Commission Regulation (EU) 2018/208 of 12 February 2018 amending Regulation (EU) No 389/2013 establishing a Union Registry (Text with EEA relevance. )
Published date | 13 February 2018 |
Subject Matter | Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 39, 13 February 2018 |
13.2.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 39/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/208 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 12 e 19,
considerando quanto segue:
(1) | Il sistema dei registri garantisce un'accurata contabilizzazione delle operazioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (sistema ETS dell'UE) istituito dalla direttiva 2003/87/CE, del protocollo di Kyoto e della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Si tratta di un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare il rilascio, la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni trasferimento sia compatibile con gli obblighi. |
(2) | Se del caso e per il tempo necessario al fine di tutelare l'integrità ambientale del sistema ETS dell'UE, gli operatori del trasporto aereo e gli altri operatori che rientrano nel sistema ETS dell'UE non possono utilizzare le quote rilasciate da uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea («TUE»). In considerazione dei negoziati previsti dall'articolo 50 del TUE, e a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione dovrebbe valutare regolarmente se è ancora necessario vietare l'utilizzo delle quote, in particolare nei casi in cui il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi nello Stato membro interessato o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi. |
(3) | Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018 affinché le misure diventino effettive per le quote da assegnare a titolo gratuito, ricevute in cambio di crediti internazionali o messe all'asta nel 2018. Le disposizioni ivi contenute lasciano impregiudicato |
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