Commission Regulation (EU) No 581/2010 of 1 July 2010 on the maximum periods for the downloading of relevant data from vehicle units and from driver cards (Text with EEA relevance )

Published date02 July 2010
Subject MatterSocial provisions,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 168, 02 July 2010
L_2010168IT.01001601.xml
2.7.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 168/16

REGOLAMENTO (UE) N. 581/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2010

sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Il trasferimento periodico dei dati registrati sulle unità elettroniche di bordo e sulle carte del conducente è necessario per consentire un efficace controllo del rispetto delle disposizioni sui tempi di guida e i periodi di riposo, di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, da parte dei conducenti e delle imprese.
(2) La fissazione di periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente consente di armonizzare ulteriormente le condizioni per le imprese di trasporto all'interno dell'Unione europea.
(3) Per determinare i periodi massimi entro i quali devono essere trasferiti i dati, è opportuno considerare soltanto i giorni in cui è stata registrata un'attività.
(4) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.
(5) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, è opportuno definire i dati pertinenti da trasferire.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce i periodi massimi entro i quali i dati pertinenti devono essere trasferiti dall'unità elettronica di...

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