Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 3 de junio de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:455
Celex Number62019CC0938
Date03 June 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 3 giugno 2021 (1)

Causa C-938/19

Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

contro

Bundesrepublik Deutschland

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlino (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 3, lettera e) – Nozione di “impianto” – Unità accessorie che non emettono gas a effetto serra – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione gratuita di quote – Quota corretta – Metodo di calcolo – Decisione 2011/278/UE – Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma – Esportazione di acqua fredda verso un’entità facente parte di un settore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio»






I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania) verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE (2), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea, nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278/UE (3), che stabilisce norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote.

2. Tale domanda si inscrive nel contesto di una controversia che oppone la Energieversorgungscenter Dresden‑Wilschdorf GmbH & Co.KG (in prosieguo: la «EDW» o la «ricorrente nel procedimento principale») alla Repubblica federale di Germania, rappresentata dall’Umweltbundesamt (Ufficio federale per l’ambiente, Germania; in prosieguo: l’«Ufficio»), relativamente al rifiuto di assegnare una parte delle quote gratuite richieste dalla EDW per un impianto di cogenerazione ad alto rendimento, per il terzo periodo di scambio (dal 2013 al 2020). Dinanzi al giudice del rinvio, le parti in lite controvertono sui confini dell’impianto della EDW, in particolare sul punto se si debbano includere, in tale impianto, unità accessorie (più precisamente, macchine frigorigene ad assorbimento (4)) che non emettono gas a effetto serra, nonché sulle conseguenze che ne derivano per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni.

3. Al di là di tali dettagli tecnici, la presente causa offre alla Corte, in particolare, l’occasione di precisare l’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, come definito all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa, nonché l’interpretazione della nozione di «impianto» di cui all’articolo 3, lettera e), di suddetta direttiva, più precisamente per quanto riguarda il criterio relativo all’«incide[nza] sulle emissioni e sull’inquinamento».

4. A tale riguardo, proporrò alla Corte di dichiarare che dette disposizioni non ostano a che, a fini di coordinamento amministrativo, uno Stato membro preveda, nel suo diritto nazionale, che un impianto sia delimitato allo stesso modo in ciascuna delle autorizzazioni di cui può beneficiare il suo gestore per le emissioni di gas a effetto serra, da un lato, e per l’inquinamento (5), dall’altro. Tuttavia, dalle medesime disposizioni, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera b), della menzionata direttiva, risulta che le unità accessorie possono essere prese in considerazione ai fini, in particolare, dell’assegnazione preliminare di quote di emissioni a titolo gratuito solo a condizione che, essendo dette unità direttamente associate all’attività dell’impianto principale e avendo un collegamento tecnico con esso, la loro attività possa incidere sulle emissioni di gas a effetto serra.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2003/87

5. L’articolo 2 della direttiva 2003/87, rubricato «Campo di applicazione», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II».

6. L’articolo 3 di detta direttiva, rubricato «Definizioni», così recita:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(...)

b) “emissioni”, il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata;

(...)

e) “impianto”, un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;

(…)».

7. L’articolo 8 della suddetta direttiva, rubricato «Coordinamento con la [direttiva 96/61]», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all’allegato I della [direttiva 96/61], le condizioni e la procedura per il rilascio di un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva [96/61]».

8. L’articolo 10 bis della medesima direttiva, rubricato «Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote», dispone, al paragrafo 12, quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, ai sensi del paragrafo 1, quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui al paragrafo 1».

2. Decisione 2011/278

9. L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2011/278, rubricato «Divisione in sottoimpianti», così recita:

«Ai fini della presente decisione gli Stati membri dividono ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all’articolo 10 bis della direttiva [2003/87], in uno o più dei sottoimpianti elencati qui di seguito in funzione delle esigenze:

a) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;

b) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore;

c) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;

d) un sottoimpianto con emissioni di processo.

I sottoimpianti corrispondono nella misura del possibile a parti fisiche dell’impianto.

Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, quelli oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e per gli impianti con emissioni di processo gli Stati membri stabiliscono chiaramente, sulla base dei codici NACE (6) e Prodcom, se il processo in questione è utilizzato o meno in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE (7).

Quando un impianto incluso nel sistema dell’Unione ha prodotto ed esportato calore misurabile verso un impianto o un’altra entità esclusa da questo sistema, gli Stati membri considerano che il processo pertinente del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore concernente questo calore non è utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione [2010/2], a meno che l’autorità competente sia certa che il consumatore del calore misurabile appartenga ad un settore o un sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione [2010/2]».

3. Decisione 2010/2 e decisione 2014/746/UE

10. Il punto 1.4 dell’allegato della decisione 2010/2 menziona, tra i settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici, corrispondente al codice 3210 NACE.

11. Il punto 1.14 dell’allegato della decisione 2014/746/UE (8), la quale ha abrogato la decisione 2010/2, menziona del pari, tra i settori esposti a tale rischio, la fabbricazione di componenti elettronici, corrispondente all’attuale codice NACE 2611.

4. Direttiva 96/61

12. L’articolo 2 della direttiva 96/61, rubricato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

2) “inquinamento”, l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

3) “impianto”, l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che sono tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento;

(...)

5) “emissione”, lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel terreno;

(...)».

5. Direttiva 2010/75

13. L’articolo 3 della direttiva 2010/75, rubricato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

2) “inquinamento”, l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente...

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