Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 5 de octubre de 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:742
Date05 October 2023
Celex Number62022CC0661
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 5 ottobre 2023 (1)

Causa C661/22

ABC Projektai UAB, già Bruc Bond UAB

contro

Lietuvos bankas

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania)]

«Rinvio pregiudiziale ‑ Operazione di un istituto di pagamento consistente nella detenzione di fondi dei clienti in assenza di uno specifico ordine di pagamento per un periodo di tempo superiore al termine previsto dalla legge per l’esecuzione dell’operazione di pagamento ‑ Qualificazione dell’operazione ‑ Direttiva (UE) 2015/2366 ‑ Servizi di pagamento nel mercato interno ‑ Direttiva 2009/110/CE - Emissione di moneta elettronica»






1. La giurisprudenza della Corte di giustizia sulle direttive in materia di servizi di pagamento (2) si sta progressivamente sviluppando (3), ma, se non erro, fino ad oggi una sola sentenza (4) ha interpretato la direttiva 2009/110/CE (5), relativa alla moneta elettronica.

2. Il presente rinvio pregiudiziale consentirà alla Corte di chiarire la nozione di «moneta elettronica». Concretamente, si tratterà di stabilire se sussista emissione di moneta elettronica (attività soggetta, di conseguenza, alla direttiva 2009/110) quando un prestatore di servizi di pagamento (in prosieguo: il «PSP») riceve fondi in assenza di uno specifico ordine di pagamento e li trattiene oltre il termine previsto dalla legge.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2015/2366

3. L’articolo 4 («Definizioni») così recita:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

3. “servizi di pagamento”: una o più attività commerciali di cui all’allegato I;

4. “istituto di pagamento”: una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’articolo 11, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta l’Unione;

5. “operazione di pagamento”: l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

(…)

13. “ordine di pagamento”: un’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;

(…)».

4. L’articolo 18 («Attività») così dispone:

«1. Oltre alla prestazione di servizi di pagamento, gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività:

a) prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi, come garanzia dell’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia, e registrazione e trattamento di dati;

b) gestione dei sistemi di pagamento, fatto salvo l’articolo 35;

c) attività commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni dell’Unione e nazionali applicabili.

2. Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento.

3. I fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/36/UE, né moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE.

(…)

5. Gli istituti di pagamento non effettuano l’attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/36/UE.

(…)».

5. L’articolo 78 («Ricezione degli ordini di pagamento»), paragrafo 1, così prevede:

«Gli Stati membri assicurano che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di pagamento è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Non vi è addebito sul conto del pagatore prima della ricezione dell’ordine di pagamento (...)».

6. L’articolo 83 («Operazioni di pagamento su un conto di pagamento»), paragrafo 1, così stabilisce:

«Gli Stati membri prescrivono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dopo il momento della ricezione ai sensi dell’articolo 78, l’importo dell’operazione di pagamento sarà accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Tale termine può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo».

2. Direttiva 2009/110

7. Secondo l’articolo 2 («Definizioni»):

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) “istituto di moneta elettronica”, una persona giuridica che è stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente al titolo II;

2) “moneta elettronica”, il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica;

(…)».

8. L’articolo 10 («Divieto di emettere moneta elettronica») così recita:

«Fatto salvo l’articolo 18, gli Stati membri vietano l’emissione di moneta elettronica alle persone fisiche o giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica».

9. Ai sensi dell’articolo 11 («Emissione e rimborsabilità»):

«1. Gli Stati membri garantiscono che gli emittenti di moneta elettronica emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi.

2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta del detentore di moneta elettronica, gli emittenti di moneta elettronica rimborsino, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.

3. Il contratto tra l’emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le condizioni del rimborso, comprese le relative spese e il detentore di moneta elettronica è informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta.

(…)».

B. Diritto nazionale

1. Legge sui pagamenti (6)

10. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 11 e 40, rispettivamente, per «beneficiario» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, altra entità o suddivisione di entità indicata in un ordine di pagamento come destinataria dei fondi che sono stati oggetto dell’operazione di pagamento; e per «pagatore» si intende una persona fisica o giuridica, un’altra entità o suddivisione di entità, detentrice di un conto di pagamento e che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto o, in mancanza di conto di pagamento, impartisce l’ordine di pagamento.

11. A norma dell’articolo 5, sono servizi di pagamento le operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento; gli addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; le operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo o i bonifici, inclusi gli ordini permanenti (punto 3), nonché il trasferimento di fondi (punto 6).

12. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, gli istituti di pagamento sono prestatori di servizi di pagamento.

13. L’articolo 38, paragrafo 1, prevede che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsi a quest’ultimo l’importo di un’operazione di pagamento non autorizzata immediatamente dopo essere venuto a conoscenza dell’operazione o dopo esserne stato informato, in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia fondati motivi per sospettare una frode e comunichi tali motivi per iscritto all’autorità di vigilanza. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore deve anche garantire che il pagatore non subisca perdite a causa degli interessi dovuti al prestatore di servizi di pagamento o dal prestatore di servizi di pagamento.

14. L’articolo 42, paragrafo 2, indica che l’utente di servizi di pagamento che dispone l’ordine di pagamento e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare che l’esecuzione dell’ordine di pagamento inizi in un determinato giorno, alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento. In tal caso, il giorno così convenuto è considerato il giorno della ricezione dell’ordine di pagamento. Se il giorno convenuto non è una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l’ordine di pagamento ricevuto è considerato ricevuto la giornata operativa successiva.

15. L’articolo 46, paragrafo 1, stabilisce che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che, alla ricezione di un ordine di pagamento, l’importo di un’operazione di pagamento in euro effettuata in Lituania e destinata a un altro Stato membro sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario in ogni caso al più tardi entro la fine della prima giornata operativa successiva, tranne nel caso previsto dal paragrafo 3 di tale articolo. Questo termine può essere prorogato di un’ulteriore giornata operativa quando l’operazione di pagamento è disposta mediante supporto cartaceo.

16. L’articolo 46, paragrafo 3, specifica che, quando i bonifici sono effettuati in Lituania in euro, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che, una volta ricevuto l’ordine di pagamento, l’importo dell’operazione di pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario nello stesso giorno se l’ordine di...

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