Commission Regulation (EU) No 566/2011 of 8 June 2011 amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards access to vehicle repair and maintenance information Text with EEA relevance

Published date16 June 2011
Subject MatterApproximation of laws,Transport,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 158, 16 June 2011
L_2011158IT.01000101.xml
16.6.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 158/1

REGOLAMENTO (UE) N. 566/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’8 giugno 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto concerne l’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 8,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 715/2007 fissa requisiti tecnici comuni per l’omologazione di veicoli a motore («veicoli») e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni e fissa norme sulla conformità in servizio, sulla durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, sui sistemi diagnostici di bordo («OBD»), sulla misurazione del consumo di carburante e sull’accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.
(2) Conformemente al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (3), la Commissione deve introdurre il nuovo procedimento per la prova relativa alla massa e al numero di particelle emesse dai veicoli leggeri.
(3) La direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), prescrive l’utilizzo di luci diurne per ragioni di sicurezza. L’effetto di tali dispositivi, costantemente accesi durante il funzionamento del veicolo, deve essere adeguatamente preso in considerazione nelle emissioni inquinanti e di biossido di carbonio (CO2) misurate.
(4) Il rischio di manomissione e di avaria totale dei filtri antiparticolato per i motori diesel («DPF») ne rende necessario il monitoraggio, indipendentemente dal superamento del valore limite OBD applicabile.
(5) Dato il suo carattere permanente, il monitoraggio dei circuiti elettrici deve essere esente dall’obbligo di segnalazione risultante dalle prescrizioni relative all’efficienza in uso del sistema OBD.
(6) La frequenza limitata delle situazioni di guida in cui possono essere messi in funzione i sistemi di monitoraggio del sistema di controllo di sovralimentazione o quelli che richiedono un avviamento a freddo richiede particolari prescrizioni relative all’efficienza per tali sistemi di monitoraggio.
(7) Le condizioni statistiche in cui la conformità alle prescrizioni relative all’efficienza in uso è valutata automaticamente devono essere armonizzate.
(8) Se la manipolazione del sistema di riduzione catalitica selettiva («SCR») viene individuata mediante il monitoraggio diretto delle emissioni di ossido di azoto (NOx), occorre definire meglio le condizioni in cui si attiva il sistema persuasivo del conducente.
(9) La registrazione dell’attivazione del sistema persuasivo del conducente deve essere chiarita in vista di un eventuale utilizzo futuro di tale informazione in occasione di controlli tecnici.
(10) La protezione del computer per il controllo delle emissioni da eventuali manomissioni deve essere aperta a miglioramenti tecnici risultanti dall’innovazione.
(11) La registrazione e la segnalazione dei dati sono elementi essenziali di un sistema di monitoraggio OBD obbligatorio e non devono essere tralasciati a causa di presunte anomalie, in particolare non in maniera sistematica nel caso in cui il costruttore scelga determinate norme per la comunicazione tra strumenti di bordo e strumenti esterni.
(12) Al fine di garantire una concorrenza effettiva sul mercato per i servizi relativi alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo e al fine di precisare che le informazioni in questione coprono anche i dati che devono essere forniti agli operatori indipendenti diversi dalle officine (per garantire che il mercato delle riparazioni e della manutenzione indipendenti nel complesso possa competere con i concessionari autorizzati, indipendentemente dal fatto che il costruttore del veicolo fornisca direttamente tali informazioni ai suoi meccanici e concessionari autorizzati) sono necessari ulteriori chiarimenti concernenti i dettagli delle informazioni da fornire a norma del regolamento (CE) n. 715/2007.
(13) Anche se, secondo il principio di proporzionalità, i costruttori di veicoli non devono essere costretti a raccogliere informazioni relative alle modifiche di singoli veicoli da parte di terzi esclusivamente ai fini del regolamento (CE) n. 715/2007 e norme di attuazione, gli operatori indipendenti devono ricevere, al fine di garantire un mercato concorrenziale delle riparazioni e della manutenzione, aggiornamenti concernenti i dati relativi ai componenti del veicolo, nella misura in cui gli aggiornamenti sono accessibili ai meccanici e ai concessionari autorizzati.
(14) Le unità di lavoro rappresentano informazioni tecniche sulla riparazione e la manutenzione importanti per gli operatori indipendenti. Occorre chiarire che esse rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2007, al fine di fornire sicurezza commerciale agli operatori del mercato.
(15) Qualora i costruttori dei veicoli decidano di non conservare più i dati di riparazione e manutenzione — dati che anche il proprietario del veicolo può mettere a disposizione delle officine indipendenti così che esse possano indicarvi i lavori di riparazione e di manutenzione effettuati — in formato fisico nel veicolo, ma di conservarli nella base dati centrale del costruttore, tali dati, con il consenso del proprietario del veicolo, devono essere accessibili anche al riparatore indipendente così che egli possa continuare a tenere una registrazione completa dei lavori di riparazione e di manutenzione effettuati e consentire al proprietario del veicolo di disporre, in un solo documento, della prova di tutti i lavori.
(16) È necessario garantire una maggiore flessibilità per la riprogrammazione delle unità di controllo del veicolo e lo scambio di informazioni tra i costruttori e gli operatori indipendenti al fine di consentire di adeguarsi alle innovazioni e di ridurre i costi.
(17) È necessario garantire che i veicoli approvati conformemente al pertinente regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) equivalente ai requisiti in materia di emissioni di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 e al regolamento (CE) n. 692/2008 e che rispettano le disposizioni di tali regolamenti in materia di accesso alle informazioni siano approvati conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 senza oneri amministrativi.
(18) Poiché attualmente non esiste un procedimento strutturato comune per lo scambio di dati relativi ai componenti del veicolo tra i costruttori e gli operatori indipendenti, è necessario elaborare i principi relativi a tale scambio di dati. Il Comitato europeo di normazione (CEN) deve sviluppare formalmente un futuro procedimento strutturato comune sul formato standardizzato dei dati scambiati, senza che sia predeterminato nel mandato conferito al CEN quanto dettagliata sarà la norma. In particolare, il lavoro del CEN dovrà riflettere allo stesso modo gli interessi e le necessità del costruttore e quelli degli operatori indipendenti e dovrà anche esaminare soluzioni quali formati di dati aperti descritti da metadati ben definiti per del consentire l’adattamento delle infrastrutture informatiche esistenti.
(19) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 715/2007 e il regolamento (CE) n. 692/2008.
(20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico per i veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 715/2007 è così modificato:

1) l’articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) identificazione inequivocabile del veicolo;
b) manuali di uso e manutenzione, con i dati sulla riparazione e sulla manutenzione;
c) manuali tecnici;
d) informazioni sulle componenti e le diagnosi (come valori di misurazione teorici minimi e massimi);
e) schemi di cablaggio;
f) codici diagnostici di guasto (compresi i codici specifici dei costruttori);
g) numero di identificazione della calibratura del software applicabile a un tipo di veicolo;
h) informazioni su strumenti e accessori brevettati e fornite per mezzo di
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