Commission Regulation (EU) No 176/2014 of 25 February 2014 amending Regulation (EU) No 1031/2010 in particular to determine the volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned in 2013-20 Text with EEA relevance

Published date26 February 2014
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 056, 26 February 2014
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26.2.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 56/11

REGOLAMENTO (UE) N. 176/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta nel periodo 2013-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/87/CE prevede che siano determinati i tempi, la gestione e altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. Prevede altresì che la Commissione verifichi il funzionamento del mercato europeo del carbonio.
(2) Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (2) prevede i volumi di quote da mettere all’asta ogni anno, previa detrazione dell’assegnazione a titolo gratuito dalla quantità unionale di quote rilasciate nell’anno in questione. Si è deciso di discostarsi da tale profilo temporale nel regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione (3) per determinare il volume delle quote da mettere all’asta prima, anteriormente al 2013, con riduzioni corrispondenti dei volumi destinati all’asta nel 2013 e 2014, principalmente al fine di assicurare una transizione armoniosa dal secondo al terzo periodo di scambio tenendo nel debito conto le esigenze di copertura a fini di conformità nei primi anni del terzo periodo di scambio. I volumi annui in questione furono stabiliti in base ai fattori che determinavano la domanda e l’offerta di quote di emissioni al momento della valutazione e supponendo una ripresa economica continuata.
(3) È opportuno tener conto dei mutamenti eccezionali intervenuti negli elementi determinanti per l’equilibrio tra domanda e offerta di quote, in particolare il nuovo rallentamento dell’economia, così come degli elementi temporanei connessi direttamente alla transizione alla fase 3, fra cui: l’aumento del volume inutilizzato di quote valide per il secondo periodo di scambio ai fini della conformità nel corso dello stesso; l’aumento dei volumi di riduzioni delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, derivante da progetti di riduzione delle emissioni nell’ambito del meccanismo di sviluppo pulito o di disposizioni di attuazione congiunta, disponibili per la cessione da parte di operatori rientranti nel sistema; la monetizzazione delle quote provenienti dalla riserva destinata ai nuovi entranti per il terzo periodo di scambio a sostegno di progetti dimostrativi della cattura e del sequestro del carbonio e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili (NER300) a norma della decisione 2010/670/UE della Commissione (4); la liberazione delle quote che non sono necessarie nelle riserve destinate ai nuovi entranti per il secondo periodo di scambio. Sebbene su tutti questi fattori pesi, in gradi diversi, l’incertezza, è importante stabilire tempestivamente rettifiche adeguate dei volumi annui da mettere all’asta nel periodo 2014-2020.
(4) Costituiscono elementi importanti da prendere in considerazione nella politica climatica dell’UE sia la riduzione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (ossia l’aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui il settore industriale non è sottoposto a vincoli paragonabili riguardo al carbonio) sia la necessità di non mettere in posizione di svantaggio economico determinati settori e sottosettori ad alta intensità energetica dell’UE esposti alla concorrenza
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