Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 25 January 2024.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2024:87
Date25 January 2024

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 25 gennaio 2024 (1)

Causa C27/23 [Hocinx] (i)

FV

contro

Caisse pour l’avenir des enfants

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Lussemburgo)]

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 1, lettera i) – Libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Regolamento (UE) n. 492/2011Articolo 7, paragrafo 2 – Assegno familiare – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 2, punto 2 – Nozione di “familiari” – Esclusione del minore oggetto di una decisione giudiziaria di affidamento – Differenza di trattamento tra il minore oggetto di una siffatta decisione sul territorio dello Stato membro di residenza e il minore non residente – Assenza di giustificazione»






I. Introduzione

1. Può uno Stato membro escludere un lavoratore transfrontaliero dal beneficio di un assegno familiare legato all’esercizio della sua attività subordinata in detto Stato membro per il minore, privo di legame di filiazione, collocato presso il suo nucleo familiare con decisione giudiziaria e di cui egli ha l’affidamento, benché i minori che siano stati collocati in affidamento giudiziario nello Stato membro di cui trattasi abbiano il diritto di percepire tale assegno che viene versato alla persona fisica o giuridica investita della loro custodia?

2. Questa è, in sostanza, la questione sollevata dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Lussemburgo) nell’ambito di una causa che contrappone FV, un lavoratore frontaliero residente in Belgio, alla Caisse pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori; in prosieguo: la «CAE») con riferimento al diniego, da parte di quest’ultima, di riconoscere un assegno familiare a un minore collocato con decisione giudiziaria presso il nucleo familiare di FV e che non presenta alcun legame di filiazione con quest’ultimo.

3. In tale contesto, la Corte è invitata a interpretare nuovamente l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 (2), in combinato disposto con l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 (3) e con l’articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009 (4), nonché a stabilire se sussista una discriminazione indiretta, vietata dal principio della parità di trattamento dei lavoratori.

4. La presente causa si colloca sulla scia della causa definita con la sentenza Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) (5), vertente sul medesimo assegno familiare erogato dalla CAE, e offre alla Corte l’occasione di precisare in che misura la soluzione sviluppata in detta sentenza possa essere trasposta al caso di specie, affrontando, in particolare, la questione se, ai fini della concessione di detto assegno familiare, la nozione di «familiare» debba comprendere anche un minore collocato presso il nucleo familiare di un lavoratore frontaliero.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 492/2011

5. L’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 prevede quanto segue:

«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

(...)».

2. Regolamento n. 883/2004

6. Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 883/2004:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

i) “familiare”:

1) i) qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni;

ii) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capitolo 1, in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro in cui essa risiede.

2) Se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari;

3) Qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1 e 2, una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l’interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;

(...)».

7. L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Parità di trattamento», enuncia quanto segue:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».

8. Ai sensi dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004:

«Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita».

3. Regolamento n. 987/2009

9. L’articolo 60 del regolamento n. 987/2009, intitolato «Procedura per l’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base», dispone, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«La domanda di prestazioni familiari è presentata all’istituzione competente. Ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base, si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora l’avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli».

4. Direttiva 2004/38/CE

10. Ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE (6):

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

2) “familiare”:

(...)

c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)».

5. Direttiva 2014/54/UE

11. L’articolo 1 della direttiva 2014/54/UE (7) prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce disposizioni che agevolano l’uniforme applicazione e attuazione pratica dei diritti conferiti dall’articolo 45 TFUE e dagli articoli da 1 a 10 del regolamento [n. 492/2011]. La presente direttiva si applica ai cittadini dell’Unione che esercitano tali diritti e ai loro familiari (…)».

12. Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva:

«1. La presente direttiva si applica alle materie seguenti, di cui agli articoli da 1 a 10 del regolamento [n. 492/2011], nel campo della libera circolazione dei lavoratori:

(...)

c) accesso ai vantaggi sociali e fiscali;

(...)

2. L’ambito di applicazione della presente direttiva è identico a quello del regolamento [n. 492/2011]».

B. Diritto lussemburghese

13. Le disposizioni pertinenti sono gli articoli 269 e 270 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) (8).

14. L’articolo 269 del codice, intitolato «Condizioni per la concessione», così dispone al suo paragrafo 1:

«È introdotto un sussidio per il futuro dei minori; in prosieguo: l’“assegno familiare”.

Ha diritto agli assegni familiari:

a) ogni minore che risiede effettivamente e in modo continuativo in Lussemburgo e che ivi ha il suo domicilio legale;

b) i familiari, quali definiti dall’articolo 270, di chiunque sia assoggettato alla normativa lussemburghese e ricada nella sfera di applicazione dei regolamenti europei o di un altro accordo bilaterale o multilaterale concluso dal Lussemburgo in materia di previdenza sociale e che prevede il pagamento degli assegni familiari secondo la normativa del paese di occupazione. I familiari devono risiedere in un paese interessato dai regolamenti o dagli accordi in parola».

15. L’articolo 270 del citato codice prevede quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 269, paragrafo 1, punto b, sono considerati familiari di una persona e danno diritto all’assegno familiare i figli nati nel matrimonio, i figli nati fuori dal matrimonio e i figli adottivi di tale persona».

16. L’articolo 273, paragrafo 4, dello stesso codice precisa, per quanto attiene ai minori residenti, quanto segue:

«In caso di collocamento di un minore in affidamento con decisione giudiziaria, l’assegno familiare è versato alla persona fisica o giuridica investita della custodia del minore e presso la quale il minore ha il suo domicilio legale e la sua residenza effettiva e continuativa».

III. Fatti, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

17. FV, che lavora in Lussemburgo e risiede in Belgio, ha lo status di lavoratore frontaliero ed è, quindi, soggetto al regime lussemburghese per quanto attiene agli assegni familiari. Dal 26 dicembre 2005, il minore FW è collocato presso il nucleo familiare di FV in forza di una decisione dell’autorità giudiziaria belga. In ragione del suo...

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