Commission Regulation (EU) 2018/401 of 14 March 2018 amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards the classification of runways

Published date15 March 2018
Subject Mattertrasporti,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 72, 15 marzo 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 72, 15 mars 2018
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15.3.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 72/17

REGOLAMENTO (UE) 2018/401 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la classificazione delle piste

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (2) contiene la definizione del termine «pista strumentale» ai fini del medesimo regolamento. Le disposizioni di detto regolamento dovrebbero rispecchiare lo stato dell'arte e le migliori pratiche nel settore aeroportuale e tener conto delle norme internazionali applicabili.
(2) L'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in seguito «ICAO»), nella sua lettera agli Stati AN 41.2.24–13/20, ha adottato l'emendamento 11-B dell'annesso 14, volume 1, della convenzione di Chicago, il quale è applicabile negli Stati contraenti dell'ICAO dal 13 novembre 2014. Le modifiche introdotte semplificano la classificazione dell'avvicinamento alla pista esistente e descrivono più accuratamente le varie tipologie di operazioni di avvicinamento e atterraggio.
(3) Dette modifiche dell'annesso 14 della convenzione di Chicago dovrebbero trovare riscontro nel regolamento (UE) n. 139/2014, in particolare nelle disposizioni concernenti le operazioni di avvicinamento che utilizzano la navigazione basata su requisiti di prestazione (PBN) con guida verticale e i requisiti relativi alle piste per quanto riguarda le operazioni di avvicinamento. Dovrebbe inoltre essere agevolata l'attuazione delle operazioni di avvicinamento PBN con guida verticale da parte di un numero considerevole di aeroporti senza la necessità che questi ammodernino le infrastrutture delle piste.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014.
(5) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere 03/2016 formulato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea in
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