Commission Regulation (EU) No 360/2012 of 25 April 2012 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid granted to undertakings providing services of general economic interest (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date31 December 2018
Subject Matterayudas concedidas por los Estados
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 114, 26 de abril de 2012
TESTO consolidato: 32012R0360 — IT — 03.11.2020

02012R0360 — IT — 03.11.2020 — 002.001


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►B REGOLAMENTO (UE) N. 360/2012 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
M1 REGOLAMENTO (UE) 2018/1923 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2018 L 313 2 10.12.2018
►M2 REGOLAMENTO (UE) 2020/1474 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 2020 L 337 1 14.10.2020




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 360/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2012

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

a)

aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( 1 );

b)

aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c)

aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i)

quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii)

quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d)

aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

e)

aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f)

aiuti concessi a imprese operanti nel settore carboniero ai sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio ( 2 );

g)

aiuti concessi a imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h)

aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Se un’impresa opera nei settori di cui alle lettere a), b), c) o g) del primo comma o in settori non esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, quest’ultimo si applica solo agli aiuti concessi per quegli altri settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

▼M2

2 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera h), il presente regolamento si applica alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma sono divenute imprese in difficoltà nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021.

▼B

3. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

per “prodotti agricoli” si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca;

b)

per “trasformazione di un prodotto agricolo” si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c)

per “commercializzazione di un prodotto agricolo” si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo...

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