Opinion of Advocate General Hogan delivered on 11 February 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:117
Date11 February 2021
Celex Number62019CC0921
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HOGAN

presentate l’11 febbraio 2021(1)

Causa C921/19

LH

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Tribunale, L’Aia, sede di ’s-Hertogenbosch, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale — Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale — Direttiva 2013/32/UE — Motivi di inammissibilità — Articolo 40 — Domanda reiterata — Elementi o risultanze nuovi — Criteri di valutazione — Onere della prova — Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Tutela contro l’espulsione»






I. Introduzione

1. Nel programma di Stoccolma, il Consiglio europeo ha affermato che «[è] essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda di asilo, sia riservato un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di accoglienza e di pari livello quanto alle disposizioni procedurali e alla determinazione dello status. L’obiettivo dovrebbe consistere nell’assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso risultato» (2). Questo nobile sentimento fa da sfondo alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, poiché le questioni poste attengono al cuore della parità di trattamento dei richiedenti asilo, indipendentemente dallo Stato membro in cui essi presentano la domanda di asilo.

2. In particolare, la questione centrale che si pone in questo caso – ossia le circostanze in cui un richiedente asilo può invocare «elementi o risultanze nuovi» ai fini della presentazione di una nuova domanda di asilo secondo le modalità previste dall’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva procedure – è una questione che è stata oggetto di interpretazioni divergenti nei vari Stati membri. Un progetto di ricerca dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) pubblicato nel 2010 ha rilevato – anche se con riferimento alla direttiva 2005/85 – che, in relazione a detta espressione, «i risultati della ricerca rivelano un’ampia divergenza di interpretazioni nella pratica. Sembra che questa espressione sia soggetta a interpretazioni diverse tra gli Stati membri nonché all’interno degli stessi» (3). I Paesi Bassi, paese da cui proviene questa domanda di pronuncia pregiudiziale, sono menzionati tra i tre Stati che hanno adottato un’interpretazione restrittiva (4). L’UNHCR ha proseguito affermando che «vi è evidente necessità di maggiore chiarezza e coerenza attraverso l’elaborazione di disposizioni legislative più dettagliate o ulteriori indicazioni per i decisori» (5).

3. La direttiva procedure (6) non prevede in materia disposizioni legislative più dettagliate. Di conseguenza, non vi è probabilmente motivo di ritenere che l’interpretazione del criterio «elementi o risultanze nuovi» sia diventata più uniforme nei diversi Stati membri.

4. Il legislatore dell’Unione era chiaramente consapevole del fatto che il suo obiettivo di creare una procedura comune verso una situazione in cui casi simili siano trattati allo stesso modo e conducano allo stesso risultato nei diversi Stati membri, sarebbe dipeso dall’applicazione uniforme della direttiva procedure da parte degli Stati membri. Di conseguenza, nel considerando 10 della direttiva, ha prescritto che, nell’attuazione della stessa, gli Stati membri tengano conto dei pertinenti orientamenti elaborati dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO). A oggi l’EASO ha pubblicato strumenti pratici e orientamenti in diversi settori. Il suo contributo per quanto riguarda le domande reiterate è tuttavia limitato (7). Spetta ora alla Corte fornire alcune indicazioni al riguardo.

5. Nelle presenti conclusioni cercherò di spiegare come si pone la suddetta questione con riferimento ai fatti della causa in esame. È, tuttavia, necessario anzitutto illustrare le disposizioni giuridiche pertinenti.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva qualifiche

6. L’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2011/95/UE (8) riguarda la valutazione dei fatti e delle circostanze in relazione alle domande di protezione internazionale. Esso stabilisce quanto segue:

«1. Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3. L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e relative modalità di applicazione;

b) delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d) dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d’origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

e) dell’eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino».

7. L’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva qualifiche stabilisce che, quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle sue dichiarazioni non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte determinate condizioni relative agli sforzi del richiedente e alla sua generale attendibilità.

8. L’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva qualifiche recita:

«3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

(...)

b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di rifugiato».

2. Direttiva procedure

9. I considerando 21 e 36 della direttiva procedure sono così formulati:

«(21) Fintantoché un richiedente sia in grado di motivare debitamente, la mancanza di documenti relativi all’ingresso o l’uso di documenti falsi non dovrebbero di per sé comportare un ricorso automatico alle procedure di frontiera o accelerate».

(...)

«(36) Qualora il richiedente esprima l’intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l’obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata».

10. L’articolo 31 della direttiva procedure stabilisce alcune regole per la procedura d’esame delle domande di protezione internazionale. L’articolo 31, paragrafo 1, riguarda la regola generale, mentre l’articolo 31, paragrafo 8, lettere e) e f), contiene le eccezioni:

«1. Gli Stati membri esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.

(...)

8. Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d’esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell’articolo 43 se:

(...)

e) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o

f) il richiedente ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale [non] inammissibile ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5 (...)».

11. L’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva procedure, relativo all’inammissibilità delle domande, prevede:

«2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

(...)

d) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; (...)».

12. L’articolo 40 della direttiva procedure è rubricato «Domande...

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