Opinion of Advocate General Collins delivered on 14 July 2022.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2022:589 |
| Date | 14 July 2022 |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ANTHONY MICHAEL COLLINS
presentate il 14 luglio 2022 (1)
Causa C‑332/21
Quadrant Amroq Beverages SRL
contro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania)]
«Rinvio pregiudiziale – Accise – Direttiva 92/83/CEE – Articolo 27, paragrafo 1, lettera e) – Alcole etilico – Esenzioni – Produzione di aromi destinati alla preparazione di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico non superiore all’1,2% in volume – Riconoscimento da parte dello Stato membro di destinazione di un’esenzione concessa dallo Stato membro di produzione – Condizioni imposte dallo Stato membro di destinazione»
I. Introduzione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dal Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) è sorta nel contesto di un ricorso instaurato dalla Quadrant Amroq Beverages SRL (in prosieguo: la «ricorrente») diretto all’annullamento di decisioni dell’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Agenzia nazionale delle Finanze – Direzione generale grandi contribuenti) recanti rigetto delle sue domande di rimborso delle accise versate ai sensi della legge nazionale di attuazione dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE (2).
2. La ricorrente ha acquistato da un produttore in Irlanda aromi per la preparazione di bevande rinfrescanti in Romania. Essa era a conoscenza del fatto che l’alcol etilico utilizzato per produrre gli aromi era stato immesso in consumo in Irlanda ed era stato esentato da accisa in forza della normativa irlandese di attuazione dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83. Tale disposizione del diritto dell’Unione esenta da accisa l’alcol etilico «impiegat[o] per la produzione di aromi destinati alla preparazione di (...) bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2 % vol». L’Irlanda esenta l’alcol etilico destinato ad essere utilizzato nella produzione di tali aromi o già utilizzato a tal fine. La Romania esenta soltanto l’alcol etilico destinato ad essere utilizzato nella produzione di aromi.
3. Le presenti conclusioni esaminano la portata dell’esenzione prevista all’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83, le circostanze in cui lo Stato membro di destinazione è tenuto a riconoscere un’esenzione concessa da un altro Stato membro ai sensi di tale disposizione e i requisiti procedurali che lo Stato membro nel quale sono spedite le merci può imporre in capo agli operatori economici che hanno ottenuto l’esenzione.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione europea
4. La direttiva 92/83 contiene disposizioni volte ad armonizzare le strutture delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche.
5. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 92/83, gli Stati membri applicano un’accisa sull’alcol etilico conformemente a tale direttiva.
6. L’articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83 definisce l’alcole etilico come segue:
«tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 % vol e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
(…)».
7. L’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83 così dispone:
«Gli Stati membri esentano i prodotti previsti dalla presente direttiva dall’accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando sono:
(…)
e) impiegati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’1,2 % vol».
8. L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 (3) prevede quanto segue:
«L’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo».
9. L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 definisce come segue l’«immissione in consumo»:
«a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa;
b) la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall’accisa qualora non sia stata applicata un’accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e della legislazione nazionale;
c) la fabbricazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall’accisa;
d) l’importazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che i prodotti sottoposti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all’atto dell’importazione, ad un regime di sospensione dall’accisa».
B. Diritto rumeno
10. Nelle osservazioni scritte della Commissione sono illustrate le disposizioni del diritto rumeno indicate nel prosieguo.
11. L’articolo 20658 della legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (legge n. 571, del 22 dicembre 2003, recante il codice tributario) (4), in vigore fino al 31 dicembre 2015, il cui testo è riprodotto all’articolo 397, paragrafo 1 (5), della legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind codul fiscal (legge n. 227, dell’8 settembre 2015, recante il codice tributario), applicabile dal 2016 (6) (in prosieguo: il «codice tributario»), così dispone:
«1) L’alcol etilico e gli altri prodotti alcolici di cui all’articolo 2062, lettera a), sono esentati dall’accisa quando sono:
e) utilizzati per la produzione di aromi alimentari destinati alla preparazione di alimenti o bevande analcoliche con concentrazione alcolica non superiore all’1,2% in volume; »
12. Le disposizioni di attuazione dell’articolo 20658 [del codice tributario] prevedono quanto segue:
«(…)
13) In tutti i casi previsti all’articolo 20658, paragrafo 1, del codice tributario, l’esenzione dall’accisa è concessa soltanto all’utilizzatore, a condizione che l’approvvigionamento sia effettuato direttamente da un deposito fiscale.
