Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 20 de mayo de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:413
Celex Number62020CC0299
Date20 May 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 20 maggio 2021 (1)

Causa C299/20

Icade Promotion SAS, già Icade Promotion Logement SAS

contro

Ministère de l’Action et des Comptes publics

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Regime d’imposizione sul margine – Ambito di applicazione – Cessioni di immobili e di terreni edificabili acquistati ai fini della rivendita – Soggetto passivo che non ha avuto diritto alla detrazione all’atto dell’acquisto degli immobili – Rivendita soggetta a IVA – Nozione di “terreni edificabili”»






I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale s’inserisce nell’ambito di una controversia che contrappone la società Icade Promotion SAS (in prosieguo: la «ricorrente») all’amministrazione tributaria francese [e, più precisamente, al ministère de l’Action et des Comptes publics (Ministero dell’Azione e dei Conti pubblici, Francia)] con riferimento al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta dalla ricorrente su una serie di vendite di terreni edificabili a privati effettuate nel corso del 2007 e del 2008.

2. Tale domanda verte sull’interpretazione dell’articolo 392 della direttiva 2006/112/CE (2) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), che istituisce un regime di imposizione sul margine in deroga al regime di diritto comune, che prevede un’imposizione sul prezzo di vendita.

3. Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se il regime derogatorio dell’imposizione sul margine, previsto all’articolo 392 della direttiva IVA, si applichi a determinate operazioni relative a terreni per le quali il soggetto passivo non ha avuto diritto alla detrazione all’atto dell’acquisto, ove detti terreni siano rivenduti come terreni edificabili previa suddivisione in lotti e realizzazione di opere di urbanizzazione.

4. La presente controversia solleva una problematica inedita che condurrà la Corte a precisare le condizioni di applicazione del regime d’imposizione sul margine in un caso del tutto particolare, interpretando i termini chiave dell’articolo 392 della direttiva IVA.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva IVA

5. L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA così dispone:

«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

(...)».

6. L’articolo 12 della direttiva di cui trattasi stabilisce quanto segue:

«1. Gli Stati membri possono considerare soggetto passivo chiunque effettui, a titolo occasionale, un’operazione relativa alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, e in particolare una delle operazioni seguenti:

a) la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente;

b) la cessione di un terreno edificabile.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si considera “fabbricato” qualsiasi costruzione incorporata al suolo.

Gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), alla trasformazione di edifici, nonché il concetto di suolo pertinente.

Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione, quali il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell’edificio e la data di prima cessione, oppure quello del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva cessione, purché tali periodi non superino rispettivamente cinque e due anni.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considerano “terreni edificabili” i terreni, attrezzati o no, definiti tali dagli Stati membri».

7. Ai sensi dell’articolo 73 della direttiva di cui trattasi:

«Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni».

8. L’articolo 135 della medesima direttiva così dispone:

«1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(...)

j) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diversi da quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a);

k) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni di terreni edificabili di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b);

(...)».

9. A norma dell’articolo 137, paragrafo 1, della direttiva IVA:

«Gli Stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l’imposizione delle operazioni seguenti:

(...)

b) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diverse da quelle di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a);

c) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei terreni edificabili di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b);

(...)».

10. Al titolo XIII della direttiva de qua, dal titolo «Deroghe», il capo 1, intitolato «Deroghe applicabili fino all’introduzione del regime definitivo», comprende l’articolo 392, che dispone quanto segue:

«Gli Stati membri possono prevedere che, per le cessioni di fabbricati e di terreni edificabili acquistati per la rivendita da un soggetto passivo che non ha avuto diritto alla detrazione all’atto dell’acquisto, la base imponibile sia costituita dalla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto».

2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013

11. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (3) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione») ha previsto l’inserimento nel testo di quest’ultimo regolamento di un articolo 13 ter, che stabilisce quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione della direttiva [IVA], sono considerati “beni immobili”:

(...)

b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;

(...)».

12. L’articolo 31 bis del regolamento di esecuzione così dispone:

«1. I servizi relativi a beni immobili di cui all’articolo 47 della direttiva [IVA] comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:

a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;

b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.

2. Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:

(...)

d) l’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;

(...)».

B. Diritto francese

13. L’articolo 257 del code général des impôts (codice generale delle imposte), nella versione applicabile alla controversia principale, così dispone:

«Sono altresì soggetti all’imposta sul valore aggiunto:

(...)

6° Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 7:

a) Le operazioni che hanno ad oggetto beni immobili (...) e il cui risultato deve essere inserito nella base imponibile dell’imposta sui redditi a titolo di proventi industriali e commerciali;

(...)

7° Le operazioni che concorrono alla realizzazione o alla cessione di beni immobili.

Tali operazioni sono imponibili anche se hanno natura non commerciale.

1. Si tratta in particolare delle seguenti operazioni:

a) Le vendite (...) di terreni edificabili (...);

Sono in particolare oggetto del primo comma i terreni in relazione ai quali, entro quattro anni dalla data dell’atto in cui risulta l’operazione, l’acquirente (...) ottiene l’autorizzazione edilizia o l’autorizzazione a realizzare le opere di urbanizzazione o inizia i lavori necessari alla costruzione di un immobile o di un gruppo di immobili o alla costruzione di nuovi locali sopraelevati.

Tali disposizioni non si applicano ai terreni acquistati da persone fisiche allo scopo di costruire immobili destinati da tali persone ad uso abitativo.

(...)

b) Le vendite di immobili (...)».

14. Ai sensi dell’articolo 268 del codice generale delle imposte:

«Per quanto riguarda le operazioni di cui al paragrafo 6 dell’articolo 257, la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto è costituita dalla differenza tra:

a) da un lato, il prezzo dichiarato e gli oneri che si aggiungono a questo, o il valore venale del bene se superiore al prezzo aumentato degli oneri;

b) dall’altro, (...)

– (...) le somme versate dal cedente a qualsiasi titolo per l’acquisto del bene;

(...)».

15. L’articolo 231, paragrafo 1, dell’allegato II del codice generale delle imposte, le cui disposizioni sono riprese, dal 1° gennaio 2008, all’articolo 206, IV, paragrafo 2, punto 9, di detto allegato, così dispone:

«Le persone indicate all’articolo 257, [paragrafo 6], del codice generale delle imposte non possono detrarre l’imposta che ha gravato sul prezzo di acquisto o sul costo di costruzione degli immobili (...)».

III. Fatti e procedimento principale

16....

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