Commission Regulation (EU) No 748/2013 of 2 August 2013 amending Regulation (EU) No 513/2013 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells and wafers) originating in or consigned from the People’s Republic of China

Published date03 August 2013
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 209, 3 August 2013
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3.8.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 209/1

REGOLAMENTO (UE) N. 748/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 513/2013 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (nel seguito «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 7, 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (RPC).
(2) Con la decisione 2013/423/UE (3) la Commissione ha accettato l’offerta di impegno di un gruppo di produttori esportatori che hanno collaborato e della Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCME).
(3) L’accettazione dell’impegno richiede che siano apportate modifiche tecniche al regolamento (UE) n. 513/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 513/2013 è così modificato:

1. Sono inseriti la seguente rubrica J ed il seguente considerando 282: «J. DICHIARAZIONE IN DOGANA
(282) Le statistiche sui pannelli solari e sulle relative componenti essenziali sono spesso espresse in numero di pezzi o in watt. La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (4), non contempla tuttavia tali unità supplementari per i pannelli solari e per le relative componenti essenziali. Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di pezzi o di watt. Per i prodotti di cui ai codici TARIC 3818001011 e 3818001019 va indicato il numero di pezzi, mentre per i prodotti di cui ai codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039 va indicato il numero di watt.
2. La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto ii) è sostituita dalla seguente:
«Società Aliquota del dazio Codice addizionale TARIC
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co., Ltd 51,5 % B791
Delsolar (Wujiang) Ltd 67,9 % B792
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd 55,9 % B793
LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd 55,9 % B927
JingAo Solar Co.Ltd. Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd. JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd. Hefei JA Solar Technology Co. Ltd. Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd. 58,7 % B794
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd 38,3 % B795
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd 48,6 % B796
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd 37,3 % B797
Società di cui all’allegato I 47,6 %
Tutte le altre società 67,9 % B999»
3. Sono inseriti i seguenti articoli, e l’articolo 4 è rinumerato come articolo 8: «Articolo 4 Laddove venga presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni di tali pannelli solari e delle relative componenti essenziali attualmente classificati ai codici TARIC 3818001011, 3818001019, 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039, tali codici vanno inseriti nel campo corrispondente della dichiarazione. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di pezzi importati con i codici TARIC 3818001011 e 3818001019 e del numero di watt per i prodotti di cui ai codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039, nonché della loro origine. Articolo 5 Laddove venga presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per i prodotti di cui agli articoli 1 e 4, nel campo corrispondente della dichiarazione va indicato il numero pezzi per i prodotti importati con i codici TARIC 3818001011 e 3818001019 e il numero di watt per i prodotti importati con i codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039. Articolo 6 1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 3818 00 10 (codici TARIC 3818001011 e 3818001019) ed al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2013/423/UE sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che:
a) una società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2013/423/UE abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua società collegata, anch’essa iscritta nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2013/423/UE, alle società nell’Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione; e
b) tali importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato II del presente regolamento; e
c) tali importazioni siano corredate da un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’allegato III del presente regolamento; e
d) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno.
2. All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:
a) ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure
b) laddove la Commissione ritiri l’accettazione dell’impegno, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009, con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari nulle le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.
Articolo 7 Le società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2013/423/UE e che sono soggette a determinate condizioni ivi specificate emettono inoltre una fattura per le operazioni che non beneficiano di un’esenzione dai dazi antidumping. Tale fattura è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all’allegato IV del presente regolamento.»
4. L’allegato è sostituito e rinominato come allegato I e sono inseriti i seguenti allegati da II a IV:«
ALLEGATO I Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inclusi nel campione:
Ragione sociale della società Codice addizionale TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd B800
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co., Ltd. B801
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd B802
Arhui Titan PV Co. Ltd B803
Xìan SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG’O SOLAR EQUIPMENT B804
CSI Solar Power (China) Inc. Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. CSI Cells Co. Ltd B805
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD B808
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd. CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd. China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd. China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd. B809
Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd B810
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD. ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD. HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD. B812
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd B813
CSG PVtech Co. Ltd B814
DCWATT POWER Co. Ltd B815
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd B817
Era Solar Co. Ltd B818
ET Solar Industry Limited ET Energy Co.,Ltd B819
Dotec Electric Co. Ltd B928
GD Solar Co. Ltd B820
Greenway
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