Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 8 September 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:655
Date08 September 2022
Celex Number62021CC0119
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate l’8 settembre 2022 (1)

Causa C119/21 P

PlasticsEurope

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

«Impugnazione – Definizione di un elenco di sostanze soggette ad autorizzazione – Elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV – Aggiornamento dell’inclusione della sostanza bisfenolo A come sostanza estremamente problematica»






Introduzione

1. Con la sua impugnazione, la società PlasticsEurope chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2020, PlasticsEurope/ECHA (2), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione ED/01/2018 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 3 gennaio 2018 (in prosieguo: la «decisione controversa»). Con la decisione controversa la voce esistente, relativa alla sostanza bisfenolo A nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (3), conformemente all’articolo 59 del regolamento REACH, è stata integrata nel senso che detta sostanza è stata identificata anche come sostanza avente proprietà che perturbano il sistema endocrino e che possono avere effetti gravi per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all’articolo 57, lettere da a) a e), di detto regolamento REACH, il tutto ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.

2. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno ad analizzare la prima parte del primo motivo di impugnazione. Tale motivo verte sulla presunta errata interpretazione e applicazione del regolamento REACH da parte del Tribunale, che ha ritenuto infondato il ricorso proposto contro la decisione dell’ECHA, nell’ambito del quale la ricorrente sosteneva, segnatamente, che detta agenzia aveva commesso vari errori manifesti di valutazione alla luce dell’articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento, secondo il quale l’identificazione di una sostanza come perturbatore endocrino estremamente problematico deve essere fondata sul fatto che «è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi [di tale sostanza] per (...) l’ambiente» che danno adito ad «un livello di preoccupazione equivalente» a quella suscitata dagli effetti rientranti nell’articolo 57, lettere da a) a e), del suddetto regolamento.

3. La prima parte di detto motivo verte sugli errori asseritamente commessi dal Tribunale nell’esercizio del suo sindacato giurisdizionale sulla decisione controversa e darà quindi alla Corte l’opportunità di chiarire la portata di siffatto controllo per quanto riguarda le decisioni relative all’identificazione di una sostanza come estremamente problematica ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH.

Contesto normativo

4. L’articolo 57 del regolamento REACH, rubricato «Sostanze da includere nell’allegato XIV», elenca le sostanze che possono essere incluse nell’allegato XIV secondo la procedura di cui all’articolo 58 e menziona, segnatamente, alla lettera f), «le sostanze come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, che non rispondono ai criteri di cui alle lettere d) o e), per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e), e che sono identificate in base ad una valutazione caso per caso secondo la procedura di cui all’articolo 59».

Fatti e decisione controversa

5. Il bisfenolo A [2,2-bis(4-idrossifenil)propano o 4,4’-isopropilidendifenolo, n. CE 201-245-8, n. CAS 0000080-05-7] è una sostanza utilizzata principalmente come monomero nella fabbricazione di polimeri come il policarbonato e le resine epossidiche.

6. La ricorrente è un’associazione professionale internazionale, con sede in Belgio e disciplinata dal diritto belga, che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese che ne sono membri, vale a dire fabbricanti e importatori di prodotti in materie plastiche. Alcune di tali imprese membri svolgono un ruolo attivo nella commercializzazione del bisfenolo A sul mercato dell’Unione europea.

7. Il 4 gennaio 2017 l’ECHA ha adottato la decisione ED/01/2017, in forza della quale il bisfenolo A doveva essere incluso nell’elenco delle sostanze candidate, ossia le sostanze identificate ai fini dell’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento REACH, per il motivo che tale sostanza era stata identificata come sostanza tossica per la riproduzione, ai sensi dell’articolo 57, lettera c), di detto regolamento. Il ricorso di annullamento avverso tale decisione è stato respinto dal Tribunale (4).

8. Il 6 luglio 2017 il direttore esecutivo dell’ECHA ha adottato la decisione ED/30/2017, con la quale è stata integrata la voce esistente relativa alla sostanza bisfenolo A nell’elenco delle sostanze candidate, nel senso che detta sostanza è stata identificata anche come sostanza avente proprietà che perturbano il sistema endocrino e che possono avere effetti gravi per la salute umana che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all’articolo 57, lettere da a) a e), di detto regolamento, il tutto ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento. Tale decisione è stata anch’essa oggetto di un ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente, respinto con sentenza del Tribunale (5). L’impugnazione avverso quest’ultima sentenza è stata successivamente respinta dalla Corte (6).

