Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 22 de abril de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:323
Date22 April 2021
Celex Number62020CC0152
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 22 aprile 2021 (1)

Cause riunite C152/20 e C218/20

DG,

EH

contro

SC Gruber Logistics SRL (C152/20)

e

Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi, TD

contro

SC Samidani Trans SRL (C218/20)

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureş (Tribunale Superiore di Mureş, Romania)]

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Regolamento (CE) n. 593/2008 — Scelta della legge ad opera delle parti — Contratti individuali di lavoro — Lavoratore che svolge la sua attività in più di uno Stato membro — Luogo di esecuzione abituale del lavoro — Disposizioni che non possono essere derogate convenzionalmente — Nozione — Salario minimo»






1. Nei presenti due rinvii pregiudiziali, un organo giurisdizionale rumeno chiede alla Corte di interpretare gli articoli 3 e 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 (2). Esso ritiene che tale interpretazione sia necessaria al fine di risolvere entrambe le controversie relative a rivendicazioni salariali di diversi conducenti di autocarri, inviati al fine di trasportare merci in altri Stati membri, nei confronti della società datrice di lavoro, avente sede in Romania.

2. Le ordinanze di rinvio omettono, nella descrizione dei fatti, alcuni dettagli che potrebbero essere rilevanti. Il più importante è quello che consentirebbe di effettuare una distinzione tra lavoratori distaccati, da un lato, e coloro che, non essendo tali, svolgono abitualmente il proprio lavoro in un paese diverso da quello in cui ha sede il datore di lavoro e dal luogo di conclusione del contratto, dall’altro.

3. Poiché le informazioni fornite alla Corte sono poco precise, non è possibile stabilire in modo categorico se la situazione dei lavoratori subordinati ricorrenti nelle presenti controversie rientri nell’una o nell’altra di tali categorie. In astratto, non si potrebbe escludere che si tratti di un distacco transfrontaliero dei lavoratori ai sensi della direttiva 96/71/CE (3), tuttavia non sembra che il giudice del rinvio qualifichi la situazione in tal modo, dato che fa rientrare le proprie questioni esclusivamente nell’ambito del regolamento Roma I.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione. Regolamento Roma I

4. Il regolamento Roma I ha sostituito la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (4). Esso si pone, in larga misura, in continuità con la Convenzione, sebbene non sussista alcuna indicazione generale al riguardo. Per quanto rileva in questa sede, gli articoli 3 e 8 del regolamento Roma I corrispondono agli articoli 3 e 6 della Convenzione del 1980, cosicché le sentenze della Corte che si sono pronunciate su questi ultimi articoli si applicano agli articoli del regolamento di Roma I (5).

5. Il considerando 11 dello stesso dispone quanto segue:

«La libertà delle parti di scegliere la legge applicabile dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali».

6. Il considerando 23 enuncia:

«Per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti considerati deboli, è opportuno proteggere tali soggetti tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali».

7. Il considerando 35 è formulato come segue:

«Il lavoratore non dovrebbe essere privato della protezione accordatagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente o alle quali si può derogare soltanto a beneficio del lavoratore medesimo».

8. Il considerando 36 recita:

«Per quanto riguarda i contratti di lavoro individuali, il lavoro eseguito in un altro paese dovrebbe essere considerato temporaneo se il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d’origine dopo l’esecuzione del suo compito all’estero (...)».

9. Il considerando 37 dispone quanto segue:

«Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull’ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria. Il concetto di “norme di applicazione necessaria” dovrebbe essere distinto dall’espressione “disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente” e dovrebbe essere inteso in maniera più restrittiva».

10. Ai sensi dell’articolo 3 («Libertà di scelta»):

«1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.

(...)».

11. L’articolo 8 («Contratti individuali di lavoro») prevede quanto segue:

«1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.

3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.

4. Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese».

B. Diritto nazionale. Diritto rumeno

12. La Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă (6) afferma, alla lettera N dell’allegato 1, che i contratti individuali di lavoro conclusi in Romania devono obbligatoriamente contenere la seguente clausola: «Le disposizioni del presente contratto individuale di lavoro sono integrate dalle disposizioni della legge n. 53/2003 sul codice del lavoro» (7).

II. Fatti, controversie e questioni pregiudiziali

A. Causa C152/20

13. I sigg.ri DG ed EH, conducenti di autocarri con residenza in Romania, hanno stipulato due contratti individuali di lavoro con la SC Gruber Logistics SRL, anch’essa avente sede in Romania.

14. I contratti, redatti sia in rumeno sia in italiano, prevedevano che le loro clausole fossero integrate dalle norme del codice del lavoro rumeno.

15. Per quanto riguarda il luogo di lavoro, i contratti stabilivano che l’attività sarebbe stata prestata presso il centro di attività di Oradea (Romania) o presso qualsiasi altra destinazione, di tale paese o all’estero, in cui fossero richiesti i loro servizi.

16. I sigg.ri DG ed EH sostengono che, sebbene i loro contratti siano stati conclusi in Romania, essi hanno abitualmente svolto le loro funzioni in Italia, luogo dove hanno eseguito i loro incarichi. Una volta completati detti incarichi, essi tornavano in Italia e in tale paese ricevevano le loro istruzioni ed eseguivano la maggior parte delle loro mansioni di trasporto.

17. Essi ritengono, pertanto, che debba essere loro applicata la normativa italiana in materia di salario minimo, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento Roma I.

18. La società datrice di lavoro si oppone a tali richieste affermando che i due conducenti lavoravano al suo servizio su autocarri immatricolati in Romania e sulla base di licenze di trasporto rilasciate conformemente alla normativa rumena. La stessa aggiunge di aver impartito essa stessa tutte le istruzioni e che l’attività dei ricorrenti è stata organizzata in Romania. Pertanto, ai contratti di lavoro in questione deve applicarsi il diritto rumeno.

19. In tali circostanze, il Tribunalul Mureş (Tribunale Superiore di Mureş, Romania) sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 8 del regolamento [Roma I] debba essere interpretato nel senso che la scelta della legge applicabile al contratto individuale di lavoro esclude l’applicazione della legge del paese nel quale il lavoratore dipendente ha svolto abitualmente la propria attività oppure nel senso che l’esistenza della scelta della legge applicabile esclude l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento.

2) Se l’articolo 8 del regolamento [Roma I] debba essere interpretato nel senso che il salario minimo applicabile nel paese in cui il lavoratore dipendente ha svolto abitualmente la propria attività costituisce un diritto che rientra nell’ambito delle “disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile”, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento.

3) Se l’articolo 3 del regolamento [Roma I] debba essere interpretato nel senso che osta a che l’indicazione, nel contratto individuale di lavoro, delle disposizioni del codice del lavoro rumeno equivalga alla scelta della legge rumena, nella misura in cui è notorio, in Romania, che esiste l’obbligo di legge di inserire tale clausola di scelta nel contratto individuale di lavoro. In altri termini, se l’articolo 3 del regolamento [Roma I] debba essere interpretato nel senso che osta a norme e prassi nazionali interne che includono obbligatoriamente nei contratti individuali di lavoro la clausola di scelta della legge rumena».

B. Causa Syndicatul Lucr-toylor din Transporturi, C218/20

20. Il sig. TD...

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