Commission Regulation (EU) No 600/2012 of 21 June 2012 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonne-kilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

Published date12 July 2012
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 181, 12 July 2012
L_2012181IT.01000101.xml
12.7.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181/1

REGOLAMENTO (UE) N. 600/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2012

sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) È necessario disporre di un quadro complessivo di norme per l’accreditamento dei verificatori al fine di assicurare che la verifica delle comunicazioni effettuate da un gestore o da un operatore aereo nell’ambito del sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, da trasmettere conformemente al regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), sia condotta da verificatori in possesso delle competenze tecniche per svolgere il compito assegnato in maniera indipendente e imparziale e in conformità alle disposizioni e ai principi stabiliti nel presente regolamento.
(2) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (3) ha istituito un quadro generale inteso ad agevolare la libera circolazione dei servizi e dei prestatori di servizi nell’Unione mantenendo al contempo un elevato livello qualitativo di servizio. È opportuno che l’armonizzazione nell’Unione delle norme in materia di accreditamento e verifica concernenti il sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni contribuisca alla realizzazione di un mercato concorrenziale per i verificatori, garantendo al contempo trasparenza e informazioni ai gestori e agli operatori aerei.
(3) Nel dare attuazione all’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, occorre garantire una sinergia fra il quadro generale di accreditamento istituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone le norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (4) e le disposizioni connesse della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (5), da un lato, e le caratteristiche specifiche del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione e i requisiti essenziali per l’effettiva attuazione della direttiva 2003/87/CE, dall’altro. È opportuno che il regolamento (CE) n. 765/2008 rimanga di applicazione per gli aspetti dell’accreditamento dei verificatori non interessati dal presente regolamento. In particolare, occorre garantire che ove per le prassi interne di uno Stato membro una procedura alternativa all’accreditamento, ossia la certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, sia eseguita da un’autorità nazionale designata da tale Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, lo Stato membro di cui trattasi fornisca prove documentali attestanti che detta autorità possiede un livello di credibilità simile a quello degli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato con successo una valutazione inter pares svolta dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 di detto regolamento.
(4) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001, e le decisioni 2001/681/CE e 2006/193/CE (6) della Commissione, forniscono un sistema indipendente e neutro di accreditamento o di autorizzazione per i verificatori ambientali. Per motivi di coerenza e al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori economici, è opportuno tenere conto delle sinergie fra il suddetto regolamento e il presente regolamento.
(5) Occorre che il sistema di verifica e di accreditamento eviti inutili duplicazioni delle procedure e delle organizzazioni costituite a norma di altri strumenti giuridici dell’Unione, che creerebbero un maggiore onere per gli Stati membri o gli operatori economici. Risulta pertanto opportuno basarsi sulle migliori prassi che discendono dall’applicazione di norme armonizzate adottate dal Comitato europeo per la normalizzazione, sulla base di un mandato conferito dalla Commissione a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (7), quali la norma armonizzata relativa ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità e la norma armonizzata relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra, destinate all’utilizzo nell’accreditamento o in altre forme di riconoscimento, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché nel documento EA-6/03 e in altri documenti tecnici elaborati dalla cooperazione europea per l’accreditamento (EA) o da altri organismi.
(6) Nello stabilire disposizioni armonizzate per la verifica delle comunicazioni dei gestori o degli operatori aerei e l’accreditamento dei verificatori, è necessario assicurare che l’onere imposto ai gestori che riportano minori emissioni di anidride carbonica (CO2) all’anno oppure agli operatori aerei considerati emettitori di entità ridotta ai sensi del regolamento (UE) n. 601/2012, nonché alle risorse disponibili degli Stati membri, non sia sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.
(7) L’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE permette agli Stati membri di escludere dal sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra gli impianti di dimensioni ridotte, purché adottino misure equivalenti e siano soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo. Il presente regolamento non si applica direttamente ai suddetti impianti esclusi a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, a meno che gli Stati membri non decidano altrimenti.
(8) Conformemente ai principi esposti nell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, è opportuno che il verificatore adotti un approccio basato sul rischio allo scopo di giungere a un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole circa il fatto che i dati delle emissioni o delle tonnellate-chilometro complessive non sono viziati da inesattezze rilevanti e che la comunicazione può essere dichiarata soddisfacente in base alla verifica. È opportuno che il livello di garanzia dipenda dalla profondità e dal dettaglio delle attività svolte nel corso della verifica nonché da come è formulata la dichiarazione relativa al parere sulla verifica. È opportuno che il verificatore, alla luce dei risultati e delle informazioni che ottiene durante il processo di verifica, sia tenuto ad adeguare una o più attività nel processo di verifica allo scopo di soddisfare le disposizioni volte a conseguire una ragionevole certezza.
(9) Al fine di evitare una sovrapposizione tra il ruolo dell’autorità competente e quello del verificatore, occorre definire con chiarezza le responsabilità di quest’ultimo nel condurre una verifica. Il verificatore deve avere come punto di riferimento il piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente e valutare se questo e le procedure ivi descritte sono stati attuati in maniera corretta. Qualora riscontri la mancata osservanza del regolamento (UE) n. 601/2012, il verificatore ha la responsabilità di riportare tale inadempienza nella dichiarazione di verifica.
(10) Per l’efficace esecuzione della verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è necessaria la piena comprensione delle attività da questi svolte. È necessario che il verificatore esegua le attività di verifica richieste solo dopo aver accertato, in esito a una valutazione preliminare, di essere in possesso delle competenze necessarie. Nel perseguimento di un elevato livello qualitativo delle attività di verifica, occorre elaborare regole armonizzate per una valutazione preliminare finalizzata a stabilire se un verificatore disponga delle competenze, dell’indipendenza e dell’imparzialità necessarie a condurre le attività di verifica richieste conformemente alle disposizioni e ai principi di cui al presente regolamento.
(11) La fornitura di informazioni utili da parte del gestore o dell’operatore aereo al verificatore è essenziale in tutti gli aspetti del processo di verifica, soprattutto nella fase precontrattuale, nello svolgimento dell’analisi strategica a opera del verificatore e in tutte le fasi della verifica. È necessario stabilire una serie di requisiti armonizzati atti a disciplinare in ogni momento tale fornitura di informazioni da parte del gestore o dell’operatore aereo al verificatore.
(12) Tutte le attività relative al processo di verifica sono interconnesse e devono concludersi con la presentazione di una relazione da parte del
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