato integralmente dei ceppi dei freni in materiale composito destinati al trasporto internazionale di cui all'appendice G dell'allegato, per il periodo in cui tali ceppi dei freni non sono coperti dalle dichiarazioni CE.»;
5) È inserito il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis 1. Per mantenersi al passo del progresso tecnologico possono essere necessarie soluzioni innovative che non sono conformi alle specifiche di cui all'allegato o alle quali non possono essere applicati i metodi di valutazione illustrati nell'allegato. In tal caso, è necessario sviluppare nuove specifiche e/o nuovi metodi di valutazione associati a tali soluzioni innovative. 2. Le soluzioni innovative possono riguardare il sottosistema “Materiale rotabile — carri merci”, le sue parti e i suoi componenti di interoperabilità. 3. Qualora sia proposta una soluzione innovativa, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabiliti nell'Unione dichiarano in che modo essa si discosta dalle pertinenti disposizioni della STI, o integra queste ultime, e sottopongono tali informazioni alla Commissione che le analizza. 4. La Commissione esprime un parere sulla soluzione innovativa proposta. In caso di parere favorevole, le opportune specifiche funzionali e di interfaccia e il metodo di valutazione che devono essere inclusi nella STI per consentire l'uso di tale soluzione innovativa sono elaborati e successivamente integrati nella STI in sede di processo di revisione effettuato a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/57/CE. Se il parere è negativo, la soluzione innovativa proposta non viene applicata. 5. In attesa della revisione della STI, il parere favorevole della Commissione è considerato accettabile ai fini della
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