Commission Regulation (EU) No 6/2013 of 8 January 2013 amending Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC Text with EEA relevance

Published date09 January 2013
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 004, 09 January 2013
L_2013004IT.01003401.xml
9.1.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 4/34

REGOLAMENTO (UE) N. 6/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, modificato dal regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione (2), dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale (in seguito «convenzione di Chicago»), nella versione entrata in vigore il 20 novembre 2008 per i volumi I e II, fatte salve le sue appendici.
(2) Dato che l’allegato 16 della convenzione di Chicago è stato modificato in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 690/2009, occorre quindi modificare di conseguenza quest’ultimo regolamento.
(3) Le modifiche dei requisiti per la tutela ambientale di cui all’allegato 16 della convenzione di Chicago hanno stabilito di interrompere la produzione di NOx e consentito alle parti contraenti di definire le modalità transitorie per la loro applicazione.
(4) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 216/2008

All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 216/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’emendamento 10 del volume I e nell’emendamento 7 del volume II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata...

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