Commission Regulation (EU) 2016/1718 of 20 September 2016 amending Regulation (EU) No 582/2011 with respect to emissions from heavy-duty vehicles as regards the provisions on testing by means of portable emission measurement systems (PEMS) and the procedure for the testing of the durability of replacement pollution control devices (Text with EEA relevance)

Published date27 September 2016
Subject MatterTransport,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 259, 27 September 2016
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27.9.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 259/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/1718 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2016

recante modifica del regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti relativamente alle disposizioni concernenti le prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e la procedura di prova della durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo, che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) La prova di controllo della conformità in servizio costituisce uno dei fondamenti della procedura di omologazione e consente di verificare l'efficienza dei sistemi di controllo delle emissioni nell'arco della vita utile dei veicoli. Conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (2), le prove sono eseguite per mezzo di sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) che valutano le emissioni nelle normali condizioni di funzionamento. L'approccio PEMS è ugualmente applicabile per verificare le emissioni fuori ciclo nel corso dell'omologazione.
(2) Il regolamento (UE) n. 582/2011 stabilisce che qualsiasi ulteriore prescrizione relativa alle prove delle emissioni fuori ciclo durante l'uso dovrebbe essere introdotta dopo la valutazione della procedura di prova in esso specificata.
(3) La Commissione ha effettuato pertanto un'analisi approfondita della procedura di prova. Dall'analisi sono risultate varie lacune, che compromettono l'efficacia della normativa europea in materia di omologazione e alle quali occorre porre rimedio per garantire un livello adeguato di protezione dell'ambiente.
(4) Le emissioni dei veicoli nella fase di riscaldamento non sono attualmente valutate nell'ambito della prova dimostrativa per l'omologazione o della prova di controllo della conformità in servizio. Al fine di rimediare all'attuale inadeguatezza delle conoscenze e di elaborare una nuova procedura di prova per le operazioni di avviamento a freddo, si dovrebbe introdurre una fase di monitoraggio nel corso della quale si potranno raccogliere i dati delle prove di omologazione e di controllo della conformità in servizio.
(5) In conformità al regolamento (UE) n. 582/2011, i dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento devono essere omologati nel rispetto delle prescrizioni della norma Euro VI sulle emissioni una volta che saranno state introdotte in tale regolamento le prescrizioni specifiche per la prova della durabilità.
(6) È pertanto necessario stabilire una procedura per valutare correttamente la durabilità delle parti di ricambio che entrano nel mercato dell'Unione e per garantire che queste posseggano requisiti ambientali compatibili con quelli stabiliti per sistemi simili prodotti come parti originali dei veicoli.
(7) Una procedura di prova basata sull'invecchiamento accelerato dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento dovuto a effetti termici e al consumo di lubrificante è in linea con l'obiettivo di affrontare la questione della durabilità dei dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento in maniera accurata e obiettiva e senza oneri eccessivi per l'industria.
(8) Il regolamento (UE) n. 582/2011 fissa prescrizioni relative ai provvedimenti che devono essere presi dai costruttori dei veicoli per impedire la manomissione dei sistemi di controllo delle emissioni. Tali prescrizioni dovrebbero consentire di porre rimedio alle forme più frequenti di manomissione senza costituire un onere eccessivo per l'industria.
(9) Andrebbero aggiornati i riferimenti alle norme internazionali contenuti nel regolamento (UE) n. 582/2011.
(10) Per dare tempo sufficiente ai costruttori di veicoli per modificare i loro prodotti conformemente alle nuove prescrizioni concernenti la soglia di potenza, le prescrizioni dovrebbero avere effetto a decorrere dal 1o settembre 2018 per i nuovi tipi di veicoli e dal 1o settembre 2019 per tutti i nuovi veicoli.
(11) È opportuno che le nuove prescrizioni per le prove di controllo in servizio non si applichino retroattivamente ai motori e ai veicoli che non sono stati omologati conformemente ad esse. Le nuove prescrizioni di cui all'allegato II devono applicarsi esclusivamente alle prove di controllo della conformità in servizio di nuovi tipi di motori e di veicoli omologati in conformità alla versione modificata del regolamento (UE) n. 582/2011.
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 582/2011.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:

1) all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso;
2) all'articolo 15, il paragrafo 5 è soppresso;
3) è inserito il seguente articolo 17 bis: «Articolo 17 bis Disposizioni transitorie per determinate omologazioni e determinati certificati di conformità 1. A decorrere dal 1o settembre 2018, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni, il rilascio dell'omologazione CE o nazionale ai nuovi tipi di veicoli o di motori sottoposti a prova mediante procedure non conformi all'allegato II, appendice 1, punti 4.2.2.2 e 4.2.2.2.1 e 4.2.2.2.2 e 4.3.1.2 e 4.3.1.2.1 e 4.3.1.2.2. 2. A decorrere dal 1o settembre 2019, le autorità nazionali considereranno non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità rilasciati per i veicoli nuovi non conformi all'allegato II, appendice 1, punti 4.2.2.2 e 4.2.2.2.1 e 4.2.2.2.2 e 4.3.1.2 e 4.3.1.2.1 e 4.3.1.2.2 e, per motivi attinenti le emissioni, vieteranno l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli. A decorrere dal 1o settembre 2019 e fatto salvo il caso dei motori di ricambio per i veicoli in servizio, le autorità nazionali vieteranno la vendita o l'uso di nuovi motori non conformi all'allegato II, appendice 1, punti 4.2.2.2 e 4.2.2.2.1 e 4.3.1.2 e 4.3.1.2.1.»
1) L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
2) l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento;
3) l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento;
4) l'allegato XI è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento;
5) l'allegato XIII è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento;
6) l'allegato XIV è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto salvo il punto 8, lettera c), che si applica a tutti i veicoli a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'allegato II si applica ai nuovi tipi di veicoli a partire dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:

1) il punto 1.1.2 è sostituito dal seguente:
«1.1.2. Se il fabbricante consente di utilizzare, per la famiglia di motori, carburanti disponibili in commercio non conformi né alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) né alla norma CEN EN 228:2012 (in caso di benzina senza piombo) o alla norma CEN EN 590:2013 (in caso di diesel), ad esempio il biodiesel B100 (EN 14214), oltre a rispettare le prescrizioni di cui al punto 1.1.1, egli deve:
a) indicare i carburanti che possono essere utilizzati per la famiglia di motori al punto 3.2.2.2.1 della scheda informativa di cui all'appendice 4, parte 1, inserendo un riferimento a una norma ufficiale o ad un disciplinare di produzione di un carburante disponibile in commercio specifico per la marca e non conforme a nessuna delle norme ufficiali, quali ad esempio quelle citate al punto 1.1.2. Il fabbricante deve inoltre dichiarare che l'uso di tale carburante non pregiudica il corretto funzionamento del sistema OBD;
b) dimostrare che il motore capostipite rispetta le prescrizioni di cui all'allegato III e all'allegato VI, appendice 1, del presente regolamento per quanto concerne i carburanti dichiarati; l'autorità di omologazione può esigere che le prescrizioni relative alla dimostrazione siano estese anche alle prescrizioni di cui agli
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