Commission Regulation (EU) No 879/2010 of 6 October 2010 amending Regulation (EC) No 554/2008 as regards the minimum content of 6-phytase (Quantum Phytase) as a feed additive in feed for laying hens Text with EEA relevance

Published date07 October 2010
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 264, 07 October 2010
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7.10.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 264/7

REGOLAMENTO (UE) N. 879/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 554/2008 per quanto riguarda il tenore minimo di 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L’impiego di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, tacchini da ingrasso e suinetti svezzati è stato autorizzato per 10 anni dal regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi (2).
(2) A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda nella quale chiede una modifica delle condizioni di autorizzazione di tale additivo per mangimi quando è destinato alle galline ovaiole, relativa a una riduzione della dose minima raccomandata di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) da 2 000 FTU/kg a 250 FTU/kg. La domanda era corredata dei relativi dati a sostegno della richiesta di modifica.
(3) Nel parere del 10 marzo 2010 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che l’additivo 6-fitasi (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) è efficace alla dose minima richiesta di 250 FTU/kg di mangime completo nelle galline ovaiole (3).
(4) Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.
(5) Il regolamento (CE) n. 554/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 554/2008 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2) GU L 158 del 18.6.2008, pag. 14.

(3) EFSA Journal 2010; 8(3):1550.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo Nome del titolare dell’autorizzazione Additivo (Denominazione commerciale) Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico Specie
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