Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 23 November 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:915
Date23 November 2023
Celex Number62021CC0801
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 23 novembre 2023 (1)

Causa C-801/21 P

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

contro

Indo European Foods Ltd

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Rigetto dell’opposizione – Ricorso di annullamento – Oggetto del ricorso – Interesse ad agire – Recesso del Regno Unito dall’Unione europea»






I. Introduzione

1. Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice) (T-342/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:651), con la quale quest’ultimo ha accolto il ricorso proposto dalla Indo European Foods Ltd contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 2 aprile 2020 (procedimento R 1079/2019-4) (in prosieguo: la «decisione controversa») riguardante la domanda di registrazione del marchio figurativo Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice.

2. La presente causa offre alla Corte l’opportunità di chiarire la problematica dell’estinzione, nel corso del procedimento, del diritto sul quale era fondata una domanda di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea, per effetto del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione.

3. Più in particolare, si pone la questione dell’impatto processuale di siffatta estinzione, in quanto l’impugnazione riguarda esclusivamente l’esame da parte del Tribunale della ricevibilità del ricorso di annullamento della decisione che ha rigettato la domanda di opposizione.

II. Contesto normativo

A. Diritto internazionale

4. Il primo, il quarto e l’ottavo comma del preambolo dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2), adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1º febbraio 2020, enunciano quanto segue:

«Considerando che il 29 marzo 2017 il [Regno Unito], in esito a un referendum tenutosi nel Regno Unito e alla sua decisione sovrana di lasciare l’Unione europea, ha notificato la sua intenzione di recedere dall’[Unione] (...) ai sensi dell’articolo [50 TUE] (...),

(...)

Rammentando che, ai sensi dell’articolo 50 TUE (...) e fatte salve le modalità stabilite nel presente accordo, il diritto dell’Unione (...) cessa di essere applicabile nella sua interezza al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo,

(...)

Considerando che è nell’interesse sia dell’Unione sia del Regno Unito stabilire un periodo di transizione o di esecuzione durante il quale (...) dovrebbe applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, di norma con gli stessi effetti giuridici prodotti negli Stati membri, il diritto dell’Unione, (...) al fine di evitare turbative durante il periodo di negoziazione dell'accordo o degli accordi sulle future relazioni».

5. L’articolo 1 di tale accordo, intitolato «Obiettivo», prevede quanto segue:

«Il presente accordo definisce le modalità di recesso del [Regno Unito] dall’[Unione] (...)».

6. Ai sensi dell’articolo 126 di detto accordo, intitolato «Periodo di transizione»:

«È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020».

7. L’articolo 127 del medesimo accordo, intitolato «Ambito di applicazione della transizione», ai paragrafi 1, 3 e 6, così dispone:

«1. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

(...)

3. Durante il periodo di transizione il diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1 produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all’interno dell’Unione e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all’interno dell’Unione.

(...)

6. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, durante il periodo di transizione i riferimenti agli Stati membri nel diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1, anche attuato e applicato dagli Stati membri, si intendono fatti anche al Regno Unito».

8. Ai sensi dell’articolo 185, quarto comma, dell’accordo di recesso:

«Dalla fine del periodo di transizione si applicano la parte seconda e la parte terza, tranne l’articolo 19, l’articolo 34, paragrafo 1, l’articolo 44 e l’articolo 96, paragrafo 1, nonché la parte sesta, titolo I, e gli articoli da 169 a 181».

B. Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 207/2009

9. Il regolamento (CE) n. 207/2009 (3) è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 (4) (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»), che è entrato in vigore il 23 marzo 2016 (5).

10. I considerando da 2 a 4, 6 e 7 del regolamento n. 207/2009 così recitano:

«(2) È opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell’intera Unione e un’espansione continua ed equilibrata mediante il completamento e il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale. La realizzazione di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unità, oltre a implicare l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi, nonché l’istituzione di un regime atto a garantire che la concorrenza non venga falsata, prevede parimenti l’instaurazione di condizioni giuridiche che consentano alle imprese di adattare prontamente alle dimensioni dell[’Unione] le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura di servizi. Tra gli strumenti giuridici di cui le imprese dovrebbero disporre a tal fine sono particolarmente appropriati marchi che consentano loro di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta l[’Unione], superando le barriere nazionali.

(3) Onde perseguire tali obiettivi [dell’Unione], risulta necessario prevedere un regime [dei marchi dell’Unione] che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi [dell’Unione europea] che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull’intero territorio [dell’Unione]; il principio del carattere unitario del marchio [dell’Unione europea] così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.

(4) Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l’ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi. Per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un’attività economica su tutto il mercato interno, sono necessari marchi disciplinati da un diritto [dell’Unione] unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

(...)

(6) Il diritto [dei marchi dell’Unione] non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri; non sembra infatti giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi [dell’Unione europea] in quanto i marchi nazionali restano necessari alle imprese che non desiderano una tutela dei loro marchi a livello [dell’Unione].

(7) Il diritto sul marchio [dell’Unione europea] può essere acquisito solo tramite registrazione e quest’ultima è rifiutata segnatamente (...) qualora diritti preesistenti si contrappongano a esso».

11. L’articolo 1 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Marchio UE», al paragrafo 2 così dispone:

«Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l’Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».

12. L’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Modo di acquisizione del marchio UE», prevede quanto segue:

«Il marchio UE si acquisisce con la registrazione».

13. L’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», al paragrafo 4 prevede quanto segue:

«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio UE, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio UE;

b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo».

14. L’articolo 9 del medesimo regolamento, intitolato «Diritti conferiti dal marchio UE», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.

2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:

(...)

b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;

(...)».

15. Ai sensi dell’articolo 9 ter del regolamento n. 207/2009, intitolato «Data di decorrenza dell’opponibilità del diritto ai terzi»:

«1. Il...

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