Commission Regulation (EU) No 733/2014 of 24 June 2014 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste to certain non-OECD countries Text with EEA relevance

Published date04 July 2014
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 197, 4 July 2014
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4.7.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 197/10

REGOLAMENTO (UE) N. 733/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non OCSE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 37,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione aggiorna periodicamente il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (2) relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti [«la decisione OCSE» (3)]. La Commissione ha inviato una richiesta scritta a tutti i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo di confermare per iscritto che i rifiuti e le miscele di rifiuti figuranti nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è proibita dall'articolo 36 di detto regolamento, possono essere esportati dall'Unione europea verso il paese interessato per essere recuperati, con la richiesta altresì di indicare quale procedura di controllo verrebbe eventualmente espletata nel paese di destinazione. La Commissione ha ricevuto risposte da settantaquattro paesi. È opportuno modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 per tenere conto di tali risposte.
(2) In data 13 febbraio 2013 il Consiglio dell'OCSE ha approvato il parere del Comitato per la politica ambientale per quanto riguarda la conformità di Israele alla decisione OCSE. A tale paese pertanto non si applica più l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la voce relativa a Israele andrebbe quindi eliminata dall'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.
(3) La Nuova Zelanda è un paese al quale si applica la decisione OCSE. A tale paese pertanto non si applica l'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la voce relativa alla Nuova Zelanda andrebbe eliminata dall'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

(3) Decisione C(2001)107/Final del Consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C(92)39/Final sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è così modificato:

1) Il comma che recita «Se per la stessa voce sono indicate le opzioni B e D, oltre alle procedure di controllo di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 si applicano anche quelle locali» è sostituito dal testo seguente: «Se per la stessa voce sono indicate le colonne b) e d), oltre alle procedure di controllo di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 si applicano anche quelle vigenti nel paese di destinazione.»
2) La voce relativa all'Algeria è sostituita dalla seguente: «Algeria
a b c d
Rifiuti singoli
B1010 — B1020
B1030
B1031
B1040
B1050
B1070 — B1220
B1230 — B1240
B1250– B2020
della voce B2030:
fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove
della voce B2030:
rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)
B2040 — B2130
della voce B3010:
rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, includendo (ma non limitatamente a):
etilene
stirene
polipropilene
tereftalato di polietilene
acrilonitrile
butadiene
poliacetali
poliammidi
tereftalato di polibutilene
policarbonati
polieteri
solfuri di polifenilene
polimeri acrilici
alcani C10-C13 (plastificante)
polisilossano
polimetilmetacrilato
rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione
i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati:
perfluoroetilene/propilene (FEP)
perfluoro alcossi alcano
tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)
tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)
fluoruro di polivinile (PVF)
polifluoruro di vinilidene (PVDF)
della voce B3010:
rottami di plastica composti di poliuretano (non contenente CFC)
B3020
B3030 — B3035
B3040 — B3065
B3080
B3100 — B4030
GB040 — GC050
GF010
GG030
GG040
GH013 — GN010
GN030
Miscele di rifiuti
tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»
3) La voce relativa ad Andorra è sostituita dalla seguente: «Andorra
a b c d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»
4) La voce relativa ad Anguilla è inserita in ordine alfabetico: «Anguilla
a b c d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»
5) La voce relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente: «Argentina
a b c d
Rifiuti singoli
B1010
B1020
B1030 — B1050
B1060
B1070 — B1090
della voce B1100:
zinco commerciale solido
schiumature e scorie di zinco:
scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)
scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)
scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)
scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)
schiumature da fonderia di zinco
della voce B1100:
schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse
rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame
scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni
tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
B1115 — B1130
B1140
B1150 — B1230
B1240
B1250 — B2110
B2120 — B2130
della voce B3010:
rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione
i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati:
perfluoroetilene/propilene (FEP)
perfluoro alcossi alcano
tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)
tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)
fluoruro di polivinile (PVF)
polifluoruro di vinilidene (PVDF)
della voce B3010:
rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati
della voce B3020:
residui non selezionati
della voce B3020:
tutti gli altri rifiuti
B3030 — B3120
B3130 — B4030
GB040 — GC010
GC020
GC030 — GF010
GG030 — GH013
GN010 — GN030
Miscele di rifiuti
miscela di B1010 e B1050
miscela di B1010 e B1070
miscela di B3040 e B3080
miscela B1010
miscela B2010
miscela B2030
miscela B3010 rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati
miscela B3010 rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione
miscela B3010 perfluoro alcossi alcano
della miscela B3020:
residui non selezionati
della miscela B3020:
tutte le altre miscele di rifiuti
miscela B3030
miscela B3040
miscela B3050»
6) La voce seguente voce relativa all'Armenia è inserita in ordine alfabetico: «Armenia
Rifiuti singoli
a b c d
tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006
Miscele di rifiuti
miscela B3040
tutte le altre miscele di rifiuti figuranti
...

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