Commission Regulation (EU) No 717/2013 of 25 July 2013 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the entries for animal welfare in certain model health certificates Text with EEA relevance

Published date26 July 2013
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 201, 26 July 2013
L_2013201IT.01003101.xml
26.7.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 201/31

REGOLAMENTO (UE) N. 717/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (2) a norma di tale direttiva, dispone che le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinate all'importazione o al transito nell'Unione europea devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi ai modelli di cui all'allegato XV del regolamento stesso.
(2) In taluni modelli di certificati di cui all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 il veterinario ufficiale è tenuto a certificare il rispetto delle norme sul benessere degli animali di cui alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (3).
(3) Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (4) ha abrogato e sostituito la direttiva 93/119/CE. Il regolamento (CE) n. 1099/2009 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
(4) Per motivi di chiarezza è opportuno aggiornare le dichiarazioni in materia di benessere degli animali nei modelli di certificati sanitari di cui all'allegato XV, capo 3(D), capo 3(F), punto II.1.3, lettera b) iv) e capo 8, punto II.2.2, lettera b) iv), del regolamento (UE) n. 142/2011.
(5) Per evitare perturbazioni negli scambi occorre autorizzare per un periodo transitorio l'uso dei certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) n. 142/2011 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
(6) Le misure di cui al
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