Opinion of Advocate General Kokott delivered on 13 July 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:588
Date13 July 2023
Celex Number62021CC0255
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 13 luglio 2023 (1)

Causa C255/21

Reti Televisive Italiane SpA (RTI)

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

nei confronti di:

Elemedia SpA,

Radio Dimensione Suono SpA,

RTL 102,5 Hit Radio s.r.l.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia)]

«Rinvio pregiudiziale – Servizi di media audiovisivi – Direttiva 2010/13/UE – Pubblicità televisiva – Articolo 23 – Limiti di affollamento pubblicitario orario televisivo – Deroga per gli annunci dell’emittente relativi ai propri programmi – Pubblicità per un’emittente radiofonica appartenente allo stesso gruppo di emittenti»






I. Introduzione

1. La pubblicità di un’emittente televisiva per una stazione radiofonica appartenente allo stesso gruppo radiotelevisivo può costituire un «annuncio dell’emittente relativo ai propri programmi» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (2) e, in quanto tale, essere esclusa dal computo nei limiti di affollamento pubblicitario televisivo previsti dalla direttiva stessa? È questa, in sostanza, la questione che la Corte di giustizia è chiamata a risolvere nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

II. Quadro normativo

A. Diritto dell’Unione

2. Il quadro normativo dell’Unione nel caso di specie è costituito dalla direttiva 2010/13 nel suo testo originario [in prosieguo: la «direttiva 2010/13 (testo previgente)»] (1). Il giudice del rinvio si interroga, inoltre, in merito alla rilevanza della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13, in considerazione dell’evoluzione delle realtà di mercato (3) con riguardo al caso di specie, sebbene le modifiche introdotte da tale direttiva nella direttiva 2010/13 non siano applicabili nel procedimento principale (2).

1. Direttiva 2010/13

3. I considerando 5, da 21 a 23, 25, 41, 83, 87, 96 e 97 della direttiva 2010/13 (testo previgente) recitano, per estratto, come segue:

«(5) I servizi di media audiovisivi sono nel contempo servizi culturali ed economici. L’importanza crescente che rivestono per le società, la democrazia – soprattutto a garanzia della libertà d’informazione, della diversità delle opinioni e del pluralismo dei mezzi di informazione –, l’istruzione e la cultura giustifica l’applicazione di norme specifiche a tali servizi.

(...)

(21) Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi (…) dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, inglobando quindi tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico (...).

(22) Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere i mezzi di comunicazione di massa in quanto mezzi d’informazione, d’intrattenimento e di istruzione destinati al grande pubblico e includere le comunicazioni audiovisive commerciali (...). Tale definizione dovrebbe escludere tutti i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale. È il caso, ad esempio, dei siti Internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo (...).

(23) Ai fini della presente direttiva, il termine “audiovisivo” dovrebbe riferirsi a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, includendo pertanto i film muti, ma non le trasmissioni audio né i servizi radiofonici (...).

(...)

(25) Il concetto di responsabilità editoriale è essenziale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi (...).

(...)

(41) Gli Stati membri dovrebbero poter applicare ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione norme più dettagliate o severe nei settori coordinati dalla presente direttiva, assicurandosi che tali norme siano conformi ai principi generali del diritto dell’Unione (...).

(...)

(83) Per garantire un’integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione.

(...)

(87) Dovrebbe essere previsto un limite del 20% per spot di televendita e pubblicità televisiva per ora d’orologio, applicabile anche nelle ore di maggiore ascolto. Il concetto di spot televisivo pubblicitario dovrebbe essere inteso come pubblicità televisiva, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), della durata massima di dodici minuti.

(...)

(96) Occorre chiarire che le attività di autopromozione costituiscono una forma particolare di pubblicità con cui l’emittente promuove i propri prodotti, servizi, programmi o canali. In particolare, le presentazioni contenenti brani di programmi dovrebbero essere considerate quali programmi.

(97) Il tempo di trasmissione quotidiano dedicato agli annunci effettuati dall’emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero ad annunci di servizio pubblico e appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente non dovrebbe essere incluso nel tempo di trasmissione massimo quotidiano o orario concesso per la pubblicità e la televendita».

4. L’articolo 1 della direttiva 2010/13 (testo previgente) contiene le definizioni e al paragrafo 1 così recita, per estratto:

«1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(a) “servizio di media audiovisivo”:

(i) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico (...);

(ii) una comunicazione commerciale audiovisiva;

(b) “programma”, una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono programmi, ad esempio, i lungometraggi, le manifestazioni sportive, le commedie di situazione (sitcom), i documentari, i programmi per bambini e le fiction originali;

(c) “responsabilità editoriale”, l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti;

(d) “fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

(e) “radiodiffusione televisiva” o “trasmissione televisiva” (vale a dire un servizio di media audiovisivo lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

(f) “emittente”, un fornitore di servizi di media di radiodiffusioni televisive;

(...)

(h) “comunicazione commerciale audiovisiva”, immagini, sonore o non sonore, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l’altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l’inserimento di prodotti;

(i) “pubblicità televisiva”, ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

(...)».

5. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 (testo previgente) così dispone:

«Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell’Unione».

6. L’articolo 23 della direttiva 2010/13 (testo previgente) prevede quanto segue:

«1. La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d’orologio non deve superare il 20%.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli annunci dell’emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti».

2. Direttiva 2018/1808

7. La direttiva 2018/1808 ha introdotto talune modifiche alla direttiva 2010/13. I considerando 1, 3 e 43 di detta direttiva così recitano, per estratto:

«(1) L’ultima modifica sostanziale della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, successivamente codificata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, era stata apportata nel 2007 con l’adozione della direttiva...

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