Commission Regulation (EU) No 223/2012 of 14 March 2012 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress Text with EEA relevance
Published date | 15 March 2012 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 75, 15 March 2012 |
15.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 75/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 223/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) | L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un concime che appartenga a uno dei tipi di concimi elencati nell'allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite in detto regolamento possa recare l'indicazione «concime CE». |
(2) | Tra i tipi di concimi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 alcuni possono essere venduti esclusivamente sotto forma di polveri fini, mentre altri possono essere venduti anche sotto forma di sospensioni. I concimi in sospensione comportano meno rischi per la salute degli agricoltori allorché vengono utilizzati in condizioni nelle quali l'uso di polveri fini determinerebbe l'inalazione di polveri. Allo scopo di ridurre l'esposizione degli agricoltori alle polveri è opportuno estendere l'opzione di utilizzare sospensioni anche ai tipi di concimi contenenti manganese quale microelemento e ampliare inoltre la gamma di ingredienti autorizzati nelle attuali sospensioni di concimi a base di boro e di rame. |
(3) | Il regolamento (CE) n. 2003/2003 prevede l'impiego di agenti complessanti quali ingredienti nei concimi contenenti microelementi. Nessuno di tali concimi reca l'indicazione «concime CE» perché finora nessun elenco di agenti complessanti autorizzati è stato redatto e inserito nell'allegato I di tale regolamento e perché non esistono denominazioni tipologiche per i concimi contenenti agenti complessanti. Poiché sono ora disponibili idonei agenti complessanti (sali di acido lignosolfonico, di seguito «LS»), è opportuno inserirli nell'elenco degli agenti complessanti autorizzati e creare corrispondenti denominazioni tipologiche. Le attuali denominazioni tipologiche per i concimi in soluzione devono anch'esse essere adattate per consentire l'utilizzo di agenti complessanti, ma, allo scopo di facilitare i controlli ufficiali, è opportuno che ciascuna di tali soluzioni non contenga più di un agente complessante. |
(4) | Le nuove norme in merito alle soluzioni e alle sospensioni di microelementi richiedono la rietichettatura di questi tipi di concimi. Tuttavia per qualche tempo esisteranno ancora scorte di concimi etichettati applicando le vecchie norme. È opportuno pertanto concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente a preparare le nuove etichette e a smaltire le scorte da essi detenute. |
(5) | Il regolamento (CE) n. 2003/2003 contiene una serie di norme in merito all'etichettatura delle miscele di concimi a base di microelementi, ma non fornisce nel suo allegato I le corrispondenti denominazioni tipologiche. Il regolamento (UE) n. 137/2011 ha inserito nella sezione E.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 la tabella E.2.4 contenente le corrispondenti denominazioni tipologiche e disposizioni più chiare per le miscele di concimi a base di microelementi. La tabella E.2.4 richiede tuttavia alcune informazioni riguardo all'etichettatura che in taluni casi non sarebbero conformi a quelle richieste all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003. Occorre quindi modificare in tal senso la tabella E.2.4. È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove norme e di smaltire le loro scorte di miscele di concimi a base di microelementi. |
(6) | L'acido N,N'-di(2-idrossibenzil)etilendiammina-N,N'-diacetico (di seguito «HBED») è un agente chelante organico per microelementi. In particolare il ferro chelato con HBED è utilizzato per ovviare alle carenze di ferro e per curare la clorosi ferrica per una grande varietà di alberi da frutto. L'eliminazione della clorosi ferrica e dei suoi sintomi assicura un fogliame verde, una buona crescita e lo sviluppo dei frutti. Il ferro nella forma chelata con HBED è stato autorizzato in Polonia senza alcun danno per l'ambiente. È opportuno pertanto aggiungere l'HBED nell'elenco degli agenti organici chelanti autorizzati per microelementi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Occorre tuttavia prevedere un periodo transitorio in modo tale che l'HBED sia autorizzato dopo la pubblicazione della corrispondente norma EN. |
(7) | Gli inibitori diciandiammide/1,2,4-triazolo (di seguito «DCD/TZ») e 1,2,4-triazolo/3-metilpirazolo (di seguito «TZ/MP») sono inibitori della nitrificazione utilizzati in combinazione con concimi contenenti azoto sotto forma di urea e/o di sali di ammonio. Tali inibitori prolungano nel tempo la disponibilità di azoto per le colture, riducono la lisciviazione dei nitrati e limitano le emissioni di ossido di azoto nell'atmosfera. |
(8) | La triammide N-(2-nitrofenil)fosforica (di seguito «2-NPT») è un inibitore dell'ureasi destinato ai concimi azotati contenenti urea per accrescere la disponibilità di azoto per le piante, riducendo nel contempo le emissioni di ammoniaca nell'atmosfera. |
(9) | Gli inibitori DCD/TZ e TZ/MP sono utilizzati da molti anni nella Repubblica ceca e in Germania e l'inibitore 2-NPT è utilizzato da molti anni in Germania e hanno tutti dimostrato di essere efficienti e di non comportare rischi per l'ambiente. Al fine di renderli disponibili a un maggior numero di agricoltori nell'Unione, è pertanto opportuno inserire gli inibitori DCD/TZ, TZ/MP e 2-NPT nell'elenco degli inibitori della nitrificazione e dell'ureasi autorizzati, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(10) | Il regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che il controllo dei concimi CE sia effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi descritti nel suo allegato IV. Alcuni di tali metodi non sono però riconosciuti a livello internazionale e dovrebbero essere sostituiti da norme EN recentemente elaborate dal comitato europeo di normalizzazione. |
(11) | Le norme EN sono solitamente convalidate mediante confronti interlaboratorio volti a quantificare la riproducibilità e la ripetibilità dei metodi analitici. Occorre pertanto operare una distinzione tra norme EN convalidate e metodi non convalidati allo scopo di individuare le norme EN di cui è stata dimostrata l'affidabilità statistica. |
(12) | Al fine di semplificare la legislazione e di agevolare future revisioni è opportuno sostituire l'intero testo dei metodi analitici di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 con riferimenti alle norme EN pubblicate dal comitato europeo di normalizzazione. |
(13) | Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003. |
(14) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Emendamenti
1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1, lettera a), il punto 1, lettera b), punto i), il punto 1, lettera c), punti i) e ii), il punto 1, lettera d), punto i), il punto 1, lettera e), punto i), il punto 1, lettera f), punto i) e il punto 2 dell'allegato I si applicano dal 4 aprile 2013.
Il punto 3, voce 11, dell'allegato I si applica dal 4 luglio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
1) | la sezione E.1 è così modificata:
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