Commission Regulation (EU) 2016/1179 of 19 July 2016 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Text with EEA relevance)

Published date20 July 2016
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 195, 20 July 2016
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20.7.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195/11

REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2016

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene due elenchi di sostanze pericolose che sono oggetto di classificazione e etichettatura armonizzate. La tabella 3.1 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2).
(2) Poiché con effetto dal 1o giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è stata abrogata, la tabella 3.2 dell'allegato VI, parte 3, dovrebbe essere soppressa. Tuttavia, al fine di facilitare la transizione alla piena applicabilità del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale soppressione dovrebbe prendere effetto solo dal 1o giugno 2017.
(3) Alcune proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nuove, aggiornate o abrogate sono state trasmesse all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base dei pareri elaborati su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, nel prosieguo «RAC») dell'ECHA, nonché dei commenti ricevuti dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze.
(4) Per quanto riguarda la sostanza «piombo», nel suo parere scientifico del 5 dicembre 2013 il RAC propone di qualificarla come tossica per la riproduzione di categoria 1 A. Tuttavia, a causa della mancanza di certezza riguardo la biodisponibilità del piombo in forma massiva, occorre distinguere tra forma massiva (particelle di dimensioni maggiori o uguali a 1 mm) e polvere (particelle di dimensioni inferiori a 1 mm). È pertanto opportuno introdurre un limite di concentrazione specifico (SCL) di ≥ 0,03 % per la polvere e un limite di concentrazione generico (GCL) di ≥ 0,3 % per la forma massiva.
(5) Per quanto riguarda le sostanze contenenti rame, la classificazione ambientale raccomandata nei pareri del RAC datati 4 dicembre 2014, dovrebbe essere inclusa nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 in quanto sono disponibili sufficienti elementi scientifici a giustificazione di questa nuova classificazione. I proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un'ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l'ambiente acquatico forniti dall'industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.
(6) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(7) Non è necessario conformarsi alle nuove classificazioni armonizzate immediatamente, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti. Tale periodo di tempo sarà anche necessario per consentire ai fornitori di adattare e di rispettare altri obblighi legislativi derivanti dalle nuove classificazioni armonizzate per le sostanze come quelle di cui all'articolo 22, lettera f), o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), quelli previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(8) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove classificazioni armonizzate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza prima della scadenza del termine per conformarsi alle nuove disposizioni.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1) l'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento;
2) nell'allegato VI, la tabella 3.2. è soppressa.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o marzo 2018.

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o giugno 2017.

3. In deroga al paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, prima del 1o marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(2) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(4) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(5) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

La tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificata:

a) le voci corrispondenti ai numeri di indice 607-331-00-5 e 609-066-00-0 sono soppresse;
b) le voci corrispondenti ai numeri di indice 006-035-00-8, 029-002-00-X, 602-020-00-0, 602-033-00-1, 603-055-00-4, 604-030-00-0, 604-092-00-9, 605-013-00-0, 605-022-00-X, 606-014-00-9, 606-021-00-7, 607-056-00-0, 607-059-00-7, 607-157-00-X, 607-172-00-1, 607-375-00-5, 607-623-00-2, 613-166-00-X, 613-121-00-4, 616-011-00-4, 616-037-00-6 e 616-207-00-X sono sostituite, rispettivamente, dalle voci riportate di seguito:
Numero della sostanza Dati di identificazione internazionale Numero CE Numero CAS Classificazione Etichettatura Limiti di concentrazione specifici, fattori M Note
Codici di classe e di categoria di pericolo Codici di indicazioni di pericolo Pittogrammi, codici di avvertenza Codici di indicazioni di pericolo Codici di indicazioni di pericolo supplementari
«006-035-00-8 pirimicarb (ISO); 2-(dimetilamino)-5,6-dimetilpirimidin-4-yl dimetilcarbammato 245-430-1 23103-98-2 Carc. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H351 H331 H301 H317 H400 H410 GHS08 GHS06 GHS09 Dgr H351 H331 H301 H317 H410 M = 10 M = 100»
«029-002-00-X ossido di dirame ossido di rame (I) 215-270-7 1317-39-1 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H332 H302 H318 H400 H410 GHS07 GHS05 GHS09 Dgr H332 H302 H318 H410 M = 100»
«602-020-00-0 1,2-dicloropropano dicloropropano (dicloruro di propilene) 201-152-2 78-87-5 Flam. Liq. 2 Carc. 1B Acute Tox. 4* Acute Tox. 4* H225 H350 H332 H302 GHS02 GHS08 GHS07 Dgr H225 H350 H332 H302»
«602-033-00-1 clorobenzene 203-628-5 108-90-7 Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 2 H226 H332 H315 H411 GHS02 GHS07 GHS09 Wng H226 H332 H315 H411»
«603-055-00-4 ossido di propilene; 1,2-epossipropano; metilossirano 200-879-2 75-56-9 Flam. Liq. 1 Carc. 1B Muta. 1B Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 STOT SE 3 Eye Irrit. 2 H224 H350 H340 H331 H311 H302 H335 H319 GHS02 GHS08 GHS06 Dgr H224 H350 H340 H331 H311 H302 H335 H319»
«604-030-00
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