9. Il 29 agosto 2017 l’Umweltbundesamt (Ufficio federale per l’ambiente, Germania) ha presentato un fascicolo a norma dell’allegato XV del regolamento REACH (in prosieguo: il «fascicolo elaborato conformemente all’allegato XV»), in forza dell’articolo 59, paragrafo 3, di tale regolamento, proponendo che il bisfenolo A fosse identificato anche come sostanza che perturba il sistema endocrino per la quale è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per l’ambiente, ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento in parola.

10. Il 5 settembre 2017 l’ECHA ha pubblicato il fascicolo elaborato conformemente all’allegato XV del regolamento REACH.

11. Lo stesso giorno, conformemente all’articolo 59, paragrafo 4, di detto regolamento, l’ECHA ha invitato tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul fascicolo elaborato conformemente all’allegato XV del citato regolamento.

12. Il 20 ottobre 2017 la ricorrente, in nome dei suoi membri, ha presentato osservazioni sul fascicolo elaborato conformemente al suddetto allegato.

13. In seguito, l’Ufficio federale per l’ambiente ha preparato un documento, datato 14 dicembre 2017, che conteneva le sue risposte a tutti i commenti ricevuti dall’ECHA durante la consultazione pubblica.

14. Dopo aver ricevuto i commenti relativi all’identificazione del bisfenolo A, l’ECHA ha trasmesso il fascicolo al comitato degli Stati membri (in prosieguo: il «CSM»), conformemente all’articolo 59, paragrafo 7, del regolamento REACH. In applicazione delle sue procedure di lavoro relative all’identificazione delle sostanze estremamente problematiche, il CSM ha ricevuto il fascicolo elaborato conformemente all’allegato XV, un progetto di accordo del CSM e un documento di lavoro (in prosieguo: il «documento di supporto») contenente la valutazione delle proprietà intrinseche del bisfenolo A a supporto della sua identificazione ai sensi dell’articolo 57, lettera f), di detto regolamento.

15. Nella sua 57ª riunione, tenutasi dall’11 al 15 dicembre 2017, il CSM ha raggiunto un accordo unanime sull’identificazione del bisfenolo A come sostanza che soddisfa i criteri di cui all’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH, mentre si sono astenuti dal voto quattro Stati membri, tra i quali il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che ha espresso le ragioni della sua astensione in una dichiarazione allegata al verbale della riunione. I motivi dell’identificazione del bisfenolo A sono stati esposti in una versione modificata del documento di supporto, come adottata il 14 dicembre 2017.

16. Il documento di supporto, nella sua versione finale, conclude, sulla base di un’analisi di numerosi studi, che il bisfenolo A soddisfa la definizione di interferente endocrino quale stabilita a livello dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e interpretata dal gruppo consultivo di esperti in materia di interferenti endocrini della Commissione europea. Più in particolare, il documento di supporto conclude che i dati in vitro e in vivo analizzati indicano che il bisfenolo A agisce come agonista degli estrogeni in alcune specie di pesci e come antagonista tiroideo in alcune specie di anfibi. Inoltre, tale documento considera, a titolo di ulteriore supporto, che le analisi di diversi taxa di invertebrati dimostrano che è possibile che gravi effetti del bisfenolo A derivino dalla modalità d’azione endocrina. Infine, vi è indicato che gli effetti del bisfenolo A sui pesci e sugli anfibi sono considerati tali da suscitare un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze elencate di cui all’articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento REACH, ossia le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione o ancora le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche e quelle molto persistenti e molto bioaccumulabili. A tali fini, il documento di supporto invoca, segnatamente, la gravità e l’irreversibilità degli effetti sugli organismi e sulle popolazioni e le difficoltà riscontrate nel determinare un livello sicuro di esposizione al bisfenolo A.

17. Il 3 gennaio...

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