Commission Regulation (EU) No 733/2014 of 24 June 2014 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste to certain non-OECD countries Text with EEA relevance
Published date | 04 July 2014 |
Subject Matter | Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 197, 4 July 2014 |
4.7.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 197/10 |
REGOLAMENTO (UE) N. 733/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non OCSE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 37,
sentiti i paesi interessati,
considerando quanto segue:
(1) | In applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione aggiorna periodicamente il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (2) relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti [«la decisione OCSE» (3)]. La Commissione ha inviato una richiesta scritta a tutti i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo di confermare per iscritto che i rifiuti e le miscele di rifiuti figuranti nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è proibita dall'articolo 36 di detto regolamento, possono essere esportati dall'Unione europea verso il paese interessato per essere recuperati, con la richiesta altresì di indicare quale procedura di controllo verrebbe eventualmente espletata nel paese di destinazione. La Commissione ha ricevuto risposte da settantaquattro paesi. È opportuno modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 per tenere conto di tali risposte. |
(2) | In data 13 febbraio 2013 il Consiglio dell'OCSE ha approvato il parere del Comitato per la politica ambientale per quanto riguarda la conformità di Israele alla decisione OCSE. A tale paese pertanto non si applica più l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la voce relativa a Israele andrebbe quindi eliminata dall'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007. |
(3) | La Nuova Zelanda è un paese al quale si applica la decisione OCSE. A tale paese pertanto non si applica l'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la voce relativa alla Nuova Zelanda andrebbe eliminata dall'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).
(3) Decisione C(2001)107/Final del Consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C(92)39/Final sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è così modificato:
1) | Il comma che recita «Se per la stessa voce sono indicate le opzioni B e D, oltre alle procedure di controllo di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 si applicano anche quelle locali» è sostituito dal testo seguente: «Se per la stessa voce sono indicate le colonne b) e d), oltre alle procedure di controllo di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 si applicano anche quelle vigenti nel paese di destinazione.» |
2) | La voce relativa all'Algeria è sostituita dalla seguente: «Algeria
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3) | La voce relativa ad Andorra è sostituita dalla seguente: «Andorra
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4) | La voce relativa ad Anguilla è inserita in ordine alfabetico: «Anguilla
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5) | La voce relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente: «Argentina
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6) | La voce seguente voce relativa all'Armenia è inserita in ordine alfabetico: «Armenia
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