Commission Regulation (EU) No 1143/2013 of 13 November 2013 amending Regulation (EU) No 1031/2010 on the timing, administration and other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances trading within the Community in particular to list an auction platform to be appointed by Germany Text with EEA relevance

Published date14 November 2013
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 303, 14 November 2013
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14.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 303/10

REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in particolare per registrare una piattaforma d’asta designata dalla Germania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2), consente agli Stati membri che non partecipano all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, di designare una piattaforma propria per la vendita all’asta della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE. Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la designazione di tali piattaforme d’asta è subordinata alla registrazione della piattaforma d’asta interessata di cui all’allegato III di tale regolamento.
(2) Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Germania ha informato la Commissione della decisione di non partecipare all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento dell’intenzione di designare una propria piattaforma.
(3) Il 15 marzo 2013 la Germania ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di designare la European Energy Exchange AG (in appresso «EEX») quale piattaforma d’asta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010.
(4) Il 20 marzo 2013 la Germania ha trasmesso la notifica al comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (3).
(5) Al fine di garantire che la designazione proposta di EEX quale piattaforma d’asta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 sia compatibile con le prescrizioni del regolamento e coerente con gli obiettivi di cui all’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, è necessario imporre a EEX un certo numero di condizioni e obblighi.
(6) Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1031/2010, una piattaforma d’asta designata è tenuta a fornire un accesso pieno ed equo alle aste per le piccole e medie imprese (PMI) e un accesso alle aste per gli emettitori di entità ridotta. A tal fine EEX è tenuta a fornire a tali PMI ed emettitori di entità ridotta informazioni trasparenti, complete e aggiornate in merito alle possibilità di accesso alle aste condotte da EEX per la Germania, compresi tutti i necessari orientamenti pratici sulle modalità per sfruttare al meglio tali possibilità. È auspicabile che tali informazioni siano a disposizione del pubblico sulle pagine web di EEX. Inoltre EEX dovrebbe riferire al sorvegliante d’asta (da designare come stabilito dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010) sulla copertura ottenuta, anche in termini di copertura geografica, e tenere nella massima considerazione le raccomandazioni di quest’ultimo a tale riguardo in modo da garantire l’adempimento dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b), di detto regolamento.
(7) A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nel designare una piattaforma d’asta, gli Stati membri considerano in che misura i candidati siano in grado di prevenire le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in particolare nel mercato del carbonio. Nella fattispecie, è opportuno che una piattaforma d’asta non si avvalga del contratto che la designa per ottenere un indebito vantaggio concorrenziale per le sue altre attività, in particolare riguardo al mercato secondario che organizza. È opportuno che la piattaforma fornisca ai potenziali offerenti la possibilità di essere ammessi alle aste senza essere tenuti a diventare un membro di scambio o un partecipante del mercato secondario da essa stessa organizzato o di qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da essa o da terzi.
(8) Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 1031/2010 gli Stati membri, nel designare una piattaforma d’asta, devono tenere conto della misura in cui sono previste disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma d’asta di trasferire alla piattaforma che ad essa succederà tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste. Occorre definire tali disposizioni in modo chiaro e per tempo, nell’ambito di una strategia di uscita che dovrà essere esaminata dal sorvegliante d’asta. È auspicabile che non solo EEX in quanto designata dalla Germania, ma tutte le piattaforme d’asta elaborino tali strategie di uscita e tengano in massima considerazione il parere del sorvegliante d’asta in merito.
(9) Alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno che le disposizioni del regolamento (UE) n. 1031/2010 concernenti le procedure di appalto per la designazione delle piattaforme d’asta e il sorvegliante d’asta e lo svolgimento delle aste siano modificate.
(10) Poiché le quote devono essere consegnate entro cinque giorni dall’asta e sono negoziabili, il prodotto messo all’asta non deve essere necessariamente essere negoziabile.
(11) In alcuni casi, una piattaforma d’asta è tenuta a consultare il sorvegliante d’asta. La risposta a tali richieste comporta una responsabilità per il sorvegliante d’asta. Per attenuare tali responsabilità, in particolare in casi d’urgenza, la piattaforma che consulta deve essere autorizzata a procedere con la misura prevista già prima di aver ottenuto un parere da parte del sorvegliante d’asta. L’obbligo per la piattaforma d’asta a tenere nella massima considerazione il parere del sorvegliante d’asta, se fornito, rimane valido.
(12) È opportuno inoltre riesaminare anche le modalità di fissazione dei calendari delle aste. In primo luogo, non è possibile né necessario determinare i calendari delle aste già nel febbraio e marzo dell’anno precedente. In secondo luogo, il volume da mettere all’asta in agosto dovrebbe essere la metà del volume messo all’asta in altri mesi; a tal fine si possono organizzare meno aste e mettere all’asta volumi inferiori. In terzo luogo, l’articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE determina i volumi e la percentuale delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri destinati alla messa all’asta e la disposizione del regolamento (UE) n. 1031/2010 sul volume annuo di quote del trasporto aereo destinate alla messa all’asta dovrebbero tener conto delle incertezze di alcuni fattori alla base della determinazione di tali volumi e quote. Inoltre, data l’incertezza sull’esito dei negoziati internazionali, è giustificata una maggiore flessibilità per scaglionare il volume delle quote assegnate al trasporto aereo da mettere all’asta in un determinato anno civile. In quarto luogo, in caso di annullamenti consecutivi, le quote devono essere scaglionate su un numero di aste maggiore rispetto alle quattro aste successive in programma. Infine, occorrerebbe aggiungere disposizioni per quanto riguarda il calendario per le aste organizzate dalla piattaforma d’asta comune per uno Stato membro che ha deciso di non aderire all’azione comune, ma che deve fare uso delle piattaforme d’asta comuni, in attesa della designazione di una propria piattaforma. Queste disposizioni devono riflettere l’accantonamento per i calendari delle aste da determinare da parte delle piattaforme designate da tali Stati membri.
(13) L’ammissione alle aste non dipende dall’adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita dalla piattaforma d’asta o da terzi. Questo requisito dovrebbe applicarsi a qualsiasi piattaforma d’asta, e non solo alle piattaforme d’asta designate dagli Stati membri che non partecipano all’azione comune per la designazione mediante appalto di piattaforme d’asta comuni.
(14) Le piattaforme d’asta possono offrire uno o più mezzi alternativi di accesso alle proprie aste qualora il mezzo di accesso principale non sia disponibile per qualsiasi ragione, purché i mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti. Per dissipare ogni dubbio, occorre precisare che gli Stati membri possono esigere che una piattaforma d’asta offra tali mezzi alternativi.
(15) L’imposizione del divieto per gli Stati membri di comunicare informazioni privilegiate a soggetti che lavorano per un responsabile del collocamento potrebbe essere
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