Commission Regulation (EU) No 197/2010 of 9 March 2010 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Published date | 10 March 2010 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Customs Union,Common customs tariff |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 60, 10 March 2010 |
10.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 60/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 197/2010 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2010
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) | L’articolo 14 sexdecies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) prevede che il certificato AEO (Authorised economic operator, operatore economico autorizzato) sia rilasciato entro 90 giorni di calendario dalla ricezione della domanda ai sensi dell’articolo 14 quater del medesimo regolamento. Il termine può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario se l’autorità doganale interessata non è in grado di rispettarlo, purché essa informi il richiedente delle ragioni della proroga. Tuttavia, l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione (3) che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 ha prolungato il periodo di 90 giorni previsti per il rilascio di un certificato AEO a 300 giorni di calendario, per un periodo transitorio di 24 mesi che scade il 31 dicembre 2009. A decorrere dal 1o gennaio 2010 si applicano i termini fissati all’articolo 14 sexdecies del regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(2) | L’attuazione pratica della normativa sull’AEO ha mostrato che l’intera procedura di autorizzazione dura, nella maggioranza dei casi, solitamente più di 90 giorni di calendario e può durare, nei casi di talune grandi imprese, fino a 150 giorni. |
(3) | Avendo il regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione (4) che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, introdotto un sistema in base al quale il richiedente l’autorizzazione unica relativa alla dichiarazione semplificata, alla domiciliazione, ai regimi doganali economici o alla destinazione particolare deve rispondere ai criteri definiti per gli AEO o a criteri equivalenti, il numero di domande di certificato AEO è notevolmente aumentato in quanto la maggioranza degli operatori economici preferisce fare in primo luogo la domanda di certificato AEO, il quale fa presumere il possesso dei |
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