Commission Regulation (EU) 2015/705 of 30 April 2015 laying down methods of sampling and performance criteria for the methods of analysis for the official control of the levels of erucic acid in foodstuffs and repealing Commission Directive 80/891/EEC (Text with EEA relevance)

Published date01 May 2015
Subject MatterOils and fats,Approximation of laws,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 113, 1 May 2015
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1.5.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 113/29

REGOLAMENTO (UE) 2015/705 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2015

che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di acido erucico negli oli e nei grassi vegetali destinati tali e quali al consumo umano, negli alimenti con aggiunta di oli e grassi vegetali, negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento.
(2) La direttiva 80/891/CEE della Commissione (3) stabilisce un metodo di analisi per la determinazione del tenore dell'acido erucico presente negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano e negli alimenti con aggiunta di oli e grassi. Tale metodo di analisi è diventato obsoleto e deve essere sostituito.
(3) È opportuno stabilire non un metodo di analisi specifico, bensì criteri di rendimento cui il metodo d'analisi utilizzato per i controlli ufficiali deve conformarsi. È inoltre opportuno stabilire norme relative al metodo di campionamento.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il campionamento e l'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico di cui alla parte 8 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuati conformemente all'allegato del presente regolamento.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 2

La direttiva 80/891/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3) Direttiva 80/891/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa al metodo di analisi comunitario per la determinazione del tenore dell'acido erucico presente negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi (GU L 254 del 27.9.1980, pag. 35).


ALLEGATO

PARTE A: DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si applicano le seguenti definizioni:

«partita» : un quantitativo identificabile di prodotto alimentare, oggetto di un'unica consegna e per il quale il funzionario accerta la presenza di caratteristiche comuni (quali l'origine, la varietà, il tipo di imballaggio, l'imballatore, lo speditore o la marcatura);
«sottopartita» : una porzione di una partita di grandi dimensioni designata per essere sottoposta a campionamento secondo le modalità stabilite. Ogni sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile;
«campione elementare» : un quantitativo di materiale prelevato in un unico punto della partita o della sottopartita;
«campione globale» : un campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita. I campioni globali si considerano rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati;
«campione di laboratorio» : un campione destinato al laboratorio.

PARTE B: METODI DI CAMPIONAMENTO

B.1. DISPOSIZIONI GENERALI

B.1.1. Personale

Il prelievo dei campioni è effettuato da personale autorizzato designato dallo Stato membro.

B.1.2. Prodotto da campionare

Ciascuna partita o sottopartita da analizzare deve essere oggetto di campionamento separato.

B.1.3. Precauzioni

In fase di campionamento occorre adottare precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa incidere sui tenori di acido erucico e compromettere la determinazione analitica o la rappresentatività dei campioni globali.

B.1.4. Campioni elementari

I campioni elementari sono prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell'insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga a tale procedura va segnalata nel registro di cui al punto B.1.8 del presente allegato.

B.1.5. Preparazione del campione globale

Il campione globale è ottenuto unendo i campioni elementari.

B.1.6. Campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedura arbitrale

I campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedura arbitrale devono essere prelevati dal campione globale omogeneizzato, purché tale procedura sia conforme alle norme relative ai diritti degli operatori del settore alimentare vigenti negli Stati membri.

B.1.7. Confezionamento e invio dei campioni

Ciascun campione è collocato in un recipiente pulito di materiale inerte che lo protegga adeguatamente da qualsiasi contaminazione, dalla perdita di analiti per adsorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che possono essere causati dal trasporto. Occorre adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.

B.1.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni

Ogni campione prelevato per uso ufficiale viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le prescrizioni vigenti negli Stati membri.

Per ciascun campionamento viene tenuto un registro che permetta di identificare inequivocabilmente ciascuna partita o sottopartita da cui è stato prelevato il campione. Tale registro deve indicare tutti i seguenti elementi:

i) il riferimento al numero della partita da cui è stato prelevato il campione;
ii) la data e il luogo del campionamento;
iii) qualsiasi informazione supplementare che possa presumibilmente essere utile all'analista.

B.2. PIANI DI CAMPIONAMENTO

B.2.1. Divisione delle partite in sottopartite

Le partite di grandi dimensioni vanno suddivise in sottopartite purché ciò sia materialmente possibile. Il peso o il numero delle sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi deve essere indicato nella tabella 1. Il peso o il numero delle sottopartite per gli altri prodotti deve essere indicato nella tabella 2. Tenuto conto del fatto che il peso della partita non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, il peso delle sottopartite indicate nelle tabelle 1 e 2 può essere superato al massimo del 20 %.

B.2.2. Numero, peso e volume dei campioni elementari

Il campione globale deve essere di almeno 1 kg o 1 litro, salvo i casi in cui ciò non risulti possibile, ad esempio nel caso in cui il campione sia composto da una confezione o da un'unità.

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o sottopartita è indicato nella tabella 3.

Nel caso di prodotti liquidi sfusi la partita (o la sottopartita) viene accuratamente mescolata, per quanto possibile e nella misura in cui la qualità del prodotto non venga alterata, manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del prelievo. In tal caso i contaminanti si considerano distribuiti in modo omogeneo all'interno della partita o della sottopartita. È quindi sufficiente prelevare tre campioni elementari da una partita o sottopartita per formare il campione globale.

I campioni elementari devono avere peso o volume analoghi. Ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi o avere un volume di almeno 100 millilitri; i campioni elementari devono formare un campione...

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