European Commission v Dansk Erhverv.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:669
Date14 September 2023
Docket NumberC-508/21
Celex Number62021CJ0508
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

14 settembre 2023 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Vendita di bevande in lattina ai residenti del Regno di Danimarca – Vendita senza deposito cauzionale a condizione di esportare le bevande acquistate – Mancata imposizione di un’ammenda – Nozione di “aiuto di Stato” – Nozione di “risorse statali” – Decisione che dichiara l’assenza di aiuto – Ricorso di annullamento»

Nelle cause riunite C‑508/21 P e C‑509/21 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 18 agosto 2021,

Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche e B. Stromsky, in qualità di agenti,

ricorrente (C‑508/21 P),

convenuta in primo grado (C‑509/21 P),

Interessengemeinschaft der Grenzhändler (IGG), con sede in Flensburg (Germania), rappresentata da M. Bauer e F. von Hammerstein, Rechtsanwälte,

ricorrente (C‑509/21 P),

interveniente in primo grado (C‑508/21 P),

procedimento in cui le altre parti sono:

Dansk Erhverv, con sede in Copenaghen (Danimarca), rappresentata inizialmente da T. Mygind e H. Peytz, advokaten, successivamente da H. Peytz, advokat,

ricorrente in primo grado (C‑508/21 P e C‑509/21 P),

Danmarks Naturfredningsforening, con sede in Copenaghen,

Repubblica federale di Germania,

intervenienti in primo grado (C‑508/21 P e C‑509/21 P),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi (relatore), giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 dicembre 2022,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con le loro rispettive impugnazioni, la Commissione europea e l’Interessengemeinschaft der Grenzhändler (IGG), un’associazione che rappresenta gli interessi dei negozi frontalieri dell’area settentrionale della Repubblica federale di Germania, chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 giugno 2021, Dansk Erhverv/Commissione (T‑47/19; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:331), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione C(2018) 6315 final della Commissione, del 4 ottobre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.44865 (2016/FC) – Germania – Presunti aiuti in favore di negozi di bevande situati alla frontiera tedesca (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 94/62/CE

2 L’articolo 7 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU 1994, L 365, pag. 10), quale modificata dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU 2015, L 115, pag. 11) (in prosieguo: la «direttiva 94/62»), rubricato «Sistemi di restituzione, raccolta e recupero», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:

a) restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;

b) reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti,

al fine di conformarsi agli obiettivi definiti dalla presente direttiva.

Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il trattato [FUE]».

Direttiva 2008/98/CE

3 La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3), definisce, al suo articolo 3, punto 1, la nozione di «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi».

Diritto tedesco

4 La Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung) (decreto in materia di prevenzione e recupero dei rifiuti di imballaggi), del 21 agosto 1998 (BGBl. 1998 I, pag. 2379; in prosieguo: la «VerpackV»), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, recepisce la direttiva 94/62 nell’ordinamento giuridico tedesco.

5 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della VerpackV, quest’ultima si applica a ogni imballaggio immesso in circolazione nell’ambito di applicazione territoriale del Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) (legge sulla promozione dell’economia circolare e sulla garanzia della gestione ecologica dei rifiuti), del 24 febbraio 2012 (BGBl. 2012 I, pag. 212; in prosieguo: la «legge sulla promozione dell’economia circolare e sulla garanzia della gestione ecologica dei rifiuti»).

6 L’articolo 9, paragrafo 1, della VerpackV istituisce un sistema di deposito cauzionale per determinati imballaggi di bevande monouso (in prosieguo: il «sistema di deposito cauzionale»). Esso prevede, in particolare, quanto segue:

«I distributori che commercializzano bevande in imballaggi monouso di capacità compresa tra 0,1 e 3 litri devono addebitare ai clienti un deposito cauzionale pari ad almeno EUR 0,25 per imballaggio, compresa l’imposta sul valore aggiunto [(IVA)]. La prima frase non si applica agli imballaggi venduti ai consumatori finali al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della VerpackV. Il deposito cauzionale deve essere riscosso da ciascun distributore a valle, in ciascuna fase della commercializzazione, fino alla vendita al consumatore finale. (...) [Il deposito cauzionale] è rimborsato all’atto della restituzione dell’imballaggio. Esso non può essere rimborsato qualora l’imballaggio non venga restituito (...)».

