Commission Regulation (EU) No 267/2010 of 24 March 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector (Text with EEA relevance)

Published date30 March 2010
Subject MatterCompetition,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 83, 30 March 2010
L_2010083IT.01000101.xml
30.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 83/1

REGOLAMENTO (UE) N. 267/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2010

relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione è competente ad applicare, mediante regolamento, l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2) a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni che abbiano ad oggetto la cooperazione per quanto riguarda:
la fissazione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche collettive o sul numero di sinistri,
la fissazione di condizioni tipo di assicurazione comuni,
la copertura in comune di certi tipi di rischi,
il regolamento dei sinistri,
il collaudo e l’omologazione di dispositivi di sicurezza,
i registri e le informazioni per i rischi aggravati.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 358/2003, del 27 febbraio 2003, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (3). Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 358/2003 scade il 31 marzo 2010.
(3) Il regolamento (CE) n. 358/2003 non esenta gli accordi relativi al regolamento dei sinistri e ai registri e alle informazioni per i rischi aggravati. La Commissione aveva infatti ritenuto di non avere acquisito un’esperienza sufficiente nel trattamento dei casi particolari per avvalersi dei poteri conferitile dal regolamento (CEE) n. 1534/91 per quanto riguarda tali materie. La situazione non è mutata. Inoltre, anche se il regolamento (CE) n. 358/2003 prevede l’esenzione per l’elaborazione delle condizioni tipo di assicurazione e il collaudo e l’omologazione di dispositivi di sicurezza, non occorre che il presente regolamento la preveda, in quanto dall’esame del funzionamento del regolamento (CE) n. 358/2003 effettuato dalla Commissione è emerso che non è più necessario includere tali accordi in un regolamento di esenzione per categoria specifico per un determinato settore. Dato che le due categorie di accordi non sono specifiche del settore assicurativo e, come è emerso dall’esame, possono suscitare riserve sotto il profilo della concorrenza, è più opportuno che siano oggetto di autovalutazione.
(4) Dopo una consultazione pubblica avviata il 17 aprile 2008, il 24 marzo 2009 la Commissione ha adottato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regolamento (CE) n. 358/2003 (4) (in appresso «la relazione»). Nella relazione e nel relativo documento di lavoro (in appresso «il documento di lavoro») sono state proposte modifiche del regolamento (CE) n. 358/2003. Il 2 giugno 2009 la Commissione ha tenuto una riunione pubblica con le parti interessate, tra cui rappresentanti del settore delle assicurazioni e delle autorità nazionali garanti della concorrenza, in merito ai risultati e alle proposte contenute nella relazione e nel documento di lavoro.
(5) Occorre che il presente regolamento assicuri la tutela efficace della concorrenza offrendo allo stesso tempo benefici ai consumatori e la necessaria certezza del diritto alle imprese. Occorre che il perseguimento di detti obiettivi tenga conto dell’esperienza acquisita dalla Commissione nel settore in questione e dei risultati delle consultazioni svoltesi in vista dell’adozione del presente regolamento.
(6) Il regolamento (CEE) n. 1534/91 impone che il regolamento di esenzione della Commissione comprenda una definizione delle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate ai quali si applica, precisi le restrizioni o le clausole che possono o che non possono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate, e precisi le clausole che devono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o le altre condizioni che devono essere soddisfatte.
(7) È tuttavia opportuno seguire la linea adottata nel regolamento (CE) n. 358/2003 di privilegiare una definizione delle categorie di accordi esentati fino ad un determinato livello di quota di mercato e la precisazione delle restrizioni o delle clausole che non possono figurare in tali accordi.
(8) Il beneficio dell’esenzione per categoria previsto dal presente regolamento deve essere limitato agli accordi per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Ai fini dell’applicazione mediante regolamento dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Allo stesso tempo, non si può presumere che gli accordi che non beneficiano del presente regolamento rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato o non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.
(9) La collaborazione tra imprese di assicurazione o nell’ambito di associazioni di imprese per quanto riguarda la compilazione di informazioni (tra cui anche calcoli statistici) che consentano il calcolo del costo medio della copertura di un determinato rischio in passato o, per l’assicurazione sulla vita, l’elaborazione di tavole di mortalità e di tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità, rende possibile una migliore conoscenza dei rischi e ne facilita la valutazione da parte delle singole imprese. A sua volta ciò può facilitare l’ingresso nel mercato e andare quindi a beneficio dei consumatori. Lo stesso vale per gli studi in comune sull’impatto probabile di circostanze estranee che possono influenzare il numero e l’entità dei sinistri o la redditività di diversi tipi di investimenti. Occorre tuttavia assicurare che tale collaborazione sia esentata solo nella misura necessaria per il raggiungimento di tali obiettivi. È pertanto opportuno disporre, in particolare, che gli accordi riguardanti i premi commerciali non siano esentati. In effetti, i premi commerciali possono essere inferiori agli importi che si desumono dai risultati delle compilazioni, dalle tavole o dagli studi in questione, poiché gli assicuratori possono utilizzare i proventi dei loro investimenti per ridurre i premi. Inoltre, le compilazioni, le tavole e i risultati degli studi in questione devono essere privi di carattere vincolante e avere solo valore di riferimento. Lo scambio di informazioni non necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente considerando non deve rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento.
(10) Inoltre, più sono ristrette le categorie nelle quali sono raggruppati i dati statistici sul costo della copertura di un determinato rischio in passato, maggiore è il margine di cui le imprese di assicurazione dispongono per differenziare i loro premi commerciali al momento del calcolo. È quindi opportuno esentare le compilazioni in comune del costo passato della copertura dei rischi, a condizione che le statistiche disponibili siano fornite in forma sufficientemente dettagliata e differenziata da renderle adeguate sotto il profilo attuariale.
(11) L’accesso ai risultati delle compilazioni, delle tavole e degli studi realizzati in comune è inoltre necessario sia per le imprese di assicurazione che operano sul mercato geografico o sul mercato del prodotto in questione che per le imprese che contemplano la possibilità di entrare su tale mercato. Analogamente, l’accesso ai risultati di compilazioni, tavole e studi di questo genere può essere utile per le associazioni dei consumatori o le organizzazioni di clienti. L’accesso a tali risultati deve essere concesso alle imprese di assicurazione non ancora operanti sul mercato in questione e ad associazioni di consumatori od organizzazioni di clienti a condizioni ragionevoli e non discriminatorie rispetto alle imprese di assicurazione già presenti su tale mercato. Tali condizioni potrebbero per esempio comprendere l’impegno da parte dell’impresa di assicurazione non ancora attiva su un mercato a mettere a disposizione informazioni statistiche sui sinistri qualora dovesse entrare nel mercato in questione, e potrebbero anche comprendere l’appartenenza all’associazione degli assicuratori responsabili della produzione delle compilazioni. Una deroga all’obbligo di garantire l’accesso delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni di clienti potrebbe essere concessa per motivi di sicurezza pubblica, ad esempio quando l’informazione si riferisce al sistema di sicurezza di impianti nucleari o alla carenza di sistemi di prevenzione delle inondazioni.
(12) L’attendibilità
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