Commission Regulation (EU) No 185/2011 of 25 February 2011 amending Council Regulation (EC) No 499/96 as regards tariff quotas of the Union for certain fish and fishery products and live horses originating in Iceland

Published date26 February 2011
Subject MatterCommercial policy,Customs duties: Community tariff quotas
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 53, 26 February 2011
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26.2.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 53/36

REGOLAMENTO (UE) N. 185/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

recante modifica al regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell’Islanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell’Islanda (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) Nel 2009 si sono conclusi i negoziati per un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014, di seguito «il protocollo aggiuntivo».
(2) La firma, a nome dell’Unione europea, e l’applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo sono state autorizzate con decisione 2010/674/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l’Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 (2).
(3) Il protocollo aggiuntivo stabilisce nuovi contingenti tariffari annui in esenzione da dazio all’importazione nell’Unione europea per alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda.
(4) In conformità del protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari in esenzione da dazio per i primi 12 mesi compresi tra il 1o maggio 2009 e il 30 aprile 2010 saranno assegnati al secondo periodo contingentale. Inoltre occorre riportare i volumi non esauriti dei contingenti tariffari di alcuni prodotti per il periodo contingentale 1o marzo 2011-30 aprile 2011 ai corrispondenti contingenti tariffari per il periodo 1o maggio 2011-30 aprile 2012.
(5) Per dare attuazione ai contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96.
(6) È necessario sostituire l’attuale riferimento al prezzo franco frontiera contenuto nel regolamento (CE) n. 499/96 con un riferimento al valore dichiarato in dogana ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (3), e prevedere che, per beneficiare delle preferenze di cui al protocollo aggiuntivo, tale valore debba essere almeno pari al prezzo di riferimento eventualmente fissato o da fissare ai sensi dello stesso regolamento.
(7) Il protocollo 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione n. 2/2005 del comitato misto CE-Islanda del 22 dicembre 2005 (4). È pertanto necessario prevedere esplicitamente che si applichi il protocollo 3, come modificato nel 2005.
(8) Nel quadro dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, allegato alla decisione 2007/138/CE del Consiglio (5), il commercio bilaterale di cavalli vivi tra l’Unione europea e l’Islanda è stato liberalizzato per contingenti illimitati. Pertanto, il contingente tariffario stabilito nell’allegato del regolamento (CE) n. 499/96 per i cavalli vivi non è più giustificato.
(9) Per motivi di chiarezza e per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (6), nonché delle suddivisioni TARIC, è opportuno sostituire l’intero allegato del regolamento (CE) n. 499/96.
(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 499/96.
(11) In conformità della decisione 2010/674/UE, i nuovi contingenti tariffari per taluni pesci e prodotti della pesca devono essere applicati a partire dal 1o marzo 2011. Occorre pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 499/96 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente: «recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell’Islanda»;
2) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. I prodotti originari dell’Islanda elencati nell’allegato, quando sono immessi in libera pratica nell’Unione europea, possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari, nei periodi stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle disposizioni da esso previste. 2. Le importazioni dei pesci e dei prodotti della pesca elencati nell’allegato beneficiano dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei
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