14) Quando un utilizzatore effettua acquisti intracomunitari di alcol etilico per utilizzarlo ai fini di cui all’articolo 20658, paragrafo 1, lettere da b) a i), del codice tributario, l’utilizzatore deve essere anche destinatario registrato. (…)
16) Un’esenzione è concessa direttamente:
a) nei casi di cui all’articolo 20659, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h), del codice tributario;
b) nei casi di cui all’articolo 20658, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e) del codice tributario, per i depositari autorizzati operanti nell’ambito di un sistema integrato. Per “sistema integrato” si intende l’utilizzo di alcol etilico e di altri prodotti alcolici da parte di depositari ai fini della produzione di prodotti finiti destinati al consumo in quanto tali e non sottoposti a ulteriori modifiche. (…)
17) In tutti i casi di esenzione diretta, l’esenzione è concessa in base a un’autorizzazione all’utilizzatore finale. Detta autorizzazione è rilasciata a tutti gli utilizzatori che acquistano prodotti esenti da accise. (…)
34) In tutti i casi di esenzione diretta, i prezzi di consegna dei prodotti non includono l’accisa e i prodotti possono circolare se accompagnati da una copia cartacea del documento amministrativo elettronico di cui al paragrafo 91.
(…)
37) Nei casi di cui all’articolo 20658, paragrafo 1, lettera a), b), c), e) e i), del codice tributario, l’esenzione è concessa indirettamente. I prezzi di consegna dei prodotti includono l’accisa, in relazione alla quale gli operatori economici che siano utilizzatori possono chiedere la compensazione o il rimborso, ai sensi delle disposizioni del [Codul de procedură fiscală (codice di procedura tributaria)].
38) Ai fini del rimborso dell’accisa, l’utilizzatore presenta all’autorità tributaria territoriale, su base mensile, al più tardi il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello per il quale è richiesto il rimborso, una domanda di rimborso dell’accisa, corredata da:
a) una copia della fattura di acquisto di alcol etilico e/o di altri prodotti alcolici, nella quale l’accisa è indicata separatamente;
b) una prova del pagamento dell’accisa al fornitore, segnatamente un documento di pagamento confermato dalla banca presso la quale l’utilizzatore ha aperto un conto;
c) una prova delle quantità utilizzate ai fini rispetto ai quali è stata concessa l’esenzione, segnatamente un riepilogo delle quantità effettivamente utilizzate e dei relativi documenti».
13. Le disposizioni di attuazione dell’articolo 397 del codice tributario prevedono quanto segue:
«81. 1) Nei casi di esenzione diretta, per i prodotti di cui all’articolo 397, paragrafo 1, del codice tributario, l’esenzione dall’accisa è concessa soltanto all’utilizzatore, a condizione che l’approvvigionamento sia avvenuto direttamente da un deposito fiscale, mediante acquisti intracomunitari dell’utilizzatore o mediante operazioni di importazione dell’utilizzatore.
2) Nei casi di esenzione indiretta, per i prodotti di cui all’articolo 397, paragrafo 1, del codice tributario, l’esenzione dall’accisa è concessa soltanto all’utilizzatore, a condizione che l’approvvigionamento sia avvenuto direttamente da un deposito fiscale, un destinatario registrato o mediante operazioni di importazione dell’utilizzatore. Il destinatario registrato che fornisce prodotti destinati ad essere utilizzati per fini che comportano un’esenzione dall’accisa indica sulla fattura il valore equivalente alle accise versate al bilancio dello Stato.
3) Qualora l’utilizzatore effettui acquisti intracomunitari di alcol etilico per utilizzarlo ai fini di cui all’articolo 397, paragrafo 1, lettere da b) a i), del codice tributario, l’utilizzatore deve essere anche destinatario registrato.
4) Qualora...
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