7 Dall’articolo 15, paragrafo 1, punto 14, della VerpackV si evince che la mancata riscossione del deposito cauzionale in violazione delle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, della VerpackV costituisce un illecito amministrativo (Ordnungswidrigkeit) ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, punto 8, della legge che novella la normativa sui rifiuti.

8 L’articolo 69, paragrafo 3, della legge sulla promozione dell’economia circolare e sulla garanzia della gestione ecologica dei rifiuti prevede che questo tipo di illecito sia punibile con un’ammenda fino a EUR 100 000.

9 Il sistema di deposito cauzionale è entrato in vigore il 1º gennaio 2003.

Fatti

10 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 27 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere sintetizzati come segue.

11 Il 14 marzo 2016 la Dansk Erhverv, un’associazione di categoria che rappresenta gli interessi di imprese danesi, ha presentato una denuncia alla Commissione, vertente su una violazione delle norme del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, previste agli articoli 107 e 108 TFUE.

12 Nell’ambito di tale denuncia, la Dansk Erhverv ha sostenuto che la Repubblica federale di Germania avrebbe concesso a un gruppo di imprese di vendita al dettaglio della Germania settentrionale (in prosieguo: i «negozi frontalieri»), che si rivolgono esclusivamente ai consumatori residenti in paesi frontalieri, segnatamente in Danimarca, un aiuto illegittimo, incompatibile con il mercato interno, che consisterebbe in un’esenzione dall’obbligo generale di riscuotere il deposito cauzionale sugli imballaggi di bevande monouso previsto all’articolo 9, paragrafo 1, della VerpackV.

13 In particolare, la Dansk Erhverv ha sostenuto che tali negozi frontalieri avrebbero venduto ai consumatori danesi e svedesi bevande confezionate in imballaggi monouso senza riscuotere il relativo deposito cauzionale, ossia EUR 0,25, imposte comprese, per lattina, con il consenso delle autorità dei due Länder interessati, vale a dire lo Schleswig-Holstein e il Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Germania). Infatti, tali autorità non imporrebbero ammende ai negozi frontalieri quando non riscuotono il deposito cauzionale. La Dansk Erhverv ha altresì rilevato che l’esenzione dal deposito cauzionale implicherebbe anche un’esenzione dall’IVA relativa all’importo di tale deposito.

14 Poiché i prezzi della birra e di altre bevande sono più elevati in paesi frontalieri, quali la Danimarca, rispetto alla Germania, a motivo, in particolare, delle differenze relative ai prezzi all’ingrosso, all’IVA e alle accise, si è sviluppato un commercio frontaliero specializzato, nel cui ambito i venditori al dettaglio stabiliti nei due Länder interessati si rivolgono ai clienti frontalieri, in particolare danesi. La birra, l’acqua minerale e le bibite sono vendute esclusivamente in grandi confezioni, vale a dire in «vassoi», segnatamente da 24 lattine avvolte in pellicola di plastica. Una ventina di imprese che raggruppano circa sessanta negozi pratica questo tipo di commercio frontaliero. Tali imprese frontaliere occupano circa 3 000 persone e hanno costituito l’IGG, un’associazione che rappresenta i loro interessi, ricorrente nell’ambito dell’impugnazione nella causa C‑509/21 P.

15 È pacifico, come risulta dal punto 155 della sentenza impugnata, che, a seguito dell’ordinanza dello Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo dello Schleswig-Holstein, Germania), del 7 luglio 2003 (12 B 30/03), confermata da un’ordinanza dello Schleswig-Holsteinisches...

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