Commission Regulation (EU) No 363/2011 of 13 April 2011 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance isoeugenol Text with EEA relevance

Published date14 April 2011
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 100, 14 April 2011
L_2011100IT.01002801.xml
14.4.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100/28

REGOLAMENTO (UE) N. 363/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 2011

che modifica, per quanto riguarda la sostanza isoeugenolo, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1) Il limite massimo di residui per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico deve essere determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.
(2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).
(3) L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda per determinare i limiti massimi di residui (di seguito «LMR») per la sostanza isoeugenolo nel salmone dell’Atlantico e nella trota iridea.
(4) Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di stabilire LMR per l’isoeugenolo per le specie di pesci, applicabili a «muscolo e pelle in proporzioni naturali».
(5) Occorre pertanto modificare la tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per
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