Comisión Europea contra Rumanía.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:991
Date14 December 2023
Docket NumberC-109/22
Celex Number62022CJ0109
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

14 dicembre 2023 (*)

«Ambiente – Direttiva 1999/31/CE – Discariche di rifiuti – Obbligo di chiudere le discariche che non hanno ottenuto la necessaria autorizzazione – Procedura di chiusura – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Somma forfettaria»

Nella causa C‑109/22,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, proposto il 15 febbraio 2022,

Commissione europea, rappresentata da L. Nicolae e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Romania, rappresentata da L.-E. Baţagoi, E. Gane, O.-C. Ichim e L. Liţu, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, P.G. Xuereb e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione europea chiede che la Corte voglia:

– constatare che la Romania, non avendo adottato tutte le misure che la sentenza del 18 ottobre 2018, Commissione/Romania (C‑301/17; in prosieguo: la «sentenza Commissione/Romania», EU:C:2018:846) comporta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

– condannare la Romania, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, al pagamento di una penalità pari a EUR 29 781,30, per violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Romania, per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa e fino all’adozione di tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Romania;

– condannare la Romania, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, al pagamento di una somma forfettaria pari all’importo giornaliero di EUR 3 311,50 moltiplicato per il numero di giorni trascorsi tra il giorno successivo alla pronuncia della sentenza Commissione/Romania e la data in cui la Romania avrà adottato tutte le misure necessarie per conformarsi a detta sentenza oppure, qualora la Romania non dovesse adottare tali misure, la data della pronuncia della sentenza della Corte nella presente causa, a condizione che sia superata la somma forfettaria minima di EUR 1 643 000;

– condannare la Romania alle spese.

Contesto normativo

Direttiva 1999/31/CE

2 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1), scopo di tale direttiva è di prevedere misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana, risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.

3 L’articolo 2, lettera g), di tale direttiva è formulato nei seguenti termini:

«Ai fini della presente direttiva s’intende per:

(...)

g) “discarica”: un’area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), compresa

– la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad opera di chi li ha prodotti), e

– un’area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti,

ma esclusi

– gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e

– i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o

– i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

4 L’articolo 8 della direttiva suddetta prevede le condizioni per la concessione dell’autorizzazione della discarica. L’articolo 13 della stessa disciplina la procedura di chiusura e la gestione successiva alla chiusura.

5 L’articolo 14 della medesima direttiva, intitolato «Discariche preesistenti», dispone quanto segue:

«Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un’autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività e al più tardi entro otto anni dalla data prevista all’articolo 18, paragrafo 1:

(...)

b) in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull’eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo 13, le discariche che, in forza dell’articolo 8, non ottengono l’autorizzazione a continuare a funzionare;

c) sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l’attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell’articolo 18, paragrafo 1;

(...)».

6 L’articolo 18 della direttiva 1999/31, intitolato «Recepimento», così recita al suo paragrafo 1:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(...)».

7 L’articolo 19 della direttiva suddetta, intitolato «Entrata in vigore», così prevede:

«La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

Latto di adesione del 2005

8 Ai sensi dell’articolo 52 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203), «dalla data di adesione (…) la Romania [è considerata] come [destinataria] delle direttive e delle decisioni ai sensi dell’articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 161 del trattato CEEA, purché tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali».

9 In forza dell’articolo 53, paragrafo 1, di tale atto, la Romania mette in vigore le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione all’Unione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, di cui all’articolo 249 del trattato CE e all’articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine non sia previsto dal suddetto atto.

10 In conformità all’allegato VII, sezione 9, parte B, punto 3, lettera a), dello stesso atto, è stata prevista una deroga all’articolo 14, lettera c), della direttiva 1999/31 e all’allegato I, punti da 2 a 4 e 6, di tale direttiva per 101 discariche municipali esistenti in Romania, fino al 16 luglio 2017.

La sentenza Commissione/Romania

11 Con la sentenza Commissione/Romania, la Corte ha dichiarato che la Romania, non essendosi conformata, per quanto riguarda le 68 discariche di rifiuti oggetto del ricorso della Commissione, all’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo 13 della direttiva 1999/31, i siti che non avevano ottenuto, a norma dell’articolo 8 di tale direttiva, l’autorizzazione a continuare a funzionare, non ha ottemperato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31, in combinato disposto con l’articolo 13 della stessa.

Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

12 In seguito alla pronuncia della sentenza Commissione/Romania, la Commissione ha chiesto alla Romania, con lettera del 25 ottobre 2018, informazioni sulle misure adottate da tale Stato membro per conformarsi alla sentenza suddetta.

13 Nella sua risposta del 14 gennaio 2019, la Romania ha indicato che soltanto 19 delle 68 discariche di cui trattasi erano state chiuse.

14 Con lettera del 1° aprile 2019, la Commissione ha chiesto alla Romania di fornirle un calendario riguardante la chiusura delle 49 discariche rimanenti e le relative prove.

15 Con lettera del 28 maggio 2019, la Romania ha informato la Commissione della chiusura di un’ulteriore discarica. Con lettera del 9 gennaio 2020, tale Stato membro ha indicato alla Commissione che, a quest’ultima data, il numero di discariche non chiuse ammontava a 48.

16 Il 14 maggio 2020, la Commissione ha inviato alla Romania una lettera di diffida a norma dell’articolo 260 TFUE, indicandovi che tale Stato membro non aveva adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Romania, in quanto 48 delle 68 discariche di cui trattasi in tale sentenza non erano ancora state chiuse, ai sensi della direttiva 1999/31, e ha invitato detto Stato membro a presentare le sue osservazioni nel termine di quattro mesi a decorrere dal ricevimento della lettera suddetta, termine che è stato ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2020.

17 Il 29 settembre 2020, la Romania ha risposto a tale lettera segnalando la chiusura di un’ulteriore discarica. Inoltre, essa ha trasmesso alla Commissione un calendario di ottemperanza alla direttiva, il quale prevedeva che i lavori di chiusura della maggior...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT