Commission Regulation (EU) No 832/2010 of 17 September 2010 amending Regulation (EC) No 1828/2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund
Published date | 22 September 2010 |
Subject Matter | Coordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 248, 22 September 2010 |
22.9.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 248/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 832/2010 DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in particolare l'articolo 44, l'articolo 66, paragrafo 3 e l'articolo 76, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1083/2006, modificato dal regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), semplifica e chiarisce alcune prescrizioni riguardanti i grandi progetti, gli strumenti di ingegneria finanziaria e i rapporti sull'esecuzione finanziaria dei programmi operativi. Occorre quindi allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione (4) con il regolamento (CE) n. 1083/2006 modificato. |
(2) | Il regolamento (CE) n. 1080/2006, modificato dal regolamento (UE) n. 437/2010 (5), prevede l'ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate. Occorre quindi allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione con il regolamento (CE) n. 1080/2006 modificato. |
(3) | Occorre precisare che l'attuazione dell'ingegneria finanziaria comprende anche fondi o altri programmi di incentivazione per promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, incluse le abitazioni esistenti. |
(4) | Occorre definire le condizioni di ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate nell'ambito di un approccio integrato, prendendo in particolare considerazione le misure di desegregazione. |
(5) | Al fine di facilitare la fornitura di dati da parte degli Stati membri e il trattamento dei dati da parte della Commissione, vanno semplificate le prescrizioni sulle informazioni finanziarie da fornire nei rapporti annuali e finali sull'esecuzione dei programmi operativi. |
(6) | La soglia oltre la quale i progetti vanno considerati grandi progetti è stata portata a 50 milioni di EUR. Al fine di garantire un appropriato monitoraggio dei progetti ambientali con un costo totale degli investimenti tra 25 milioni e 50 milioni di EUR, è necessario prevedere l'obbligo di includere informazioni su tali progetti nei rapporti annuali e finali sull'esecuzione dei programmi operativi. |
(7) | A norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, è ora possibile che un grande progetto copra più di un programma operativo. Per questo motivo è necessario aggiornare il tipo di dati strutturati da fornire sui grandi progetti e i moduli di richiesta di assistenza per tali progetti. |
(8) | Il regolamento (CE) n. 1828/2006 va pertanto modificato di conseguenza. |
(9) | Per ragioni di coerenza, è opportuno che le modifiche del regolamento (CE) n. 1828/2006 siano applicabili dalla stessa data del regolamento (UE) n. 539/2010 e del regolamento (UE) n. 437/2010. |
(10) | Occorre che tutti i vantaggi per i beneficiari concessi dal regolamento (UE) n. 539/2010 e dal regolamento (UE) n. 437/2010 siano applicabili in tempi il più possibile brevi. È pertanto necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
(11) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei Fondi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1828/2006 è così modificato:
1) | L'articolo 43 è così modificato:
|
2) | L'articolo 44, paragrafo 1, è così modificato:
|
3) | L'articolo 45 è così modificato:
|
4) | All'articolo 47, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Visto l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006, le spese per l'edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate sono ammissibili solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
|
5) | L'allegato XVIII è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento. |
6) | Gli allegati XX, XXI e XXII sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 giugno 2010.
Tuttavia l'articolo 1, punto 4, si applica a decorrere dal 18 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
(2) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.
(3) GU L 158 del 24.6.2010, pag. 1.
(4) GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.
(5) GU L 132 del 29.5.2010, pag. 1.
(6) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.»
ALLEGATO I
L'allegato XVIII è così modificato:
1) | il punto 2.1.2 è sostituito dal seguente: «2.1.2. Informazioni finanziarie (tutti i dati finanziari vanno indicati in euro)
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