Commission Regulation (EU) No 832/2010 of 17 September 2010 amending Regulation (EC) No 1828/2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund

Published date22 September 2010
Subject MatterCoordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 248, 22 September 2010
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22.9.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 248/1

REGOLAMENTO (UE) N. 832/2010 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l'articolo 44, l'articolo 66, paragrafo 3 e l'articolo 76, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1083/2006, modificato dal regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), semplifica e chiarisce alcune prescrizioni riguardanti i grandi progetti, gli strumenti di ingegneria finanziaria e i rapporti sull'esecuzione finanziaria dei programmi operativi. Occorre quindi allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione (4) con il regolamento (CE) n. 1083/2006 modificato.
(2) Il regolamento (CE) n. 1080/2006, modificato dal regolamento (UE) n. 437/2010 (5), prevede l'ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate. Occorre quindi allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione con il regolamento (CE) n. 1080/2006 modificato.
(3) Occorre precisare che l'attuazione dell'ingegneria finanziaria comprende anche fondi o altri programmi di incentivazione per promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, incluse le abitazioni esistenti.
(4) Occorre definire le condizioni di ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate nell'ambito di un approccio integrato, prendendo in particolare considerazione le misure di desegregazione.
(5) Al fine di facilitare la fornitura di dati da parte degli Stati membri e il trattamento dei dati da parte della Commissione, vanno semplificate le prescrizioni sulle informazioni finanziarie da fornire nei rapporti annuali e finali sull'esecuzione dei programmi operativi.
(6) La soglia oltre la quale i progetti vanno considerati grandi progetti è stata portata a 50 milioni di EUR. Al fine di garantire un appropriato monitoraggio dei progetti ambientali con un costo totale degli investimenti tra 25 milioni e 50 milioni di EUR, è necessario prevedere l'obbligo di includere informazioni su tali progetti nei rapporti annuali e finali sull'esecuzione dei programmi operativi.
(7) A norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, è ora possibile che un grande progetto copra più di un programma operativo. Per questo motivo è necessario aggiornare il tipo di dati strutturati da fornire sui grandi progetti e i moduli di richiesta di assistenza per tali progetti.
(8) Il regolamento (CE) n. 1828/2006 va pertanto modificato di conseguenza.
(9) Per ragioni di coerenza, è opportuno che le modifiche del regolamento (CE) n. 1828/2006 siano applicabili dalla stessa data del regolamento (UE) n. 539/2010 e del regolamento (UE) n. 437/2010.
(10) Occorre che tutti i vantaggi per i beneficiari concessi dal regolamento (UE) n. 539/2010 e dal regolamento (UE) n. 437/2010 siano applicabili in tempi il più possibile brevi. È pertanto necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei Fondi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1828/2006 è così modificato:

1) L'articolo 43 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli articoli da 43 a 46 si applicano agli strumenti di ingegneria finanziaria che forniscono investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili, o entrambi, nei seguenti soggetti:
a) imprese, principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE (6) della Commissione, a decorrere dal 1o gennaio 2005;
b) partenariati tra settore pubblico e privato o altri progetti urbani inclusi in un programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile nel caso dei fondi per lo sviluppo urbano;
c) fondi o altri programmi d'incentivazione per promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti.
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Le imprese, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli altri progetti facenti parte di un programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile, nonché le operazioni destinate a promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti, che sono finanziati da strumenti di ingegneria finanziaria, possono anche beneficiare di una sovvenzione o di un altro aiuto di un programma operativo.»
2) L'articolo 44, paragrafo 1, è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle imprese, principalmente le PMI, comprese le microimprese, le conclusioni di una valutazione del divario tra l'offerta e la domanda di tali strumenti;»
b) è aggiunta la seguente lettera c):
«c) per quanto riguarda i fondi o gli altri programmi d'incentivazione per promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti, i quadri normativi dell'Unione e nazionali e le strategie nazionali pertinenti.»
3) L'articolo 45 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente: «Altre disposizioni applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese»
b) il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), investono solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.»
4) All'articolo 47, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Visto l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006, le spese per l'edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate sono ammissibili solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli investimenti nel settore dell'edilizia abitativa fanno parte di un approccio integrato e il sostegno degli interventi in materia di edilizia a favore delle comunità emarginate avviene insieme ad altri tipi di interventi nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'inclusione sociale e dell'occupazione;
b) l'ubicazione fisica delle abitazioni garantisce l'integrazione spaziale di queste comunità nella società e non contribuisce alla segregazione, all'isolamento e all'esclusione.»
5) L'allegato XVIII è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
6) Gli allegati XX, XXI e XXII sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 giugno 2010.

Tuttavia l'articolo 1, punto 4, si applica a decorrere dal 18 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

(3) GU L 158 del 24.6.2010, pag. 1.

(4) GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

(5) GU L 132 del 29.5.2010, pag. 1.

(6) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36


ALLEGATO I

L'allegato XVIII è così modificato:

1) il punto 2.1.2 è sostituito dal seguente: «2.1.2. Informazioni finanziarie (tutti i dati finanziari vanno indicati in euro)
Finanziamento complessivo del programma operativo dell'Unione e nazionale Base di calcolo del contributo dell'Unione (costo pubblico o totale) Totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari (1) Contributo pubblico corrispondente (1) Grado di attuazione in %
a b c d e = c/a se T o e = d/a se P
Asse prioritario 1
Specificare il Fondo
Spese rientranti nell'ambito del FSE (2)
Spese rientranti nell'ambito del FESR (2)
Spese per le regioni senza sostegno transitorio (3)
Spese
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