Commission Regulation (EU) No 704/2014 of 25 June 2014 amending Regulation (EU) No 211/2013 on certification requirements for import into the Union of sprouts and seeds intended for the production of sprouts Text with EEA relevance
Published date | 26 June 2014 |
Subject Matter | Seeds and seedlings,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 186, 26 June 2014 |
26.6.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 186/49 |
REGOLAMENTO (UE) N. 704/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 211/2013 relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione (2) fissa le prescrizioni in tema di certificazione dei germogli e dei semi destinati alla produzione di germogli importati nell'Unione. |
(2) | Durante recenti audit effettuati dai servizi d'ispezione della Commissione (Ufficio alimentare e veterinario) in paesi terzi, sono emerse una serie di carenze. Esse riguardano la capacità delle autorità competenti di certificare che i semi destinati alla produzione di germogli siano prodotti ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e in particolare delle disposizioni generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui alla parte A dell'allegato I del medesimo. |
(3) | Per mantenere il più elevato livello di tutela dei consumatori e dar tempo ai paesi terzi di adottare i correttivi necessari per rendere più solido il sistema di certificazione, è opportuno permettere che il paese d'origine abbia l'alternativa di sostituire la certificazione relativa alle disposizioni generali in materia di igiene per la produzione primaria con un esame microbiologico dei semi destinati alla produzione di germogli prima dell'esportazione verso l'Unione. A tal fine, occorre modificare anche il modello di certificato di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 211/2013. |
(4) | Questo provvedimento dovrebbe essere limitato nel tempo fino a quando i paesi terzi non possano garantire che le carenze sono state eliminate. |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 211/2013 è modificato come segue:
1) |
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